FISCO E AGRICOLTURA/Trasformazione di prodotti, test sulla prevalenza per il reddito agrario
Nelle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti di natura vegetale o animale, svolte dalle imprese agricole, occorre rispettare la prevalenza al fine di rientrare nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir. Inoltre come precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 44/E/2004, al produttore agricolo spetta una franchigia nel senso che producendo una quantità inferiore al 51% può rientrare nel reddito agrario fino ad una produzione corrispondente a quasi il doppio di quella ottenuta in proprio. Ad esempio qualora la produzione propria raggiunga il 40%, il produttore agricolo rientra e nel reddito agrario fino al 79% della produzione ottenuta e quindi rientra nel reddito di impresa per il solo 21 per cento.
Questa procedura si applica anche in presenza di produzione di risorse agricole e forestali utilizzate per la produzione di energia elettrica e calorica.
In questo caso l’ambito normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005 il quale dispone che la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali effettuata da imprenditori agricoli costituisce una attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario. Sfugge dal reddito agrario soltanto la produzione eccedente la franchigia (2.400.000 kwh), mentre vi è compresa l’intera tariffa incentivante. La circolare dell’agenzia delle Entrate 32/E/2009 ha fornito le indicazioni in ordine alle modalità di determinazione della prevalenza per le produzioni energetiche ricalcando le regole comuni già previste dalla circolare 44/2004.
Si ricorda che i prodotti agricoli trasformati per rientrare nel reddito agrario devono essere compresi in un apposito decreto ministeriale (Dm 13 febbraio 2015).
La produzione di energia elettrica e calorica rientrano comunque nel reddito agrario ancorché non previste nel citato decreto in quanto stabilite da una legge (266/2005) gerarchicamente di grado superiore al decreto ministeriale.
Le regole per le attività connesse sono identiche sia che si tratti di trasformazione di prodotti agricoli (esempio produzione di vino con le uve prevalentemente coltivate nel vigneto) sia che si tratti produzione di energia elettrica o calorica.
Le attività connesse sono infatti regolate dall’articolo 2135 del Codice civile e sotto il profilo fiscale dall’articolo 32, lettera c, del Tuir. Le regole sono identiche. Basti pensare che la circolare 32/2009 emanata per le produzioni agro energetiche riprende perfettamente i concetti già espressi dalla circolare n. 44/2004 che ha fornito indicazioni per la generalità delle attività connesse..
La circolare n. 32/2009 ha aggiunto soltanto l’utilizzo di prodotti privi di valore (reflui zootecnici) utilizzabili per la produzione di energia e non per altre attività, in presenza dei quali si deve fare riferimento alla produzione di energia ottenuta.
Questi principi valgono anche per il riconoscimento della franchigia in quanto se l’agenzia delle Entrate ammette la franchigia per le attività connesse esaminate nella circolare n. 44/2004, tale principio deve valere anche per la produzione di energia elettrica.