Adempimenti

Fondo perduto, con l’affitto a impresa neocostituita i valori si calcolano in continuità aziendale

Le risposte a interpello 426 e 427 chiariscono rispettivamente che gli affitti di azienda a imprese neocostituite vanno trattati in regime di continuità aziendale e che i consorzi con esclusiva attività “interna” possono restituire il contributo senza sanzioni

Fioccano a un mese e mezzo dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020), i chiarimenti delle Entrate alle domande dei contribuenti. Le risposte a interpello 426 e 427 delle Entrate del 2 ottobre chiariscono rispettivamente che gli affitti di azienda ad imprese neo costituite vanno trattati in regime di continuità aziendale e che i consorzi con esclusiva attività “interna” che hanno incassato il contributo lo possono restituire senza sanzioni. Ma procediamo con ordine.

L’affitto d’azienda
La domanda nella risposta 426 verteva sul seguente caso: alfa concede in affitto un’azienda a beta, costituita il 10 settembre 2019 e inizio attività al 1° gennaio 2020. Secondo l’istante non si era in presenza di un caso di riorganizzazione aziendale (circolare 15/E/2020) per cui le posizioni delle due società andavano trattate separatamente (nel qual caso avrebbero avuto accesso al bonus). L’Agenzia la vede diversamente. Per le Entrate nella determinazione della soglia massima dei ricavi 2019 e nel calcolo della riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019, occorre considerare anche i valori riferibili all’azienda trasferita, a prescindere che si tratti di un trasferimento definitivo (cessione, conferimento – circolare 15/E/2020) o temporaneo (affitto di azienda – circolare 22/E/2020). Il meccanismo, peraltro, rileva sia per locatore che per il locatario. Quindi l’avente causa del contratto d’affitto deve determinare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto e calcolare la riduzione del fatturato confrontando i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 versus 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all’azienda trasferita. Per converso il dante causa del contratto d’affitto nei due riscontri deve elidere dai propri ricavi/fatturato i valori riferibili all’azienda data in affitto. Ricordiamo, per inciso, che questa impostazione si deve applicare anche in relazione al credito d’imposta sulle locazioni (articolo 28 del Dl 34/2020), alla luce della comune ratio legis che ispira le diverse misure (risposta a interpello 402/2020).

I consorzi
Nell’interpello 427 viene affrontato il tema della restituzione del contributo a fondo perduto indebitamente accreditato ai consorzi. Questi soggetti inizialmente sembravano ammessi al bonus (circolare 15/E/2020) ma la successiva circolare 22/E/2020 ha corretto il tiro affermando che i consorzi non possono accedere al contributo nel presupposto che essi «si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte». Nella risposta 427 l’Agenzia conferma che il contributo incassato dai consorzi per effetto di istanze presentate prima della pubblicazione della circolare (21 luglio 2020), può essere restituito senza dover corrispondere sanzioni dipendendo la violazione da obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000). Nello stesso senso l’agenzia delle Entrate si era espressa per la restituzione del contributo da parte degli studi associati.

In tema di consorzi c’è comunque una questione che va segnalata. La circolare 25/E del 20 agosto scorso ha precisato che i consorzi che svolgono un’attività autonoma rispetto alle consorziate (i consorzi a rappresentanza esterna, anche se parziale) possono accedere al contributo a fondo perduto. Chiarimento, questo, arrivato però a scadenza di presentazione delle istanze già scaduta (13 agosto). Quindi i consorzi che leggendo la risposta della circolare 22/E/2020 hanno ritenuto prudentemente di non presentare l’istanza (per l’indebita erogazione del bonus in questione vi è addirittura il rischio della violazione penale ex articolo 316-ter del Codice penale), hanno saputo solo a termine scaduto, che avrebbero potuto accedere al contributo.

Visto il caso e la mole dei chiarimenti delle Entrate intervenuti successivamente al 13 agosto, sarebbe apprezzabile se il termine per la presentazione delle istanze venisse quindi riaperto.

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