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Forfettari, gli effetti dell’imposta di bollo riaddebitata in fattura

Se nella fattura si applica la rivalsa del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza va calcolata sull’intero compenso comprensivo dell’imposta di bollo

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di Marco Nessi

La domanda

Facendo seguito all’interpello 428/2022 di agosto, è chiaro che ai forfettari sarà certificato l’importo del compenso comprensivo di imposta di bollo, se riaddebitata al cliente. Nella registrazione in contabilità della fattura ricevuta da un forfettario, quale articolo Iva va applicato all’imposta di bollo? Fuori campo ex articolo 15 oppure lo stesso codice dei forfettari (con conseguente inclusione nella dichiarazione Iva)? Allargando poi il discorso a tutti gli altri casi non forfettari, come ad esempio i medici che effettuano operazioni esenti, il riaddebito in fattura del bollo come deve essere registrato ai fini Iva? Esente perché considerato accessorio alla prestazione principale oppure è corretto a considerarli FC articolo 15 perché la questione dell’assimilazione al compenso vale solo per i forfettari? Dal lato dei forfettari, dovendoli considerare parte del compenso, è corretto che anche i 2,00 euro dell’imposta di bollo concorrano al conteggio della rivalsa Inps o cassa di previdenza?
G. R. - Monza e Brianza

Nella risposta a interpello 428/2022, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per i contribuenti forfettari, il riaddebito in fattura dell’imposta di bollo nei confronti del proprio cliente costituisce parte integrante del compenso e concorre al computo del reddito imponibile. Coerentemente con questa impostazione, ancorché questa conclusione non sia pienamente convincente e condivisibile, l’imposta di bollo riaddebitata al cliente dovrebbe rientrare nel campo di applicazione Iva (da ricomprendere, per i medici, tra le operazioni esenti - ex articolo 10 del Dpr 633/1972), non potendo considerarsi esclusa dal computo della base imponibile (ex articolo 15 del Dpr 633/1972). Infine, qualora in fattura si applichi la rivalsa del contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza di categoria o dei contributi Inps gestione separata (ad esempio in misura del 4%) in linea di principio e per conformità di trattamento rispetto alle altre voci della stessa natura, questa dovrebbe essere calcolata sull’intero compenso o corrispettivo, e quindi comprensivo anche dell’importo dell’imposta di bollo.

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