Controlli e liti

Evasione, il danno non equivale al tributo

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione l’evasore deve risarcire il Fisco, ma l’importo da versare non coincide automaticamente con il tributo evaso

di Giovanni Negri

L’evasore deve risarcire l’amministrazione finanziaria, ma l’importo da versare non coincide automaticamente con il tributo evaso. Inoltre, nel caso di correi o corresponsabili del reato tributario, il danno può coincidere sia con il tributo evaso sia con altri pregiudizi, ma nel primo caso il risarcimento sarà dovuto solo se l’erario dimostrerà la perdita del credito o la ragionevole improbabilità della sua riscossione. E ancora, quanto a ripartizione dell’onere della prova, nel giudizio di danno promosso dall’amministrazione fiscale nei confronti di una persona diversa dal contribuente, alla quale è ascritta una forma di corresponsabilità nella perdita del credito tributario, spetta al Fisco provare l’esistenza del credito, la sua perdita e il collegamento tra lesione del credito e condotta; all’asserito corresponsabile, invece, dimostrare che la perdita del credito è avvenuta per negligenza dell’amministrazione stessa.

Questi i più significativi principi di diritto cristallizzati nella sentenza delle Sezioni unite civili n. 29862 depositata il 12 ottobre. La pronuncia chiarisce a monte che il debito del contribuente con l’erario costituisce un’obbligazione pecuniaria e che da una parte l’amministrazione conserva il suo status di creditore anche se la prestazione resta inadempiuta, mentre per danno in senso tecnico deve inteso il il pregiudizio causa dall’inadempimento e non la prestazione dovuta. A valle, così, la Cassazione può affermare che l’imposta non versata dall’evasore non rappresenta di norma per l’erario un danno tecnico. L’amministrazione infatti non perde il credito ma può procedere con l’esecuzione forzata, in prima battuta; oppure può utilizzare «una vasta gamma di strumenti sostanziali, processuali o cautelari» per riscuotere i propri crediti.

Il danno oggetto della richiesta di risarcimento non può poi essere costituito dagli interessi di mora, disciplinati in maniera specifica. Serve invece un pregiudizio ulteriore impossibile da ristorare con gli strumenti della riscossione coattiva. Difficile stabilirlo a priori, riconosce la Cassazione, che tuttavia non si sottrae a qualche esemplificazione. È il caso allora della presenza di una forte inflazione, tale da rendere possibile al Fisco la dimostrazione che la tardiva riscossione del tributo le ha impedito di adottare misure efficaci di tutela del credito oppure quando l’evasore, con la sua condotta, ha reso impossibile la riscossione, per decadenza o altra causa.

Quanto alla fattispecie dei correi o corresponsabili, anche per loro non esiste di fatto un’alternativa tra riscossione coattiva e azione di danno. Se infatti un intervento coattivo è impossibile, allora diventa obbligata la via dell’ordinaria azione di risarcimento.

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