Forfettari, fattura semplificata anche senza codice fiscale del cliente
La soluzione indicata dal lettore è corretta. In base all’articolo 21-bis, lettera e), Dpr 633 del 26 ottobre 1972, infatti, nella fattura semplificata va indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Invia un quesito all’Esperto risponde