Imposte

Forfettari, carichi di famiglia detraibili dall’altro coniuge se ha un reddito maggiore

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il contribuente che applica il regime forfettario (legge n. 190/2014), non può usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia in quanto l’Irpef è surrogata dall’imposta sostitutiva, ma le detrazioni possono essere usufruite per intero dall’altro coniuge soltanto se abbia un reddito superiore a quello del contribuente forfettario.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E di ieri ha esaminato il caso probabile di un lavoratore dipendente con figli a carico che risulta coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario. Come è noto nel regime forfettario il reddito viene tassato con una imposta sostitutiva del 15% ridotta al 5% nei primi cinque periodi di imposta qualora il contribuente abbia intrapreso una nuova attività senza aver svolto nell’ultimo triennio attività di impresa o professionale anche mediante la partecipazione ad altre ad altre imprese, ovvero non aver proseguito l’attività già svolta come dipendente. Il reddito non concorre a formare il reddito complessivo.
Dall’imposta sostitutiva l’unica deduzione consentita è costituita dai contributi previdenziali.
Il caso esaminato dalla risoluzione riguarda l’imputazione delle detrazioni per figli a carico. L’Agenzia ricorda che per legge la detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, ovvero per accordo tra i coniugi stessi, la detrazione spetta al genitore che possiede il reddito più elevato (articolo 12, comma 1 del Tuir).
Quindi la ripartizione naturale della detrazione sarebbe nella misura del 50% per ciascun coniuge, ma tale ripartizione sarebbe svantaggiosa per il contribuente forfettario in quanto applicando l’imposta sostitutiva non avrebbe modo di recuperare le detrazioni per figli a carico. L’istante ha ricordato un principio espresso dalla Agenzia con la circolare 15/E/2007 secondo cui la previsione dell’accordo tra i genitori sul riparto della detrazione, vuole evitare che a causa dell’incapienza dell’Irpef di uno dei genitori, la famiglia perda il beneficio fiscale.
L’Agenzia, invece, fornisce un’interpretazione sulla base del dato letterale affermando che l’accordo fra i genitori può far trasmettere il diritto alla detrazione al coniuge che ha il reddito più elevato e tale regola vale anche se un coniuge, come nella fattispecie esaminata, non abbia la possibilità di utilizzare concretamente delle detrazioni.
L’Agenzia ricorda che il reddito conseguito dal contribuente in regime forfettario rileva unitamente al reddito complessivo ai fini della determinazione del limite di 2.840,51 euro per essere considerato familiare fiscalmente a carico. Coerentemente secondo l’agenzia delle Entrate il reddito del contribuente forfettario, al lordo dei contributi previdenziali rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
Quindi, applicando la regola generale, il coniuge lavoratore dipendente può fruire delle detrazioni per figli a carico nella misura piena nel solo caso in cui il proprio reddito complessivo sia superiore a quello del coniuge in regime forfettario, assunto al lordo dei contributi previdenziali.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui il reddito del coniuge in regime forfettario fosse superiore a quello del lavoratore dipendente, la detrazione può essere ripartita nella misura del 50% così il coniuge dipendente (e quindi la famiglia) può usufruire di almeno la meta delle detrazioni per figlio a carico.

Risoluzione 69/E del 22 luglio 2019

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