Adempimenti

Fondo perduto anche a forfettari e società tra professionisti

La circolare 15/E: contributo da contabilizzare nella voce A5 del conto economico secondo le indicazioni dell’Oic 12

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Tutto pronto per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 e destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi penalizzati dalle misure restrittive introdotte per il del Covid-19. È stata infatti pubblicata sabato 13 giugno la circolare 15/E/2020 con la quale l’agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per poter beneficiare del contributo introdotto dal decreto rilancio. La circolare completa il quadro del beneficio insieme al provvedimento 230439/2020, al modello corredato da specifiche istruzioni per la richiesta del contributo e a una guida operativa emessa dall’Agenzia stessa.
È quindi utile ripercorrere alcuni tratti fondamentali dell’agevolazione corredati dai chiarimenti emersi nei citati documenti ufficiali predisposti dell’Agenzia.

I ricavi
Il contributo è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e alle imprese agricole, titolari di partita Iva, con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019. Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo per stabilire la soglia dei ricavi è necessario far riferimento rispettivamente ai ricavi dell’articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e ai compensi dell’articolo 54, comma 1, del Tuir.

Nella circolare 15/E l’Agenzia ha chiarito che l’accesso al contribuito è ammesso anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa, alle Stp (nel rispetto delle condizioni contenute nel documento di prassi) e ai soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge 190/2014. Estensione anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Al tal riguardo, l’Agenzia ha individuato per ogni modello dichiarativo e per ogni regime contabile i campi di riferimento della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 all’interno dei quali recuperare i ricavi utili a verificare la soglia d’ingresso al beneficio. Nella circolare è stato precisato che per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale il limite dei ricavi si verifica utilizzando i ricavi derivanti dalle scritture contabili del periodo d’imposta 2019 e, in assenza di scritture contabili, il volume d’affari del medesimo periodo d’imposta così come specificato dall’articolo 20 del Dpr 633/1972.

Il fatturato
Per determinare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il corrispondente valore del mese di aprile 2019 va tenuto conto:
di tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
delle note di variazione, aventi data di emissione aprile;
delle cessioni dei beni ammortizzabili;
per gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate dell’importo totale dei corrispettivi, al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nel mese di aprile sia per i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
per i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
per gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, anche dell’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile;
nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

La circolare 15/E in relazione al momento di effettuazione delle operazioni conferma quanto chiarito nella circolare 9/E del 2020 attraverso le risposte ai quesiti n. 2.2.5. (verifica delle condizioni del calo del fatturato) e n. 2.2.6. (verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente).

In sostanza, quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (campo 2.1.1.3 in caso di fattura elettronica) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equivalenti richiamati in fattura (campo 2.1.8.2 in caso di fattura elettronica).

Le operazioni straordinarie
Ampio spazio viene dato anche alle operazioni straordinarie perfezionate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 per le quali occorre considerare gli effetti della riorganizzazione aziendale sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi rilevanti sia con riferimento al calcolo della riduzione del fatturato.

Ad esempio, nel caso di una fusione per in per incorporazione effettuata a marzo 2020, la riduzione del fatturato va conteggiata confrontando il fatturato di aprile 2020 dell’incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019. La stessa logica va applicata anche per la soglia massima dei ricavi per la quale quindi rilevano ii dati aggregati dei soggetti partecipanti alla fusione.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
Oltre ad aver ribadito l’irrilevanza fiscale del contributo e, quindi, la detassazione dello stesso ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e il non assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 600/1973 (ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici), ha segnalato il corretto comportamento contabile da adottare in bilancio per la contabilizzazione del contributo. In particolare, ha specificato che la somma ricevuta costituisce un contributo in conto esercizio che, rappresentando un’integrazione ai mancati ricavi per via del Covid-19, va contabilizzata nella voce A5 del conto economico secondo le indicazioni dell’Oic 12.

Le tempistiche
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine in caso di errori è possibile presentare una nuova istanza. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente. L’Agenzia ha comunque specificato che il contribuente ha un periodo di tempo limitato per poter sostituire un’istanza errata.

L’erogazione del contributo
Il contributo è accreditato direttamente sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza viene scartata.

Nel portale «Fatture e corrispettivi», il richiedente e l’eventuale intermediario delegato possono accedere all’elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all’esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

I controlli e la restituzione del contributo
Qualora in seguito ai controlli effettuati emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo con applicazione degli interessi e delle sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito in applicazione dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97. Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base all’articolo 316-ter del codice penale.

Nulla vieta che il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso. Questa modalità di regolarizzazione, ha precisato la circolare 15/E, vale se l’istanza di rinuncia viene presentata dopo che il contribuente ha già ricevuto l’accredito del contributo sul conto corrente. In caso contrario, non si applica alcuna sanzione e non è quindi nemmeno necessario utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

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