Adempimenti

Fondo perduto, seconda chance solo via Pec per errori o scarti a ridosso della scadenza

La risoluzione 65/E: istanza anche tramite intermediario abilitato alla direzione provinciale accompagnata da una nota esplicativa dell’errore o dello scarto

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

A tempo scaduto, l’agenzia delle Entrate offre una nuova chance ai soggetti che hanno chiesto il contributo a fondo perduto, a norma dell’articolo 25 del Dl 34/2020, e che hanno commesso qualche errore nella richiesta presentata, non ricevendo alcun contributo o ricevendo un importo inferiore a quello spettante. Nuova chance che viene offerta anche ai contribuenti che hanno ricevuto lo scarto dell’istanza presentata, ma che non hanno poi potuto ripresentare un’istanza sostitutiva. Con la risoluzione 65/E/2020 l’agenzia delle Entrate rimette perciò in pista i contribuenti incappati in questi errori. Gli interessati potranno perciò, anche tramite gli intermediari incaricati, presentare una nuova istanza «volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’agenzia delle Entrate» entro il 13 agosto 2020, o entro il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto.

Nuova istanza da inviare via Pec
Il modello dell’istanza va trasmesso via Pec (posta elettronica certificata) alla direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente, in qualità di titolare di partita Iva, firmata digitalmente dal richiedente o dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza; in quest’ultimo caso, si deve allegare all’istanza la copia del documento d’identità del richiedente. Se il contribuente non dispone di firma digitale, potrà trasmettere via Pec l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità. Al modello dell’istanza, si dovrà allegare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

I controlli del Fisco
Gli uffici, prese in carico le istanze di autotutela, le esamineranno, valutando le motivazioni presentate e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi presenti in Anagrafe tributaria e l’eventuale documentazione prodotta. Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio procederà con ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto. Se dal predetto esame sarà confermato l’esito comunicato in relazione all’istanza iniziale trasmessa nel periodo ordinario, ad esempio, risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, con le avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela. Se, invece, dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’agenzia delle Entrate effettuerà il pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto spettante.

Riapertura per i Comuni montani calamitati
Una speciale riapertura per il contributo a fondo perduto è stata introdotta in extremis dalla legge di conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020). Riguarda i contribuenti dei Comuni montani calamitati. È espressamente stabilito, comma 7-sexies dell’articolo 60, che i contribuenti che non hanno presentato la domanda per il bonus a fondo perduto che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, classificati totalmente montani, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’agenzia delle Entrate il 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. A questo fine, l’agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di agosto, riavvia la procedura telematica e detta le modalità per chiedere il bonus.

In proposito, si dovranno attendere i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate su come operare dal punto di vista procedurale.

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