L'esperto rispondeAdempimenti

Fondo perduto sospeso, istanza di autotutela per la Srl costituita il 31 ottobre 2019

Blocco del fondo perduto per mancata dichiarazione

di Gabriele Ferlito

La domanda

È stata presentata l’istanza del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 41/2021, cosiddetto decreto “sostegni” per una Srl, costituita in data 31 ottobre 2019, apertura della partita Iva alla stessa data, indicando nell’atto costitutivo che il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2020, pertanto, il primo esercizio ha una durata di 14 mesi.
Nell’istanza è stato indicato nel 2019, il fatturato medio dei due mesi del 2019 (novembre e dicembre, congruente con la dichiarazione Iva presentata per l’anno 2019) e nel 2020, il fatturato medio annuale (congruente con la dichiarazione Iva presentata per l’anno 2020). Inoltre, è stata spuntata la casella che si tratta di soggetto che ha attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2018. L’istanza è in stato sospesa con la motivazione che non risulta presente la dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2019 ma i due mesi dell’anno 2019 verranno inclusi nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata per l’anno 2020. Come si può procedere in questo caso?
M. C. – Vicenza

La problematica sollevata dal lettore è stata risolta in via interpretativa dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 65/E/2020 con riferimento al contributo “Rilancio”, ma si ritiene che i principi ivi espressi valgano anche per il contributo “Sostegni” (la cui scadenza per l’inoltro della domanda era fissata al 28 maggio 2021). In particolare, con la citata risoluzione l’agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di sottoporre a revisione le istanze che sono state bloccate/rigettate dalla piattaforma predisposta per l’inoltro delle domande nonostante il diritto del contribuente a ricevere il contributo. In particolare, è previsto che il soggetto richiedente, anche tramite intermediario delegato, può presentare un’istanza volta alla revisione in autotutela dell’esito della domanda. Da un punto di vista operativo, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il modello dell’istanza va trasmesso via posta elettronica certificata (Pec) alla direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal soggetto richiedente o dall’intermediario (in quest’ultimo caso, andrà allegato al modello la copia del documento d’identità del soggetto richiedente). Se, invece, il soggetto non dispone di firma digitale, potrà trasmettere via Pec il modello sottoscritto con firma autografa accompagnato da copia di documento d’identità. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi a fondamento della richiesta di revisione. Se dall’esame dell’istanza dovesse emergere la fondatezza della richiesta, l’agenzia delle Entrate eseguirà il pagamento del contributo a fondo perduto spettante. Su queste basi, nel caso concreto, il lettore dovrà inviare all’agenzia delle Entrate competente il modello di istanza accompagnato da una nota nella quale rappresenta le ragioni della richiesta, ribadendo la sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo e l’Iban per l’effettuazione dell’accredito.

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