Controlli e liti

Fondo perduto Covid, la lite è di competenza del giudice ordinario

La Ctp Milano: i contributi emergenziali non hanno natura tributaria

di Alessandro Borgoglio

Le controversie relative all’erogazione dei contributi a fondo perduto (Cfp), concessi a titolo di ristoro per l’adozione delle misure di emergenza contro la diffusione del Covid, sono di competenza della giurisdizione ordinaria e non delle Commissioni tributarie. Lo ha stabilito la Ctp di Milano, con la sentenza 4176/3/2021, in un tema su cui scarseggiano i precedenti (presidente e relatore Bolognesi).

Una Srl con diversi ristoranti nella città di Milano aveva richiesto il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del Dl 104/2020. La società si aspettava l’erogazione di un contributo di 8.000 euro, mentre l’agenzia delle Entrate aveva accreditato soltanto 2.000 euro. La Srl, pertanto, aveva ritenuto implicitamente rigettata la domanda di contributo per la differenza non erogata. Da qui il ricorso alla Commissione tributaria. Entrambe le parti sostenevano che la controversia fosse di competenza dei giudici tributari, ma il collegio non è stato dello stesso parere, perché la giurisdizione delle commissioni tributarie è limitata alle controversie ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, in forza dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, e tali non possono considerarsi i contributi e le sovvenzioni pubbliche.

Nel caso dei ristori Covid è evidente che i contributi non abbiano natura tributaria, dal momento che non sono dovuti dal cittadino allo Stato, bensì, al contrario, dallo Stato al cittadino, ricorrendo certi presupposti: tale considerazione «basta e avanza per escludere la natura tributaria del contributo in questione». È poi irrilevante il fatto che a erogare, o a recuperare, i Cfp sia l’agenzia delle Entrate, poiché questa con tali attività non accerta materia imponibile – tanto più che il contributo viene qualificato come escluso dalla base imponibile – ma opera quale mero ufficiale pagatore e come controllore dell’esatta istanza del cittadino, nonché quale addetto al recupero dell’indebito.

L’affidamento delle Entrate di tali funzioni non può quindi snaturare le caratteristiche del contributo, che ha natura di diritto soggettivo del cittadino, oggetto pertanto della giurisdizione ordinaria. Infine, neppure la disposizione di cui all’articolo 25, comma 12, ultimo capoverso, del Dl 34/2020 – secondo cui, per le controversie relative all’atto di recupero, si applicano le disposizioni previste dal Dlgs 546/1992 – attribuisce alla Commissione tributaria la giurisdizione in materia di erogazione e mancata erogazione del contributo, restando ferma la competenza del giudice ordinario in materie non tributarie, senza spezzare il nesso di inscindibilità tra giurisdizione tributaria e materia tributaria richiesto dall’articolo 102, comma 2, della Costituzione.

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