Imposte

Finanziarie, maggiorazione Ires per i bilanci Ias o con schemi Bankitalia

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di Roberto Bianchi e Maurizio Ragno

I soggetti di natura finanziaria sono stati individuati, in relazione ai profili fiscali, mediante il rinvio all’articolo 1 del Dlgs 87 del 1992.
Il richiamo a tale normativa persiste anche dopo l’abrogazione di tale decreto e le novità legislative introdotte in tema di redazione di bilanci e questo si riflette sul trattamento fiscale applicabile, soprattutto nelle fattispecie in cui sussistono diverse opzioni in merito allo schema di bilancio. (Si veda questo articolo)
L’abbattimento dell’aliquota Ires non sarà applicabile nei confronti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. Pertanto, in base a quanto previsto dal comma 67 della legge di stabilità 2016, per compensare l’introduzione dell’addizionale, gli stessi soggetti potranno, sempre a partire dal 2017, dedurre integralmente gli interessi passivi senza più considerare il limite del 96% fino a ora previsto dall’articolo 96, comma 5 del Tuir e dall’articolo 6 del Dlgs 446/1997.
Al fine di individuare i contribuenti destinatari dell'addizionale Ires è necessario sottolineare che la legge di stabilità 2016 rinvia esplicitamente agli enti di cui al Dlgs 87/1992, abrogato con il Dlgs 136/2015. In questo modo si farebbe riferimento agli enti finanziari e creditizi che redigono il bilancio secondo la disciplina contenuta nel Dlgs 136/2015, ovvero applicando obbligatoriamente i principi contabili internazionali e gli schemi di bilancio della Banca d’Italia.

Tuttavia il decreto ha il difetto di legare l’applicazione della maggiore Ires all’adozione di uno schema di bilancio piuttosto che all’attività effettivamente svolta, equiparando la nozione di attività finanziaria a quella di attività vigilata. Se ciò fosse, rimarrebbero escluse dalla maggiorazione tutte quelle società che non rientrano nell’ambito applicativo del Dlgs 136, né sono obbligate alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, ma fanno parte del perimetro applicativo del Dlgs 139/2015, ancorché non facciano parte dei soggetti che svolgono la loro attività nei confronti del gruppo.
Infine va tenuto presente che, dal cosiddetto principio di derivazione rafforzata, sembrerebbero escluse le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, come ricordato dalla circolare di Assoholding 14/2017. Sulla base della prevalente interpretazione le microimprese continuano a determinare il reddito di impresa in base alle regole sulla competenza civilistica e tributaria. Tali soggetti dovrebbero quindi attenersi sempre al dato giuridico delle operazioni compiute, a prescindere dalle risultanze di bilancio. A tale problematica si potrebbe ovviare con una interpretazione letterale dell’articolo 2435 ter del Codice civile e pertanto, se l’adozione delle semplificazioni costituisce solo una scelta e non un obbligo, qualora la società pur rientrando nei limiti numerici di cui al l’ articolo 2435 ter del Codice civile opti per la redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbe poter “accedere” al principio di derivazione rafforzata al pari degli enti che redigono il bilancio in forma ordinaria “per regime naturale” in quanto ricomprese nei limiti di cui agli articoli 2435-bis e 2435 ter del Codice civile.

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