L'esperto rispondeContabilità

Fiscalmente non rilevante la perdita di valore delle rimanenze di beni valutati a costi specifici

Una società a responsabilità limitata di costruzioni edili

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società a responsabilità limitata di costruzioni edili aveva acquistato una porzione di terreno edificabile sul quale, in parte, ha effettuato delle costruzioni. La porzione di terreno residua è rimasta tra le rimanenze valutate al costo (acquisto piu relative spese) per 400mila euro circa. Nel febbraio 2020 tale porzione, visto l’andamento del mercato è stata venduta a 80mila euro. Considerato che in sede di bilancio 2019 sarà valutata al prezzo di realizzo (80mila euro), si chiede quali siano i riflessi fiscali di tale perdita di valore che civilisticamente è stata indicata nel bilancio 2019.
S. B. – Firenze

Il lettore ha operato correttamente, rilevando la rimanenza di magazzino al minore tra il costo e il valore desumibile dall’andamento di mercato come previsto dall’articolo 2426, primo comma, punto 9 del Codice civile. Dal punto di vista fiscale, la svalutazione operata è considerata non deducibile da un’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, molto contestata dalla dottrina. Con la risoluzione 78/2013 l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che, a norma dell’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, non assume rilevanza fiscale la perdita di valore delle rimanenze di beni valutati a costi specifici. Per rispettare tale interpretazione, il lettore, nel calcolo delle imposte relative al 2019, dovrà operare una variazione in aumento per rendere indeducibile la svalutazione civilistica che potrà essere dedotta nel successivo esercizio quando viene effettivamente realizzata.

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