Adempimenti

FISCO E AGRICOLTURA/Visura catastale per verificare la variazione delle tariffe d’estimo

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di Gian Paolo Tosoni

Le operazioni di avvicinamento alla dichiarazione dei redditi per i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli richiedono una verifica delle visure catastali. Infatti le tariffe di reddito dominicale ed agrario hanno una funzione centrale nella denuncia dei redditi essendo i soli dati oggetto di dichiarazione. Ma i proprietari di terreni devono opportunamente verificare se le tariffe d’estimo non siano variate in quanto la procedura è in molti casi automatica. Si ricorda infatti che in base all’articolo 29 del Tuir danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario la sostituzione della qualità di coltura iscritta in catasto con altra di maggiore reddito. Ad esempio un terreno accatastato a seminativo semplice che viene modificato in seminativo irriguo comporta un aumento della tariffa d’estimo. Al contrario danno luogo a variazioni in diminuzione delle tariffe d’estimo la sostituzione della qualità della coltura con un’altra di minor reddito e la diminuzione della capacità produttiva del terreno per esaurimento o per cause di forza maggiore.

La norma a regime dispone che le variazioni devono essere denunciate dal contribuente entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio ed hanno effetto dall’anno in cui vengono dichiarate e quindi dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate, mentre le variazioni in diminuzione decorrono dall’anno in cui si sono verificate e cioè da quello precedente a quello della denuncia.

L’articolo 2, comma 31 della legge 262/2006 ha modificato radicalmente la predetta normativa contenuta nel Tuir precisando che le dichiarazioni relative all’uso del terreno sulle singole particelle in sede di dichiarazione agli organismi pagatori (Agea simili) dei contributi agricoli previsti dalla normativa comunitaria, sostituiscono le denunce delle variazioni colturali all’articolo 30 del Tuir. Le predette disposizioni si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all’aggiornamento del fascicolo aziendale (regolamento Dpr 503/1999). L’Agea che riceve le domande propone un aggiornamento della banca dati e l’agenzia delle Entrate (Territorio) provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi alle variazioni colturali.

L’ articolo 2 della legge n. 262/2006 dispone che le variazioni catastali e quindi i nuovi redditi producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Le dichiarazioni relative ai contributi comunitari (Pac) vengono presentate di norma entro il 15 maggio e riguardano le colture che si praticano nel medesimo anno comprendendo anche le colture vernine (frumento orzo, eccetera) seminate negli ultimi mesi dell’anno precedente. Sotto questo profilo il nuovo automatismo è penalizzante in quanto se le nuove colture sono migliorative secondo l’articolo 30 del Tuir dovrebbero avere effetto dall’anno successivo mentre con il sistema automatico legato all’Agea hanno rilevanza fiscale dall’anno in cui sono verificate. Quindi ad esempio le nuove colture dichiarate entro il 15 maggio 2918, hanno effetto dal 1° gennaio 2018 e quindi sono rilevanti nella dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2019.

La procedura automatica di aggiornamento delle variazioni colturali prevede anche la pubblicazione delle nuove tariffe sul proprio sito internet con comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» e contro le quali può essere presentato ricorso entro 120 giorni dal comunicato. Normalmente questa procedura passa sotto silenzio e quindi le nuove tariffe finiscono intonse nelle iscrizioni catastali.

Per queste ragioni le imprese agricole, ma anche i proprietari di terreni non coltivatori, dovrebbero consultare la visura catastale per verificare se le proprie rendite abbiano subito delle variazioni. Peraltro la tariffa di reddito dominicale diviene rilevante anche ai fini della determinazione il valore imponibile del terreno per l’Imu, ma in questo caso gli effetti sono dal 2019 in quanto per le imposta comunale vale la rendita catastale presente in catasto al 1 gennaio. Nella visura catastale generalmente viene indicata anche la data di decorrenza.

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