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Esterometro, invio allo Sdi per la fattura inferiore a 5mila euro emessa da non residenti

La trasmissione dei dati della fattura deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

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Anna Abagnale

La domanda

Per quanto riguarda i nuovi obblighi di invio dell’esterometro, in vigore a partire dal 1° luglio 2022, si chiede se un soggetto passivo che riceve una fattura da non residenti, soggetta all’obbligo dell’esterometro, di importo inferiore a 5mila euro, che registra in contabilità in luglio 2022 con autofattura manuale e non elettronica (quindi né TD17, né 18, né TD19), sia obbligato comunque , in base alle nuove regole, ad effettuare l’invio dell’esterometro con modalità tradizionale e con quale scadenza.
A. B. - Verona

Dal 1° luglio 2022 è introdotto il nuovo esterometro tramite SdI; la trasmissione telematica va effettuata secondo il formato xml previsto per la fatturazione elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e passive. In particolare, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (ad esempio, servizi ricevuti da soggetti passivi intraUe) o di effettuazione dell’operazione (servizi resi da prestatori extra-Ue).

Il decreto Semplificazioni ha introdotto al riguardo una soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972: nello specifico, le operazioni di importo non superiore a 5mila euro sono escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Ciò detto, si ritiene che l’autofattura emessa e registrata a luglio 2022 dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato, presumibilmente relativa a una prestazione di servizio resa da un soggetto extraUe di importo inferiore a 5mila euro e territorialmente rilevante in Italia, sia soggetta alla nuova disciplina dell’esterometro in vigore dal 1° luglio. Sicché la trasmissione dei dati di tale operazione va effettuata entro 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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