Fattura in ritardo, ravvedimento meno pesante senza effetto sull’imponibile
Se la violazione non ha effetto ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro; altrimenti la sanzione va dal 5% al 10% dell’importo fatturato
Si conferma che la sanzione base su cui determinare l’importo dovuto è quella di 250 euro. La tardiva trasmissione della fattura non imponibile è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dell’importo fatturato. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/97). Nel caso esposto dal lettore ricorre questa seconda ipotesi, non avendo la violazione comportato alcun effetto sulla corretta e tempestiva registrazione del corrispettivo, ai fini delle imposte dirette (risposta all’interpello 520 del 29 luglio 2021). Considerando che la fattura con data 31 dicembre 2022 è stata trasmessa a maggio 2023, oltre il termine della dichiarazione Iva, la sanzione da versare a titolo di ravvedimento operoso è pari a euro 35,71, corrispondenti a un settimo di 250 euro.
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