Imposte

Fattura elettronica senza split payment per i Ctu di Tribunali e Procure

Il principio di diritto 13/2020: obbligo di emettere il documento digitale per i compensi stabiliti a loro favore

I consulenti tecnici di ufficio dell’amministrazione della giustizia sono sempre obbligati alla fatturazione elettronica per i compensi stabiliti a loro favore senza applicazione dello split payment. Questa la conclusione del principio di diritto 13 del 12 agosto 2020 con il quale l’agenzia delle Entrate fissa le modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla pubblica amministrazione nella particolare casistica dei consulenti di Tribunali e Procure da tempo oggetto di dibattito (interrogazione parlamentare 5-01112 del 19 dicembre 2018).

A parte alcune eccezioni soggettive, l’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 è generalizzato anche per le cessioni verso soggetti passivi Iva (B2B) e consumatori finali (B2C), in base alle regole stabilite dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, ma sussiste sempre nei casi di fatturazione a carico della pubblica amministrazione (B2G) in base all’articolo 1, comma 209 e seguenti della Legge 244/2007. Quindi tutti gli enti pubblici, dal 31 marzo 2015, devono ricevere le fatture elettroniche tramite il sistema d’interscambio (Sdi), secondo il Decreto 55/2013: l’assenza della fattura elettronica ne impedisce il pagamento.

L’obbligo di fatturazione elettronica verso l’amministrazione pubblica, nel caso affrontato dal principio di diritto l’amministrazione della giustizia, non comporta l’applicazione da parte dei Ctu della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 in ragione dell’orientamento della prassi dell’agenzia delle Entrate. La prestazione del consulente tecnico d’ufficio (Ctu) è commissionata dal giudice, il quale liquida il compenso con apposito decreto, che dispone il pagamento della relativa somma a carico delle parti in giudizio, dando mandato alla cancelleria di notificare il decreto al Ctu stesso e alle parti interessate.

Il Ctu deve emettere fattura nei confronti del Tribunale (o altro organo dell’Amministrazione giudiziaria) dal quale ha ricevuto il mandato professionale, avendo cura di evidenziare nella quietanza della fattura che il pagamento dell’ammontare è effettuato dalle parti (o dalla parte) individuata dal provvedimento del giudice. La circolare 9/E/2018, emanata sulla base della legislazione vigente all’epoca, tenendo conto del fatto che in quel periodo le fatture per le prestazioni professionali soggette a ritenuta alla fonte erano anche soggette a split payment - articolo 1, comma 1, lettera c), Dl 50/2017 – per esigenze di semplificazione aveva ritenuto inapplicabile la scissione dei pagamenti.

A ben vedere l’inapplicabilità del regime dello split payment per il caso dei compensi in questione, sulla base delle norme in vigore ormai fino dal 14 luglio 2018 (Dl 87/2018), può ordinariamente derivare dal comma 1-sexies del ridetto articolo 17-ter, dal momento che esclude dal regime le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/1973.

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