Imposte

Errori formali Iva, sanatoria anche senza adempimenti

Non è sempre necessario che il contribuente rimuova irregolarità o omissioni. Alcune violazioni possono essere sanate con il solo pagamento di 200 euro

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di Pasquale Murgo

A determinate condizioni, le violazioni formali Iva possono essere regolarizzate con il solo pagamento di 200 euro, senza la rimozione delle relative irregolarità od omissioni.

La regolarizzazione

L’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 marzo 2023).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La disposizione è in sostanza una riedizione della definizione agevolata delle irregolarità formali già introdotta dall’articolo 9 del Dl 119/2018 e commentata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 2019.

Profili soggettivi e oggettivi

Riguardo alla nuova sanatoria, l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023 e con il provvedimento del 30 gennaio 2023.

Dal punto di vista soggettivo è stato confermato che possono avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica (tra gli altri: persone fisiche, società, enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, dal punto di vista oggettivo, nella circolare 2/E del 2023 è stato chiarito che sono interessate dalla definizione le sole violazioni “formali” per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti massimi e minimi o in misura fissa (per le violazioni formali Iva si veda la tabella in pagina)

Dal reverse charge alla Lipe

In questo quadro, resta fermo che per il perfezionamento della regolarizzazione è necessario che il contribuente rimuova le irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Su questo aspetto, nel provvedimento del 30 gennaio 2023 viene chiarito che la rimozione può non essere effettuata qualora non sia possibile o necessaria con riguardo ai profili della violazione formale.

Con la circolare 11/E del 2019 (cui la circolare 2/E/2023 fa espresso riferimento) è stato affermato che i casi in cui la rimozione non è necessaria sono quelli in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

In relazione all’Iva, in questa casistica dovrebbero rientrare:

● le violazioni in materia di reverse charge sanzionate ex articolo 6 del Dlgs 471/1997, ai commi 9-bis.1 (applicazione dell’Iva in luogo del reverse charge) e 9-bis2 (applicazione del reverse charge in luogo dell’Iva), sempreché la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta. Tale fattispecie è indicata tra quelle sanabili senza rimozione delle irregolarità nelle motivazioni del provvedimento del 30 gennaio 2023. In sostanza, si potrà provvedere alla regolarizzazione senza effettuare modifiche alle fatture errate. Non viene invece citata l’omissione del reverse charge sanzionato in base all’articolo 6, comma 9-bis, per cui dovrebbe continuare ad essere necessaria l’integrazione/autofattura per aderire alla sanatoria (a favore della sanatoria senza necessità di ulteriori adempimenti si è espressa la sentenza della Ctr Torino n. 592/2/21, del 20 luglio 2021);

● l’omessa presentazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del Dl 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale. La casistica era richiamata dalla circolare 11/E del 2019 e permetterebbe, nei soli casi in cui la violazione non ha comportato effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta, di regolarizzare senza invio della liquidazione (risoluzione 104/E/2017).

L’addebito errato

Infine meriterebbe di essere ulteriormente chiarito l’ambito oggettivo e la modalità di regolarizzazione della violazione causata dall’addebito di Iva per errore. Secondo la circolare 11/E del 2019 rientrerebbero tra le violazioni sanabili – peraltro senza necessità di modificare le fatture – l’addebito al cessionario o al committente di un’Iva in misura superiore a quella effettiva, in assenza di frode, purché l’imposta sia stata assolta.

Diversamente, secondo la circolare 2/E/2023, sarebbero regolarizzabili i soli errori di aliquota (quindi non sembrerebbe regolarizzabile l’addebito errato di Iva in relazione a un’operazione non imponibile). Sul punto si pone anche una questione sulla detrazione, considerato che alcune recenti sentenze della Corte di cassazione (sentenza 8 novembre 2022, n. 32900 e sentenza 16 marzo 2022, n. 8589) hanno ritenuto – diversamente da quanto sembra previsto nella circolare 2/E – che nei casi di Iva addebitata per errore sarebbe applicabile la sanzione in misura fissa, ma l’Iva sarebbe detraibile solo in misura pari a quella dovuta: quindi, ad esempio, nel caso di Iva al 10% applicata al 22%, sarebbe detraibile solo l’imposta al 10 per cento).

Il quadro

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