Imposte

Entro oggi le correzioni agli elenchi degli obbligati

immagine non disponibile

di Marco Piazza

Ultimo giorno per la segnalazione di eventuali errori nella composizione degli elenchi, resi noti solo pochi giorni fa, dei soggetti nei cui confronti va applicato il regime dello split payment. Entro oggi, infatti, va inviata la comunicazione al Dipartimento delle finanze.

Per molti dei soggetti controllati direttamente o indirettamente dalla Pa attraverso le proprie amministrazioni locali è stata una sorpresa l’inserimento negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze, dopo la segnalazione dell’errata inclusione, provvederà prontamente alla revisione degli elenchi stessi. Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica: df.dg.uff05@finanze.it

L’articolo 17-ter del Dpr n. 633 del 1972 prevede che le disposizioni sullo split payment si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

• società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;

• società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

• società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;

• società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, dalle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dagli enti locali sopra citati (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni), ancorché queste ultime siano fra le società rientranti nel FTSE MIB o fra le pubbliche amministrazioni.

Il decreto del ministero delle Finanze 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo con il decreto 27 giugno 2017, precisa – all’articolo 5-ter, comma 5 – che nell’ambito delle società controllate di cui sopra sono incluse quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali e/o da società controllate da queste ultime. La relazione al decreto del 27 giugno 2017 non aggiunge nulla che consenta di comprendere come il ministero dell’Economia abbia redatto gli elenchi dei soggetti interessati pubblicati sul sito.

Il Dipartimento, infatti ha reso noto cinque elenchi:

• elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;

• elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;

• elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;

• elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

• elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Ciò che appare poco spiegabile è che società con azioni negoziate in mercati regolamentati per le quali i detentori di partecipazioni qualificate, tenendo conto dei patti di sindacato, devono fare apposite comunicazioni alla Consob risultino a insaputa di tutti soggette al controllo di diritto esercitato congiuntamente dagli enti locali e che ciò si verifichi anche per società che risultano detenute in misura quasi totalitaria da fondi comuni d’investimento riservati a investitori professionali la cui società di gestione opera in assoluta autonomia da azionisti e investitori.

È quindi probabile che gli elenchi predisposti dal Dipartimento delle entrate saranno presto aggiornati. Per i fornitori, ove sia possibile, conviene ritardare il momento dell’esigibilità dell’imposta il tempo necessario perché gli elenchi diventino definitivi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©