I temi di NT+Fisco e software

Forfettari, la delega per la fattura elettronica guarda ai dati del modello Redditi

Le informazioni dovranno essere desunte dalla dichiarazione presentata da ciascun contribuente in regime agevolato nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega

immagine non disponibile

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Il provvedimento 373040/2023 delle Entrate ha aggiornato il contenuto del provvedimento del 5 novembre 2018 intitolato «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica» con il quale erano state a suo tempo disciplinate le modalità di utilizzo del servizio di attivazione delle deleghe agli intermediari per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica delle Entrate (si veda il precedente articolo «Forfettari, più semplice la delega per la fattura elettronica»).

In particolare, il servizio di attivazione delle deleghe consente agli intermediari di inviare - sia in modalità massiva sia puntuale - una comunicazione telematica contenente i dati necessari ai fini dell’attivazione delle deleghe conferite dai propri clienti, previa verifica degli elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare a garanzia dell’effettivo conferimento dell’incarico da parte del contribuente.

L’attivazione delle deleghe era stata finora subordinata alla verifica positiva degli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante di conferimento/revoca della delega.

La previsione, a partire dal 2024, dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti soggetti, indipendentemente dal volume dei compensi o dei ricavi, compresi quelli che operano in regime di vantaggio ovvero in regime forfettario non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ha richiesto un allineamento degli elementi di riscontro.

La novità è, quindi, che per i soggetti che operano in regime forfettario (articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge 190/2014) ovvero che operano in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011) tali elementi dovranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega e saranno costituiti:

• dall’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto a imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;

• dall’importo del reddito complessivo.

Per gli altri soggetti gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, continueranno a essere desunti dalla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega e saranno sempre costituiti:

• dall’importo corrispondente al volume d’affari;

• dagli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

I software gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware, che nella generalità dei casi sono in grado di estrapolare e di fornire in formato elaborabile tutte le informazioni necessarie alla presentazione dell’istanza telematica di attivazione delle deleghe agli intermediari, saranno adeguati a breve con l’inserimento delle informazioni necessarie ad attivare la delega anche nei confronti dei contribuenti che operano in regime forfettario o di vantaggio.

Le procedure più specializzate, predisposte per elaborare la stampa del modello approvato di delega e per la generazione del file telematico da trasmettere alle Entrate, saranno anch’esse a breve opportunamente adeguate con l’inserimento delle nuove informazioni richieste.