Finanziamenti infragruppo verso società all’estero: detrazione Iva a doppio binario
I chiarimenti dell’interpello 2/2021 delle Entrate con il meccanismo di calcolo. Detrazione verso le società in Paesi extraUe
Le operazioni di finanziamento infragruppo, nei confronti di società residenti all’estero e senza stabile organizzazione in Italia siano esse unionali o extraunionali sono operazioni territorialmente non rilevanti in Italia. Comunque, in relazione al diritto a detrazione le stesse vanno distinte nel seguente modo:
• i finanziamenti realizzati nei confronti di società residenti in altri Stati membri non danno diritto a detrazione;
•i finanziamenti realizzati nei confronti di società residenti in Paesi terzi (extra-Ue) danno diritto a detrazione.
Inoltre per la modalità di determinazione del prorata è necessario verificare l'attività svolta dalla società finanziatrice in modo da verificare se opera o meno la regola forfettaria di cui all'art. 19 , 5 comma del Dpr 633/72.Queste sono le conclusioni a cui giunge l’agenzia delle Entrate con l’interpello 2/2021 del 4 gennaio.
Il principio
In particolare, l’Agenzia, partendo dalla considerazione che i finanziamenti attivi generalmente sono classificabili tra le operazioni esenti, ma quando sono realizzati nei confronti di soggetti residenti all’estero rientrano nella più ampia classificazione delle operazioni non soggette ad Iva, analizza la portata del diritto a detrazione così come elaborata dall’art. 19 del Dpr 633/72 e riesaminata dalla Corte di giustizia. Il citato art. 19, dopo aver al comma 2 previsto una generalizzata indetraibilità dell’imposta per gli acquisti afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette, nel comma 3 prevede l’applicabilità del diritto a detrazione per tutte quelle operazioni per le quali le disposizioni comunitarie riconnettono per la loro particolare natura il diritto a detrazione dell’imposta “a monte”.
Le detrazioni
In questa logica sono incluse tra quelle operazioni esenti che danno diritto a detrazione anche le operazioni di natura finanziaria ricomprese, come i finanziamenti, all’art. 10, 1 comma, numeri da 1 a 4 del Dpr 633/72, nel caso in cui siano effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue ovvero siano operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, ma che se effettuate nel territorio dello Stato diano diritto alla detrazione dell’imposta. In relazione a questa seconda categoria di operazioni la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 7 dicembre 2006 (causa C-240/05) ha avuto modo di chiarire che le cessioni intracomunitarie o le esportazioni se esenti all’interno del territorio dello Stato non consentono il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti anche se il consumo degli stessi avviene fuori dal territorio nazionale. Così delineato il quadro, l’Agenzia, giunge alla sua prima conclusione di considerare che i finanziamenti realizzati nei confronti di soggetti residenti al di fuori dell’Ue danno diritto a detrazione sull’Iva pagata sugli acquisti ad essi afferenti. Al contrario, permane l’indetraibilità di cui all’art. 19, 2 comma del Dpr 633/72 per l’Iva assolta sugli acquisti afferenti finanziamenti realizzati nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri.
Il calcolo
Per quanto riguarda poi il meccanismo con cui calcolare l’imposta effettivamente detraibile, l’Agenzia richiama l’art. 19, 4 comma del Dpr 633/72 che prevede un criterio generale per il quale, in situazioni come quelle oggetto di analisi, l’imposta assolta non risulta detraibile per la quota imputabile alle operazioni non soggette e che l’ammontare indetraibile deve essere determinato con criteri oggettivi. Ovviamente, nel momento in cui il contribuente dovesse svolgere contestualmente operazioni dove tali criteri non siano individuabili risulterà applicabile, al netto dello scomputo dell’Iva indetraibile afferente i finanziamenti non soggetti realizzati nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, la percentuale di detraibilità determinata ai sensi dell’art. 19 5 comma del Dpr 633/72 con la percentuale di cui all’art. 19 bis dello stesso decreto.