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FISCO E AGRICOLTURA/Sì alla qualifica di imprenditore a più di società di persone

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di Gian Paolo Tosoni

Una persona fisica può far ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale a più società di persone, mentre in base alla norma di legge per le società di capitali l’amministratore può far acquisire la qualifica ad una sola società.
Lo ha precisato la Agenzia delle Entrate fornendo una consulenza giuridica ad una richiesta formulata dalla Regione Emilia Romagna.
La questione riguarda la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) prevista dall’articolo 1, comma 3 bis del Dlgs n. 99/2004 per le società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.

La norma dispone che nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari. Invece nel caso di società di capitali o cooperative quando almeno un amministratore che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo; per le coop l’amministratore deve essere anche socio.
La Regione Emilia Romagna riteneva che a suo parere l’applicazione della norma fosse da ritenersi valida per tutte le società e non esclusivamente alle società di capitali in quanto nelle società di persone a norma dell’articolo 2257 del codice civile il potere di amministrare è comunque sempre affidato ai soci.
L’agenzia delle Entrate, dopo aver sentito il parere del Ministero delle Politiche agricole ed alimentari, ha precisato che la limitazione a fornire la qualifica di imprenditore agricolo professionale ad una sola società è circoscritto alle società di capitali; pertanto una persona fisica può far usufruire della qualifica di imprenditore agricolo professionale a più di una società di persone.

L’Agenzia fa un ragionamento condivisibile partendo dal dettato normativo per le società in accomandita semplice per le quali la qualifica di imprenditore agricolo professionale è fornita dal solo accomandatario. Questo significa che il socio che nelle società di persone concede la qualifica di Iap, deve assumere il rischio anche patrimoniale di rispondere solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Nelle società di persone quindi siccome i soci assumono la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali, costituisce un forte deterrente per arginare il fenomeno itinerante nelle società di persone per qualificare più soggetti come Iap.
Ne consegue quindi che il socio Iap nelle società di persone deve assumere la responsabilità piena delle obbligazioni sociali e quindi non è possibile limitare la responsabilità ai sensi dell’articolo 2267 del Codice civile riservata alle persone diverse dagli amministratori.

Ricordiamo che la qualifica di imprenditore agricolo professionale è determinante per almeno due agevolazioni fiscali e cioè l’acquisto di terreni agricoli assolvendo soltanto l’imposta catastale del 1% (altrimenti sarebbe dovuta la imposta di registro del 15%). Inoltre i soggetti in possesso della predetta qualifica non assolvono l’Imu sui terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale e condotti direttamente.
Questa fattispecie ha generato del contenzioso tributario quando una persona fisica in possesso della qualifica di Iap, la concedeva a più di una società. Quindi ora registriamo un altro passo avanti nella direzione giusta.

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