FISCO E AGRICOLTURA/Imprenditore agricolo professionale, per i requisiti parola alle Regioni
La qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) è decisiva per le seguenti agevolazioni fiscali:
1)esenzione da Irpef sui redditi dei terreni (legge 232/2016);
2)esenzione da Imu sui terreni agricoli ed edificabili (articolo 13 del Dlgs 201/2011);
3)acquisto di terreni assolvendo solo l’imposta catastale dell’uno per cento (Dl 194/2009) oppure 9% di imposta di registro in caso di acquisto senza l’impegno a coltivarlo per cinque anni.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale è regolata dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 modificato dal Dlgs 101/2005 che prevede i seguenti requisiti.
●Possesso di competenze professionali in agricoltura, requisito che si ottiene mediante un titolo di studio idoneo oppure partecipando ad un corso abilitante. Anche il lavoro a qualsiasi titolo in agricoltura per almeno due anni fa raggiungere il requisito.
●Dedicare alla attività agricola, direttamente oppure in qualità di socio di società almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo. Le Regioni stabiliscono le giornate di lavoro standard necessarie per le singole coltivazioni.
●Ricavare dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. In sostanza si deve assumere il reddito effettivo derivante dalla attività agricola, partendo dalla dichiarazione Iva ed aggiungendo le operazioni fuori campo Iva (manodopera, contributi Pac, contributi consortili, ecc.) e confrontarlo con il reddito complessivo aggiungendo a quello agricolo il reddito di lavoro, escludendo le pensioni e gli assegni ad esse equiparate, le indennità percepite per le cariche pubbliche, ovvero il compenso di amministratore in società agricole il quale viene considerato reddito di natura agricola; inoltre si considera in negativo l’eventuale reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Le società possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale qualora almeno un socio per le società di persone ovvero un amministratore per quelle di capitali sia in possesso personalmente della qualifica di Iap. Nelle società di capitale l’amministratore può far conseguire la qualifica ad una sola società di capitali, mentre nelle società di persone il socio può fa diventare Iap anche due o più società (vedi consulenza giuridica fornita dall’agenzia delle Entrate alla Regione Emilia Romagna).
Tutte le agevolazioni fiscali indicate in premessa si applicano a condizione che l’imprenditore agricolo professionale sia iscritto nella gestione previdenziale agricola.
Relativamente alle società questo requisito si deve intendere soddisfatto se il socio o l’amministratore abbia la predetta iscrizione.
L’accertamento dei requisiti professionali per la qualifica di Iap compete alle Regioni.
Esiste anche la figura dell’imprenditore agricolo professionale “provvisorio” e cioè colui non sia ancora in possesso dei requisiti previsti dalla norma, ma che abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente ed abbia ottenuto l’iscrizione all’apposita gestione Inps (la quale deve accettare una iscrizione provvisoria). Entro due anni o diverso termine stabilito dalla Regioni il soggetto deve risultare in possesso di tutti i requisiti pena la decadenza dagli eventuali benefici fiscali ottenuti. Il comma 5 ter dell’articolo 1 del Dlgs 99/2004, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate e le regioni definiscono le modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di Iap.