Forfettari, l’assist delle perdite pregresse con vincoli allentati
Gli imprenditori in regime forfettario dal 2018 o che aderiscono dal 2019 potranno usufruire delle modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali maturate nel precedente regime in contabilità semplificata mentre subiranno un aggravio impositivo se le perdite derivano da un antecedente regime di contabilità ordinaria.
La manovra
La legge di Bilancio per il 2019 modificando la disciplina delle perdite fiscali consente anche alle imprese in regime forfettario di scomputare le perdite maturate negli anni 2017 e 2018 nel regime di contabilità semplificata in misura pari al 40% del reddito se le perdite derivano da un precedente regime di contabilità semplificata e limita, invece, l’utilizzo all’80% del reddito per le perdite derivanti da un pregresso regime di contabilità ordinaria.
Nel dettaglio la legge 145/2018 ha modificato la disciplina delle perdite fiscali disciplinate dall’articolo 8 del Tuir. Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (leggasi anno 2018) viene uniformato il regime delle perdite delle imprese in contabilità semplificata e di quelle in ordinaria: la compensazione delle perdite potrà avvenire in diminuzione dei soli redditi di impresa conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. Anche per i contribuenti minori le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell’attività possono essere portate a nuovo in modo illimitato senza limiti percentuali di utilizzo.
Gli effetti sulle imprese
È un cambiamento radicale soprattutto per le imprese in contabilità semplificata le cui perdite non saranno più utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo conseguito nell’anno di formazione ma diventano compensabili solo con i redditi di impresa senza limiti temporali. L’utilizzo delle perdite derivanti da un’impresa minore nel solo anno di formazione limitava notevolmente gli imprenditori che non disponevano di altri redditi dai quali scomputare tali perdite o che disponevano di redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo perché assoggettati a imposte sostitutive (cedolare secca, dividendi da partecipazioni non qualificate, ecc.). Inoltre l’impossibilità del riporto a nuovo comportava per tutte le imprese commerciali di cui all’articolo 66 del Tuir una forte limitazione all’utilizzo delle perdite accentuata nell’anno 2017 dal passaggio da una contabilità per competenza ad una per cassa con l’obbligo di considerare le rimanenze finali del 2016 quali costi del 2017.
La legge 145/2018, modificando la disciplina previgente, prevede per i soggetti minori la possibilità di riportare a nuovo le perdite generate dal 2019 in poi e, con un effetto retroattivo in deroga allo Statuto dei contribuenti, ma in questa occasione a favore degli stessi contribuenti, anche le perdite conseguite negli anni 2017 e 2018 ponendo così rimedio alla stortura creatasi nel 2017 a causa del passaggio della contabilità semplificata per competenza a quella per cassa.
Le perdite pregresse
Viene prevista un’apposita disciplina transitoria per l’utilizzo delle perdite pregresse delle imprese minori, stabilendo che quelle del 2017 sono compensabili in misura pari a:
- 40% del reddito dell’anno 2018 e 2019;
- 60% del reddito 2020;
Mentre le perdite del 2018 sono così compensabili:
- nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- nel 2020 in misura non superiore al 60%;
Infine le perdite del 2019 saranno compensabili dal 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Il riporto delle perdite residue degli esercizi 2017 e 2018 deve essere analizzato assieme all’incremento dei limiti di ricavi per i soggetti che possono aderire al regime forfettario dal 2019: l’aumento della soglia limite dei ricavi a 65.000 euro comporterà l’allargamento della platea dei soggetti che possono usufruire della tassazione forfettaria al 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di svolgimento di una nuova attività) e l’ingresso nel nuovo regime forfettario non ostacolerà l’utilizzo di eventuali perdite di impresa conseguite negli anni 2017 e/o 2018.
La legge di Bilancio per l’anno 2019 non ha infatti modificato il comma 68 dell’articolo 1 della legge 190/2014 ai sensi del quale le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir.
I contribuenti forfettari
La formulazione letterale del comma 68 abbinata alla possibilità originata dalla legge di Bilancio per il 2019 di recuperare le perdite del 2017 e 2018 dei contribuenti in contabilità semplificata consente di scomputare tali perdite nelle percentuali stabilite dalla legge 145/2018 anche per i contribuenti forfettari che esercitano attività di impresa. Pertanto un imprenditore individuale che ha conseguito delle perdite nel 2017 e 2018 non compensate con altri redditi che adotta il regime forfettario dal 2019 potrà ridurre il reddito netto del 2019 al quale applicare l’imposta sostitutiva del 40% delle perdite maturate nel 2017/2018 e riportare ulteriormente a nuovo l’eventuale eccedenza.
Anche la modifica al riporto delle perdite delle imprese individuali in contabilità ordinaria, che diventano dal 2018 illimitatamente riportabili ma scomputabili dal reddito degli esercizi successivi in misura non superiore all’80% avrà effetto per i nuovi forfettari in quanto il loro reddito al netto delle perdite sarà sempre almeno pari al 20%. Invece le perdite delle imprese in fase di start-up, ovvero nei primi 3 anni d’attività, saranno illimitatamente riportabili senza limiti temporali e scomputabili integralmente.
Effetti retroattivi
Resta da chiedersi se un imprenditore in contabilità semplificata nel 2017 che ha maturato una perdita per lo stesso anno e che ha aderito al regime forfettario nel 2018 possa utilizzare, nella misura del 40% del reddito 2018, la perdita maturata nel 2017. La risposta è affermativa stante la retroattività delle modifiche apportate al riporto delle perdite che hanno effetto già dall’anno 2018, retroattività confermata dalle istruzioni al quadro LM della dichiarazione dei redditi Persone fisiche/2019.
Il rigo LM37 prevede ora, per i soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, la suddivisione delle perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017 con apposita indicazione di quelle utilizzabili in misura limitata del 40%, delle perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili in misura limitata dell’80% e delle perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Tuir.
Quanto sopra osservato non potrà invece essere applicato dai lavoratori autonomi forfettari. Il regime di utilizzo delle perdite fiscali derivanti dall’esercizio di arti e professioni non ha subito modifiche con la conseguenza che un’eventuale perdita potrà essere utilizzata solamente in compensazione con altri redditi conseguiti nello stesso esercizio in cui si è originata senza possibilità di riporto a nuovo.