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Forfettari, recupero a tre vie per i bonus edilizi

Oltre alla cessione del credito e allo sconto in fattura la detrazione Irpef può essere salva con altri redditi

di Alessandra Caputo

I contribuenti che adottano il regime forfettario non possono beneficiare di detrazioni né di deduzioni (con la sola esclusione dei contributi previdenziali). Anche questi contribuenti possono sfruttare diversi bonus previsti per il recupero del patrimonio edilizio.

La limitazione generale per i forfettari

Per chi intende avviare dei lavori di recupero degli immobili, la normativa attuale prevede diverse possibilità: la classica detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate e quello per il verde, ai quali si è aggiunto con il decreto Rilancio (Dl 34/2020) il superbonus. I contribuenti che applicano il regime forfettario incontrano un limite di carattere generale: tutte queste agevolazioni sono applicabili a fronte del rispetto di specifici requisiti e condizioni, ma sono accomunate dall’essere riconosciute come detrazione dall’Irpef. Di contro, il reddito imponibile per i contribuenti forfettari, che è determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti uno specifico coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta, non è assoggettato ad Irpef, bensì ad una imposta sostitutiva (del 5 o del 15%). Ne consegue che i contribuenti che applicano il regime forfettario non possono fruire di una detrazione Irpef in quanto non hanno Irpef.

Le soluzioni

Una prima via d’uscita arriva incrociando le novità introdotte dal Dl 34/2020 e le istruzioni delle Entrate. Nella circolare 24/E/2020 sul superbonus, viene precisato che i forfettari contribuenti hanno diritto a fruire del beneficio optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Alla stessa conclusione, l’agenzia delle Entrate era giunta con un’altra risposta ad interpello (la n. 309/2019) nella quale aveva confermato la possibilità per un forfettario di fruire dell’ecobonus mediante cessione del credito. In sostanza, i contribuenti forfettari non possono fruire della detrazione diretta ma se hanno la possibilità di cedere a terzi il credito o di beneficiare di uno sconto in fattura, possono sfruttare il bonus.

La stessa conclusione vale per gli altri bonus indicati dall’articolo 121 del decreto Rilancio: il bonus facciate, l’ecobonus, il sismabonus, la detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, detrazione per il recupero edilizio ordinario (ma, in quest’ultimo caso, solo per i lavori indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir).

Attenzione, però: ad oggi, la cessione e lo sconto fattura sono opzioni che il legislatore ha previsto per tutti i bonus ma limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021; per le sole spese relative a interventi che danno diritto al superbonus è possibile optare per la cessione o per lo sconto anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022. Qualora non venga, per il futuro, confermata la possibilità di fruire di una alternativa alla detrazione diretta, è preclusa la fruizione ai forfettari.

Inoltre, vale anche per i forfettari la limitazione generale riferita al tipo di bonus cedibile: così, il bonus mobili, il bonus verde per i giardini e la detrazione del 50% per lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir non sono cedibili né utilizzabili mediante sconto in fattura.

Gli altri redditi

Resta comunque una seconda possibilità; qualora i forfettari possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente le detrazioni in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Si pensi, ad esempio, al caso del contribuente forfettario che svolga anche una attività di lavoro dipendente (fattispecie possibile a condizione che i redditi derivante dall’attività di lavoro dipendente siano non superiori a 30mila euro e che l’attività in regime forfettario non sia svolta prevalentemente verso l’attuale/ex datore di lavoro). Sul reddito di lavoro dipendente, assoggettato ad Irpef, potrà far valere le detrazioni spettanti per i lavori su immobili.

Le annualità successive

Il fatto che la cedibilità delle detrazioni sia limitata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (tranne come detto per il superbonus) non impedisce di cedere queste detrazioni in annualità successive. Si tratta di una possibilità interessante per contribuenti che dovessero iniziare il regime forfettario dal 2022 o che, magari, avevano inizialmente redditi assoggettati a Irpef che poi sono venuti meno nel corso del tempo.

Così, si potrebbe avere un contribuente che ha sostenuto una spesa agevolata dal bonus facciate nel 2020 e sceglie di utilizzare direttamente la prima rata di detrazione nel modello Redditi 2021, perché percepisce anche redditi assoggettati a Irpef. Se poi nel corso del 2021 tali redditi dovessero venire meno, o ridursi fino a creare problemi di incapienza, il contribuente potrebbe optare per la cessione delle rate dalla seconda fino alla decima, comunicando l’opzione entro il 16 marzo 2022. La stessa scelta, naturalmente, potrebbe avvenire in una qualsiasi delle annualità successive.