FISCO E AGRICOLTURA/Agriturismi, prima chiamata per i corrispettivi telematici
Le strutture agrituristiche sono sempre più frequentate dai vacanzieri estivi e gli operatori agrituristici si devono ora misurare con la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’attività agrituristica deve essere svolta nel contesto di una azienda agricola la quale deve mantenere le dimensioni di attività principale. La legge quadro dell’agriturismo (96/2006) però demanda le norme attuative ai regolamenti regionali che nella fattispecie divengono rilevanti (articolo 4).
Sotto il profilo fiscale l’attività agrituristica usufruisce di un regime forfetario stabilito dall’articolo 5 della legge 413/1991 in base al quale il reddito è determinato in misura pari al 25% dei ricavi conseguiti; questo regime è escluso per le società di capitali ma si applica anche alle Snc e Sas oltre che alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Ai fini dell’Iva è altresì previsto un regime forfetario in base al quale la detrazione dell’Iva è pari al 50% dell’imposta addebitata ai clienti. Questi regimi non sono ovviamente obbligatori ed il contribuente può optare per il regime ordinario precisando che l’opzione è vincolante per un triennio sia per l’Iva che per le imposte dirette.
Pertanto l’attività agrituristica pur avendo natura agricola ai fini civilistici, ai fini fiscali non usufruisce dei regimi fiscali previsti per l’agricoltura e quindi deve fra l’altro certificare i corrispettivi. Tale attività è assimilabile alle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande e quindi può certificare i corrispettivi mediante scontrino, ricevuta fiscale o fattura.
I contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro devono procedere dal 1° luglio 2019 con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il riferimento al volume d’affari riguarda il contribuente (articolo 2 del Dlgs 127/2015 e successive modifiche) per cui occorre considerare anche il volume d’affari relativo all’attività agricola. Si potrebbe pensare di escludere il volume d’affari agricolo in quanto le attività agricole in regime speciale all’articolo 34 del Dpr 633/72 sono esonerate dall’obbligo dello scontrino fiscale e quindi dalla trasmissione telematica dei corrispettivi (decreto ministeriale 10 maggio 2019), ma il dato letterale della norma non lo consente.
Quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi la certificazione degli incassi può avvenire soltanto mediante scontrino fiscale ovvero con fattura elettronica. La ricevuta fiscale può avere al massimo lo scopo di cortesia.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 12-quinques del Dl 34/2019 (decreto Crescita) ha previsto che i soggetti obbligati alla emissione dello scontrino fiscale, tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, potranno inviare i dati entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Fino al 31 dicembre 2019, per coloro i quali sono già obbligati alla trasmissione dei corrispettivi elettronici, non si applicano le sanzioni se la trasmissione avviene entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermo restando il versamento dell’Iva nel mese di competenza). Quindi la prima scadenza è il 2 settembre per effetto dei giorni festivi di fine agosto.
Qualora l’operatore agrituristico non disponga del collegamento per la trasmissione telematica dei corrispettivi può utilizzare percorsi alternativi utilizzando il portale «Fatture e corrispettivi» delle Entrate, ma è necessario adeguare comunque il registratore di cassa per la trasmissione all’Agenzia via internet. A meno che l’operatore agrituristico non emetta fattura elettronica per ogni operazione ricordando che anche in questo caso il termine di emissione è di dodici giorni dall’incasso del corrispettivo.