Erasmus+, niente esenzione Irpef per le borse di studio al personale dipendente
Le borse di mobilità internazionale del programma comunitario Erasmus Plus sono esenti da Irpef solo per gli studenti, mentre lo stesso regime agevolativo non può essere esteso al personale dipendente, docente o amministrativo, percettore di analoghe erogazioni. Quindi anche l’esenzione Irap, mentre trova applicabilità per le erogazioni agli studenti, non si concretizza per le somme versate al personale dipendente.
Le erogazioni agli studenti a titolo di borse di mobilità per il tirocinio post laurea sono esenti da Irpef solo se vanno a coprire oneri di mobilità e costituiscono così rimborsi spese, anche forfetari, purché di modico valore, in modo da non essere riconducibili ad alcuna fattispecie reddituale, neppure alla categoria delle borse di studio. Sono le conclusioni dell’agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 6 del 31 gennaio 2019 ( clicca qui per consultarla ) sui due quesiti dell’istanza.
La posizione dell’Agenzia è molto chiara sul principio di non estensibilità dell’esenzione Irpef al personale dipendente per le borse Erasmus plus in virtù delle previsioni dell’articolo 1, comma 50 della legge 208/2015 che limitano agli studenti l’esenzione da Irpef (articolo 4 della legge 476/1984) e a tali erogazioni l’irrilevanza rispetto alla formazione della base imponibile Irap, metodo retributivo, all’articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997. Infatti le somme percepite dal personale dipendente dal proprio datore di lavoro non sono mai qualificabili quali redditi assimilati al lavoro dipendente quali borse di studio (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir).
Più complessa invece, dal punto di vista distintivo e di applicabilità concreta, l’interpretazione in merito alla possibilità di riconoscere l’esenzione Irpef per le erogazioni agli studenti a titolo di borse di mobilità per il tirocinio post laurea senza alcun referente normativo di riferimento. Infatti l’Agenzia in precedenza aveva riconosciuto l’imponibilità delle somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il proprio incarico (risoluzione 95/E/2002). Sulla base della risposta sarà l’erogante che dovrà stabilire se le somme invece che meri rimborsi finalizzati a garantire il buon esito del progetto e finanziare le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto, costituiscano per gli studenti percettori un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio. Nel primo caso non si tratterà di reddito fiscalmente rilevante, ma nel secondo caso le erogazioni saranno invece borse di studio ordinariamente tassabili in capo al percettore e rilevanti ai fini Irap in capo al sostituto erogante.