Adempimenti

Erogazione dei rimborsi, l’emergenza non blocca la compensazione d’ufficio

La circolare 25/E limita l’ambito applicativo della salvaguardia prevista dal decreto Rilancio

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di Luigi Lovecchio

La legislazione emergenziale non ha alcun impatto sul diritto degli uffici di dichiarare la compensazione legale tra debiti e crediti, in base all’articolo 23 del Dlgs 472/1997. Tuttavia, in presenza di debiti sospesi, non si verifica il presupposto per avvalersi di questo diritto.

Le azioni esecutive, poi, sono bloccate fino al 30 novembre, in relazione alle pretese erariali ricadenti nel periodo di moratoria. Durante questo periodo, infine, non maturano gli interessi di mora.

La circolare 25/E dell’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni molto importanti sia in materia di compensazioni tra debiti e crediti tributari sia in punto di sospensione delle azioni di recupero dell’agenzia delle Entrate Riscossione.

In base all’articolo 145 del decreto Rilancio (34/2020), per tutto l’anno 2020 non trova applicazione la procedura di compensazione legale, di cui all’articolo 28-ter del Dpr 600/1973. Questo significa che le Entrate, al momento dell’erogazione di un credito d’imposta, non devono consultare il sistema informativo della Riscossione, per verificare se vi sono pendenze in capo al beneficiario del credito.

Il documento di prassi afferma, tuttavia, che questo non impedisce l’applicazione delle regole di cui al Dm 22 dicembre 2017, in materia di rimborsi sul conto fiscale (tipicamente, i rimborsi Iva). Questo significa che gli uffici, in base a questo provvedimento, continueranno a utilizzare i dati trasmessi dall’agente della riscossione e, in presenza dei presupposti di legge, a pronunciare la compensazione tra debiti e crediti, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs 472/1997. In questo modo, si riduce sensibilmente l’efficacia concreta di questa previsione del decreto Rilancio.

Nella successiva risposta 3.9.1, peraltro, si evidenzia ulteriormente come, sempre allo scopo di avvalersi della compensazione in esame, si debba essere in presenza di un provvedimento divenuto definitivo (articolo 23, comma 2 Dlgs n. 472/1997). Da questo le Entrate deducono che, in presenza di debiti verso l’agenzia delle Entrate Riscossione rientranti nella sospensione tra l’8 marzo a il 15 ottobre 2020, non si realizzano i presupposti di legge, poiché non si è a cospetto di debiti esigibili.

Pertanto, i debiti sospesi non potranno costituire titolo per pronunciare la compensazione con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dal contribuente. Invece, in presenza di accertamenti esecutivi divenuti definitivi, ma non ancora affidati all’agente della riscossione, oppure affidati ma non dilazionati, la compensazione legale potrà essere dichiarata. Quest’ultima precisazione lascia in realtà perplessi, poiché, sotto il profilo strettamente formale, nel periodo di sospensione anche le somme affidate e scadute non dovrebbero considerarsi tecnicamente esigibili.

La circolare conferma, infine, che nel corso della moratoria non possono essere notificate nuove cartelle né promosse nuove azioni esecutive. Si osserva inoltre che, con riferimento ai debiti sospesi, poiché c’è tempo fino al 30 novembre per il pagamento, le operazioni di recupero non potranno iniziare prima di quest’ultima data. Riprenderanno invece dal 16 ottobre sia la notifica delle cartelle sia gli atti esecutivi, con riguardo ai debiti già scaduti all’8 marzo scorso. Viene da ultimo confermato che durante la fase di sospensione non maturano interessi di mora.

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