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Fattura in ritardo, ravvedimento meno pesante senza effetto sull’imponibile

Se la violazione non ha effetto ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro; altrimenti la sanzione va dal 5% al 10% dell’importo fatturato

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di Giorgio Confente

La domanda

Un professionista ha trasmesso nel 2022 una fattura elettronica non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento, senza indicare in fattura il protocollo della dichiarazione. A dicembre 2022 ha stornato la fattura errata con nota di credito e ha riemesso la fattura corretta, ma si è dimenticato di inviarle allo Sdi. La fattura e la nota di credito, datate 31 dicembre 2022, sono state trasmesse a maggio 2023. Oltre a dover sanare l’errore formale sul mancato protocollo nella fattura originaria, si dovrà ravvedere anche il ritardo di trasmissione di fattura e nota di credito del 31 dicembre 2022. Il Dlgs 471/97 prevede che, se la violazione, oltre a non incidere sull’Iva, non rileva neppure ai fini delle imposte sui redditi, si applica la sanzione fissa da 250 a 2000 euro. L’interpello 520/2021 fornisce un’interpretazione della rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, consentendo la sanzione fissa laddove il contribuente «abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette». Pertanto, si chiede conferma che la base di partenza per il calcolo della tardiva trasmissione sia pari a 250 euro (e non il 5% del corrispettivo). La fattura e la nota di credito sono state registrate in data 31 dicembre 2022, ma non ne verrà registrato l’incasso, perché si “elidono".
A. D. - Pavia

Si conferma che la sanzione base su cui determinare l’importo dovuto è quella di 250 euro. La tardiva trasmissione della fattura non imponibile è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dell’importo fatturato. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/97). Nel caso esposto dal lettore ricorre questa seconda ipotesi, non avendo la violazione comportato alcun effetto sulla corretta e tempestiva registrazione del corrispettivo, ai fini delle imposte dirette (risposta all’interpello 520 del 29 luglio 2021). Considerando che la fattura con data 31 dicembre 2022 è stata trasmessa a maggio 2023, oltre il termine della dichiarazione Iva, la sanzione da versare a titolo di ravvedimento operoso è pari a euro 35,71, corrispondenti a un settimo di 250 euro.

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