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Enti religiosi, pubblicati i modelli per l’ingresso nel registro del terzo settore

Il documento pubblicato dalla Cei tratta la questione dell’iter per il riconoscimento del ramo Ets/impresa sociale

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha pubblicato i modelli di regolamento per il ramo ente del Terzo settore (Ets) o impresa sociale. Un documento che tratta la particolare questione legata all’iter per il riconoscimento del ramo Ets da parte dei molti enti religiosi che in questa fase stanno valutando l’ingresso nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Rispetto alla generalità degli Ets, gli enti religiosi sono tenuti anzitutto al rispetto della loro normativa specifica e al perseguimento dei fini di religione o culto. Oltre a ciò, è tuttavia ammesso per gli enti religiosi svolgere anche attività “diverse” da quelle di religione e culto (articoli 15 e 16, lettera b) della legge 222/85). Si pensi, ad esempio, a quelle di assistenza e beneficenza, istruzione o educazione.

Proprio con riguardo a queste attività – considerate “diverse” dalla legge 222/85 e «di interesse generale» dal Codice del Terzo settore – gli enti possono valutare l'ingresso nel Runts, nella misura in cui queste si annoverino tra i settori di interesse generale previste dalla riforma (articolo 5 Cts e articolo 2 Dlgs 112/2017). In altri termini, mentre le attività di religione o culto non sono soggette alla normativa statale, quelle “diverse” rientrano anche nella competenza dell'ordinamento italiano e nell’ambito oggettivo del Terzo settore.

Attenzione, tuttavia, alle modalità di accesso degli enti religiosi nel Runts.

Il legislatore ammette l’accesso nel Registro unico non per l’ente in toto ma solo per il ramo Ets/ impresa sociale dello stesso. Una “fictio iuris”, che, all'interno dell'ente, accoglie le novità del Terzo settore e applica, con riguardo alle attività di interesse generale, le stesse norme del Cts o del Dlgs 112/2017 spettanti ad un ente civile che si qualifica come Ets o impresa sociale.

Si pensi, ad esempio, al caso di un ente religioso che, accanto all’attività di culto, opera nell'ambito socio-sanitario a favore di persone con disabilità. In quest'ipotesi, con la riforma si ammette la possibilità per gli enti di imputare le attività di interesse generale (diverse da quelle di religione o culto) ad un ramo Ets o impresa sociale, applicando così – limitatamente a queste– la disciplina del Cts o del Dlgs 112/2017.

Una grande chance per gli enti ecclesiastici che potranno, così, avvicinarsi alle misure di vantaggio previste dalla riforma senza la necessità di dover “esternalizzare” le attività solidaristiche e di utilità sociale svolte. In questo quadro si pongono i modelli predisposti dalla Cei.

A livello operativo, tali enti religiosi possono chiedere l’iscrizione nel Runts – operativo a decorrere dallo scorso 24 novembre – depositando il regolamento del ramo Ets/impresa sociale, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 14 Dm 106/2020). In quest'ultimo dovranno individuarsi le attività di interesse generale svolte, nonché le eventuali attività diverse, oltre alle clausole specifiche previste per tutti gli Ets. Vale a dire quelle in tema di assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili e devoluzione del patrimonio, solo per fare qualche esempio. Attenzione, tuttavia, alle ulteriori clausole previste in tema di poteri di rappresentanza e validità degli atti amministrativi.

Trattandosi di materie di competenza esclusiva dell'ordinamento religioso, il regolamento non può infatti derogare alla disciplina canonica su cui è retto. Con la conseguenza che, come previsto espressamente anche dal Cts, il Regolamento dovrà regolare le condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici poste in essere dagli enti in linea con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 222/1985.

Inoltre, nel Regolamento dovrà figurare il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al quale spetterà la gestione delle attività di interesse generale e diverse del Cts. Soggetto che, come chiarito anche dalla stessa Cei nella nota di accompagnamento, potrà essere anche diverso rispetto a colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.