Fiscalmente non rilevante la perdita di valore delle rimanenze di beni valutati a costi specifici
Una società a responsabilità limitata di costruzioni edili
Il lettore ha operato correttamente, rilevando la rimanenza di magazzino al minore tra il costo e il valore desumibile dall’andamento di mercato come previsto dall’articolo 2426, primo comma, punto 9 del Codice civile. Dal punto di vista fiscale, la svalutazione operata è considerata non deducibile da un’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, molto contestata dalla dottrina. Con la risoluzione 78/2013 l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che, a norma dell’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, non assume rilevanza fiscale la perdita di valore delle rimanenze di beni valutati a costi specifici. Per rispettare tale interpretazione, il lettore, nel calcolo delle imposte relative al 2019, dovrà operare una variazione in aumento per rendere indeducibile la svalutazione civilistica che potrà essere dedotta nel successivo esercizio quando viene effettivamente realizzata.
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