FISCO E AGRICOLTURA/Attività agricole con contribuzione unificata
Le attività agricole connesse sono inquadrate nel settore primario ai fini previdenziali e quindi all’assoggettamento a contribuzione agricola unificata. Lo precisa l’Inps con la circolare 94/2019 estendendo questo regime anche alle società agricole, alle cooperative ed organizzazioni di prodotto. Si ricorda che si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, trasformazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento degli animali (articolo 2135 del Codice civile). Inoltre sono connesse le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nella attività agricola. La circolare approfondisce i requisiti ai fini dell’inquadramento previdenziale in agricoltura per le società cooperative, le società ed organizzazioni di prodotto.
Le cooperative
L’Inps riconosce la qualifica di cooperativa agricola quella i cui soci sono tutti imprenditori agricoli nel senso voluto dall’articolo 2135 del Codice civile e quindi esercitando una attività agricola. Non rileva la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale dei soci. Al riguardo la circolare Inps non prende in esame la figura del «socio sovventore» che può certamente non essere imprenditore agricolo (spesso lo sono le banche) circostanza che non può inficiare la natura di cooperativa agricola la quale viene qualificata dai soci cooperatori. Inoltre la circolare inquadra in agricoltura sia le cooperative che operano a monte della compagine sociale e cioè quelle che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti allo svolgimento della attività agricola. Così pure vi rientrano le coop che operano a valle dei soci trasformando e vendendo i prodotti da loro conferiti. Queste cooperative hanno una particolarità in base alla legge 240/1984. Esse sono comunque inquadrate nel settore agricolo qualora la attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione abbia per oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci e in questo non vi alcuna differenza con il dettato dell’articolo 1, comma 2 del Dlgs 228/2001. Tuttavia per queste coop di trasformazione ai fini della cassa integrazione, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni trovano applicazione del regole del settore industria.
Rientrando quindi in agricoltura le coop hanno l’obbligo della denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure dell’iscrizione autonoma dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) se ne ricorrono i requisiti.
Le società di trasformazione
La circolare Inps prende in considerazione anche le società a responsabilità limitata e di persone che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. Anche in questo i caso i soci devono essere tutti imprenditori agricoli e la società deve lavorare solo con i prodotti dei soci. In questo caso la circolare Inps va oltre il dettato normativo prevedendo che queste società possano prestare servizi ai soci come per le cooperative, fattispecie che invece l’articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006 non prevede. Anche queste società vengono inquadrate in agricoltura ai fini previdenziali. Più difficile invece inquadrare in agricoltura le organizzazioni dei produttori le quali possono rientrare in questo settore solo se costituite nella forma della cooperativa o se società qualora rientri nel comma 1094 della legge 296/2006.