FOCUS REDDITI SP/Neo costituite, le spese di rappresentanza da dedurre in futuro nel rigo RS26
Per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo.
L’articolo 108 del testo unico delle imposte sul reddito, Dpr 917 del 1986, prevede particolari restrizioni, in termini fiscali, per quanto concerne la deduzione delle spese cosiddette di rappresentanza. La definizione di tale spesa ha sempre creato grossi problemi tant’è che il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 elenca tutta una serie di spese che possono essere considerate, appunto, di rappresentanza.
Inerenza e congruità
I requisiti di cui deve godere la spesa per rientrare tra quelle di rappresentanza sono quelli dell’inerenza e della congruità.
Sono considerate inerenti, ad esempio, dal decreto richiamato, le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose.
La congruità, invece, riguarda il quantum, che deve godere, in buona sostanza, di un senso rispetto ai ricavi prodotti dall’impresa. È lo stesso articolo 108 del Tuir che, al comma 2, stabilisce i parametri per determinare la congruità che deve essere verificata applicando, ai «ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi», determinate percentuali (ad esempio l’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a10 milioni di euro ).
Le imprese neocostituite
Il Dm del 19 novembre 2008, però, si è preoccupato anche delle imprese che, essendo di nuova costituzione, non hanno ricavi a cui parametrare le spese di rappresentanza che, a questo punto, sarebbero interamente indeducibili.
Tali spese, quindi, sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere dedotte dal reddito del periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi nonché da quello successivo «se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile».
Per individuare tale tipologia di spesa che gode del beneficio di cui si è appena detto, è necessario, in sede dichiarativa, che essa venga indicata in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi. Con riferimento al modello Redditi SP/2017, il rigo deputato a svolgere tale funzione è il rigo RS26, contenuto nel quadro RS, che è composto di un’unica colonna che deve raccogliere le spese di rappresentanza “non deducibili” per effetto della norma in commento.
Se nell’esercizio 2016, invece, si fossero conseguiti i primi ricavi e, quindi, spettasse la deduzione anche delle spese di esercizi precedenti, la società deve indicare le spese di rappresentanza, indeducibili nei periodi d’imposta precedenti, tra le variazioni in diminuzione, nel rigo RF43 del quadro RF, alla colonna 2.
Le precedenti uscite del «Focus Redditi SP»
16 febbraio - Assegnazione agevolata ai soci con «vista» sul quadro RQ
17 febbraio - La disapplicazione del regime delle società di comodo nel rigo RS11
Le istruzioni al modello SP 2017