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Eventuale differenza come onere o provento per la cessione del credito d’imposta

Chi acquista il credito a un valore inferiore a quello nominale deve rilevare un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva) imponibile in base all’articolo 88 del Tuir

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società ha ceduto il proprio credito fiscale generato da interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici al fornitore che ha effettuato l’intervento. Credito per detrazione fiscale ceduto 403.582,90 euro, dietro un corrispettivo di 282.504,04 euro. Si chiede qual è il corretto regime fiscale del credito ceduto pari a 403.582,90 euro? È una sopravvenienza attiva non tassabile?
Qual è il corretto regime fiscale della differenza fra credito ceduto 403.582,90 e corrispettivo ricevuto 282.504,04; differenza pari a 121.074,06 euro? È una sopravvenienza passiva detraibile?
P. P. – Varese

In merito al tema della contabilizzazione dei bonus fiscali, si segnala la predisposizione di una bozza per la consultazione da parte dell'organismo italiano di contabilità, Oic, (che è stata in consultazione fino al 10 febbraio 2021). L’impresa committente per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalle norme agevolative riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. Per l’impresa committente, il diritto a compensare debiti tributari è assimilabile ad un contributo in conto impianti che deve essere contabilizzato utilizzando uno dei due metodi previsti dall’Oic 16:
i. diretta riduzione dell’investimento sostenuto;
ii. iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.
Nel caso di cessione del credito d’imposta, la società cedente rileva la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione a conto economico come onere o provento. L’agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 105/2020, ha chiarito che l’acquirente del credito d’imposta che acquista il credito a un valore inferiore al valore nominale, come nel caso del quesito, deve rilevare un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva) imponibile a norma dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. L’agenzia delle Entrate non si è espressa in merito alla deducibilità in capo al soggetto cedente anche se l’opinione prevalente della dottrina ritiene tale componente deducibile. Si attendono comunque chiarimenti che confermino questa interpretazione.

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