Adempimenti

Esonero contributivo di febbraio 2021 per agriturismo e vino, pagamento parziale

Prima rata 2021 sospesa per chi accede al beneficio previsto dal Sostegni bis

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di Francesco Giuseppe Carucci

Sono state definite il 28 marzo le istanze di accesso all’esonero contributivo generalizzato per l’agroalimentare di cui agli articoli 16 e 16-bis del Dl 137/2020. Le norme, nei limiti del Temporary framework, hanno disposto, per il periodo novembre 2020–gennaio 2021, l’esonero dal versamento della contribuzione relativa al personale occupato e alla posizione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Restano dovute le quote a carico dei dipendenti, i premi Inail e i contributi per i fondi interprofessionali.

Analogo beneficio è stato disposto dall’articolo 70 del Dl 73/2021, per il solo mese di febbraio 2021, a esclusivo vantaggio di imprese e autonomi delle filiere agrituristiche e vitivinicole e per i produttori di vini e birre. L’incentivo compete per intero anche se, in aggiunta, sussiste l’esercizio di altre attività agricole.

Per aziende inquadrate nel sistema della contribuzione agricola unificata e lavoratori autonomi agricoli aventi diritto a entrambi gli esoneri, la contestuale gestione dei due incentivi ha creato scompiglio. Per lo meno sino all’ultimo intervento dell’Inps.

Per questi contribuenti tariffazione e versamenti contributivi avvengono su base trimestrale. Nell’attesa dell’implementazione sul sito Inps dei moduli di domanda, e della relativa definizione, l’Istituto, con il messaggio 2418/2021, aveva sospeso i versamenti relativi alla quarta rata 2020 e alla prima 2021. Con circolare 131 e messaggio 3774 del 2021, ha poi disciplinato l’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del Dl 137/2020 prevedendo che, a seguito di accoglimento delle istanze, gli importi residui delle due rate sospese sarebbero stati da versare entro 30 giorni dalla relativa comunicazione via pec per le aziende assuntrici e, per i lavoratori autonomi, dalla pubblicazione delle news individuali nel cassetto previdenziale.

Nessun problema si era posto per l’ultima rata 2020. Non poteva dirsi altrettanto per le rate relative al primo trimestre 2021. Infatti, considerando che le notifiche di accoglimento delle istanze risalgono a lunedì 28 marzo, nel termine di 30 giorni, e quindi entro il 27 aprile 2022, si sarebbe dovuto versare l’importo non esonerato che, tuttavia, comprende la contribuzione di febbraio 2021 senza alcuna agevolazione. L’esonero relativo a quest’ultimo periodo è stato disciplinato dall’Inps con la circolare 156/2021 e con i messaggi 1216 e 1373 di marzo 2022 in virtù dei quali è possibile predisporre le istanze, ma convalidarle soltanto a partire da lunedì 4 aprile e per il mese successivo. Con il messaggio 1480 l’Inps ha chiarito, in modo esplicito, che gli aventi diritto anche all’esonero riferito a febbraio 2021 fruiscono della sospensione dei termini dei versamenti relativi alla prima rata 2021, non solo disposta dal messaggio 2418/2021, ma ribadita dalla richiamata circolare 156 di ottobre 2021.

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