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Esenzione Iva sulla formazione, partita ancora aperta sull’accreditamento

Resta dibattuto in giurisprudenza il problema della detrazione dell’imposta e delle sanzioni applicabili

di Luca Lavazza e Alessia Angela Zanatto

Con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano 1709/2022, i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso presentato da una agenzia per il lavoro (Apl) avverso un avviso di accertamento con il quale l'agenzia delle Entrate contestava l'indebita detrazione dell'Iva assolta su servizi di formazione professionale resi a una Apl da una società di capitali (di seguito anche «ente di formazione»). La sentenza si inserisce in un contenzioso che dura ormai da qualche anno tra le Apl e l’agenzia delle Entrate.

Il caso in esame

Venendo alle tesi contrapposte, secondo l’agenzia delle Entrate (si veda la risoluzione 52/E/2021), sono esenti Iva i servizi di formazione professionale finanziati da un fondo, sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche attive del Lavoro (in precedenza, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali) ed erogati da una società (i.e. ente di formazione), accreditata presso il medesimo fondo, alle Apl.

Tale accreditamento sarebbe, secondo l’agenzia delle Entrate, quel «riconoscimento da pubbliche amministrazioni» richiesto dalla norma (articolo 10, comma 1, n. 20, Dpr 633/1972) come condizione ai fini dell’esenzione Iva.

Sulla base di tale impostazione, nell’avviso di accertamento oggetto della sentenza, l’agenzia delle Entrate riprendeva, in capo alla Apl, la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, considerata illegittima in quanto tali acquisti afferiscono a operazioni attive che avrebbero dovuto essere trattate come esenti anziché imponibili. Venivano, inoltre, applicate sanzioni proporzionali per indebita detrazione Iva e infedele dichiarazione, oltre a interessi.

Secondo l’Apl, l’accreditamento da parte del fondo bilaterale all’ente di formazione non rende, invece, quest’ultimo riconosciuto da pubbliche amministrazioni e, come tale, erogante prestazioni educative esenti Iva. Nel proprio ricorso introduttivo, l’Apl chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di accertamento. In subordine, l’Apl richiedeva l’applicazione delle sanzioni in misura fissa - e non proporzionale - (ex articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997) e, in via ulteriormente gradata, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.

È sull’assenza del requisito del riconoscimento che i giudici di primo grado fondano le proprie conclusioni a favore dell’Apl.

In maggior dettaglio, secondo i giudici, il menzionato requisito del riconoscimento è sufficientemente chiaro e non può essere ampliato con interpretazioni analogiche (essendo l’esenzione Iva un regime derogatorio alla generale imposizione Iva).

Inoltre, l’agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’esistenza di riconoscimenti da parte della Pubblica amministrazione sull’ente di formazione né di penetranti controlli di carattere pubblicistico sullo stesso.

Infine, i giudici richiamano la risposta a istanza di interpello 457 del 7 luglio 2021 dell’agenzia delle Entrate che ha ribadito che «come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Ue (cfr. Corte di giustizia Ue sentenza 28 novembre 2013, Causa C-319/12, punto 35), ai sensi del citato articolo 132, lettera i), i servizi educativi e formativi in questione sono esentati solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili sempre che gli altri organismi, cioè gli organismi privati, soddisfino il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi di diritto pubblico».

I diversi orientamenti giurisprudenziali

Nel caso di specie, l’ente di formazione è una società di società di capitali con finalità di trarre profitto dall’esercizio della propria attività e non è assimilabile a un organismo privato con finalità simili a quelle di un organismo di diritto pubblico.

Le conclusioni dei giudici nella sentenza in commento, in linea con altre diverse sentenze sia a livello di Ctr (tra le altre, la Ctr Lombardia 3786/2021 del 19 ottobre 2021) che a livello di Ctp (tra le altre, Ctp Milano 191/2022), si contrappone a un altro orientamento a livello di giurisprudenza di merito (tra le altre, Ctp Milano 3842/05/2019).

In base a tale secondo orientamento, i giudici, pur ritenendo esenti Iva i servizi di formazione in questione, riconoscono la detrazione dell’Iva e l’applicazione di sanzioni fisse e non proporzionali (conclusioni in linea con la Corte di Giustizia Ue nella causa C-935/19).

Anche se non pare condivisibile il punto del trattamento Iva delle operazioni attive, questa soluzione ha il pregio di una proporzionata determinazione della sanzione amministrativa in misura fissa per un importo compreso tra 250 e 10mila euro e del mantenimento dell’Iva detraibile, in virtù dell’articolo 6 comma 6, Dlgs 471/1997.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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