Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: ritenute, Ici, studi di settore e scudo fiscale

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Tra gli argomenti trattati dalla rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado ci sono la ritenuta d’acconto anche per le vincite alla lotteria, lo scostamento dagli studi di settore, i fattori che influiscono sul valore Ici dell’area edificabile, lo scudo fiscale su beni già attenzionati, l’accertamento in base al confronto tra bolle e fatture.

Le false fatture emesse dal dipendente per frodare l’azienda sono deducibili

L’amministrazione finanziaria non può beneficiare del raddoppio dei termini sulla scorta di fatture false e accertare conseguentemente le maggiori imposte se esse sono state redatte dal dipendete e da questi utilizzate per coprire il furto di denaro. Dal punto di vista procedimentale, in primo luogo, non sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta – articolo 2 del Dlgs 74/2000 – attesa che non sussiste alcuna denunzia penale in capo all’amministratore, e quindi non sussiste il presupposto “psicologico” del dolo in capo allo stesso. In secondo luogo, la falsa documentazione è stata redatta dal dipendente solo per coprire i furti di danaro da questi commessi a svantaggio della società. Dal punto di vista sostanziale, è legittimo il comportamento della società che porta in deduzione i costi risultanti dalle false fatture, in quanto nella sostanza tali somme si riferiscono al furto subito dalla stessa, quindi rappresentanti minusvalenze deducibili.

Ctr Lombardia, sentenza 3492/15/2017


Lecita la ritenuta d’acconto sulla vincita fatta nel 2011 e reclamata nel 2012

È valida la ritenuta operata alla fonte dall’amministrazione sulla somma in denaro vinta dal contribuente a seguito della partecipazione a concorso di lotteria, anche se la base imponibile è determinata dal regolamento del direttore generale Aams. A livello normativo, intanto, il diritto alla ritenuta alla fonte è disciplinato da fonte normativa – comma 3, articolo 2 del decreto legge 138/2011 – ove viene manifestata l’intenzione del legislatore di operare tale ritenuta direttamente sulla somma vinta dal contribuente, anziché sulle somme raccolte a titolo di gioco. Non sussiste, poi, alcuna violazione del principio di capacità contributiva del contribuente se l’imponibile è determinato da un regolamento attuativo, atteso che l’articolo 23 della Costituzione deve essere interpretato in senso relativo; in pratica, il legislatore deve fissare preventivamente le modalità di determinazione della base imponibile, il quale può essere determinato anche tramite regolamenti attuativi del Monopolio (Aams). A livello temporale, infine, non rileva la circostanza che la vincita si sia concretizzata nel periodo prima dell’introduzione del decreto direttoriale tramite cui viene regolamentato il prelievo, dato che esso riguarda le vincite “reclamate” da un determinato periodo d’imposta, anche se riferite a vincite realizzate nel periodo d’imposta precedente (Nel caso di specie, un contribuente nel 2011 partecipa ad una lotteria e vince oltre 733mila euro che reclama nel gennaio 2012, ma percepisce una somma netta di oltre 689mila euro a seguito del prelievo alla fonte di oltre 43mila euro, cifra richiesta dallo stesso a rimborso sia perché trattenuta sulla base di un provvedimento non avente fonte di legge, sia perché lo stesso provvedimento è entrato in vigore nel 2012, mentre la vincita è stata realizzata nel 2011)

Ctr Lazio, sentenza 6293/12/2017


Il contribuente può dimostrare l’inattendibilità degli studi di settore

È illegittimo l’avviso fondato sulla discrasia tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore, se il contribuente dimostra l’inattendibilità dello studio determinata dalla particolare situazione dell’esercizio oggetto di accertamento. In particolare, l’accertamento non è ex se sufficiente a legittimare la pretesa se: a) La ripresa è fondata esclusivamente sulle risultanze dello studio; b) Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati si attesta su una percentuale molto bassa (nel caso di specie, meno dieci per cento); c) Nell’anno di imposta precedente, il contribuente ha subito un intervento chirurgico che ne ha ridotto la capacità lavorativa sia del medesimo periodo d’imposta, che di quello successivo; d) L’Amministrazione ha annullato un precedente accertamento in autotutela, riferito al precedente periodo d’imposta; e) Il contribuente ha regolarmente tenuto la contabilità, e su questa il fisco nulla ha eccepito.

Ctr Sardegna, sentenza 236/17/2017


Crisi e inquinamento ambientale riducono il valore Ici dell’area edificabile

Il valore dell’area edificabile deve essere determinato in base al reale valore commerciale e deve pertanto tenere conto delle variabili esterne al fine di determinare il corretto valore della stessa da assoggettare ad Ici. Pertanto va necessariamente ridotto il valore del metro quadrato dell’area edificabile che ricade nel Comune in cui vi è forte crisi economica nonché inquinata. Dal punto di vista normativo, l’area è tassabile se risulta edificabile in base agli strumenti urbanistici generali (articolo 2 del Decreto Ici), a prescindere dalla circostanza che questi siano approvati dalla Regione. Dal punto di vista sostanziale, il Comune deve tener conto di tutti quei fattori che possano ridurre l’effettivo valore dell’area, quale la crisi del settore nonché l’inquinamento, fattori questi che inducono facilmente a presumere che la realizzazione di un edificio (ad esempio, di un capannone industriale) sia concretamente di difficile realizzazione

Ctr Sicilia, sezione staccata Siracusa, sentenza 4538/4/2017


La differenza tra sigarette in fattura e in bolla non basta a rettificare l’aggio

Va annullato l’accertamento emesso in capo al tabaccaio basato esclusivamente sulla discrasia tra il quantitativo di sigarette risultante delle bolle doganali rispetto al quantitativo indicato nelle fatture di acquisto laddove l’importazione di fatto non si è concretamente realizzata. Intanto l’amministrazione non può presumere maggiori vendite in nero di sigarette se numerose bolle doganali non riportano la firma del destinatario della merce. E soprattutto, la pretesa è infondata se il contribuente ha denunciato presso le autorità estere di non aver mai ricevuto i tabacchi indicati nelle bolle doganali, indagini poi sfociate in procedimento in cui è emerso che un terzo soggetto importava in maniera illegittima le sigarette e che ammetteva che il destinatario della merce di fatto non corrispondeva al destinatario risultante dalle bolle doganali.

Ctp Sondrio, sentenza 96/2/2017


Va rimborsato lo scudo fiscale per le attività già sottoposte a controllo

La procedura cosiddetta “scudo fiscale” – tramite cui il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale inerente le attività detenute all’estero ma non dichiarate versando una imposta “straordinaria” – può ritenersi valida solo se il contribuente non ha ancora subito controlli. Pertanto il contribuente, che ha aderito allo “scudo fiscale”, ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta “straordinaria” se ha versato le somme dopo aver subito attività di controllo. Quindi il versamento delle somme a titolo di scudo fiscale non può essere trattenuto dall’Amministrazione, e quindi va restituito perché: a) Il contribuente ha già subito attività istruttoria relativamente ai redditi oggetto di rimpatrio, ragion per cui la procedura non può ritenersi perfezionata, anche se ha versato l’imposta “straordinaria”; b) Il contribuente ha prestato acquiescenza gli accertamenti inerenti le attività estere non dichiarate e quindi ha pagato anche le imposte accertate e le relative sanzioni. Diversamente, da un lato il fisco otterrebbe così un indebito arricchimento, dall’altro lato il contribuente subirebbe una doppia imposizione sulla medesima fattispecie .

Ctp Treviso, sentenza 422/1/2017

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