Forfettari, gli effetti dell’imposta di bollo riaddebitata in fattura
Se nella fattura si applica la rivalsa del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza va calcolata sull’intero compenso comprensivo dell’imposta di bollo
Nella risposta a interpello 428/2022, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per i contribuenti forfettari, il riaddebito in fattura dell’imposta di bollo nei confronti del proprio cliente costituisce parte integrante del compenso e concorre al computo del reddito imponibile. Coerentemente con questa impostazione, ancorché questa conclusione non sia pienamente convincente e condivisibile, l’imposta di bollo riaddebitata al cliente dovrebbe rientrare nel campo di applicazione Iva (da ricomprendere, per i medici, tra le operazioni esenti - ex articolo 10 del Dpr 633/1972), non potendo considerarsi esclusa dal computo della base imponibile (ex articolo 15 del Dpr 633/1972). Infine, qualora in fattura si applichi la rivalsa del contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza di categoria o dei contributi Inps gestione separata (ad esempio in misura del 4%) in linea di principio e per conformità di trattamento rispetto alle altre voci della stessa natura, questa dovrebbe essere calcolata sull’intero compenso o corrispettivo, e quindi comprensivo anche dell’importo dell’imposta di bollo.
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