Forfettario, sì all’accesso se la partecipazione del coniuge non è nella stessa sezione Ateco
La partecipazione posseduta dal coniuge può generare il requisito del controllo indiretto ai fini della permanenze nel regime forfettario ma, se l’attività esercitata non è ricompresa nella medesima sezione Ateco, la causa ostativa non opera. Lo precisa la risposta 137/2019 a un interpello pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate ( clicca qui per consultarla ).
Nel caso in esame, l’istante dichiarava di esercitare l’attività di ragioniere commercialista con codice attività «69.20.12» e di essere, al contempo, amministratore di una società a responsabilità limitata esercente l’attività con codice Ateco «63.11.11» (elaborazione elettronica di dati contabili) partecipata, per l’80% dal coniuge.
Il commercialista, che aveva ricevuto dei compensi dalla Srl negli anni precedenti, chiedeva se nel suo caso operasse la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la quale prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Come chiarito dalla circolare 9/E/2019, affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma, sia quindi quello del controllo (diretto o indiretto) sia quello della riconducibilità dell’attività svolta dalla società a quella del professionista; in assenza di uno dei due requisiti, infatti, la causa ostativa non opera ed il soggetto interessato può applicare il regime forfettario.
Circa il primo requisito, ovvero quello del controllo, l’agenzia delle Entrate ribadisce, ancora una volta, come la presenza del coniuge nella compagine sociale possa essere d’ostacolo; ciò, indipendentemente dall’autonomia patrimoniale dal coniuge, dal regime di separazione dei beni o dall’autonomia decisionale dello stesso. Quindi, il solo fatto di essere coniuge integra il requisito del controllo indiretto.
Nella risposta, infatti, l’Agenzia ribadisce quanto già affermato nella citata circolare 9 ovvero che ai fini della verifica del requisito del controllo vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir, tra i quali figura anche il coniuge. Tuttavia, nel caso dell’interpello è il secondo requisito a non essere verificato, con la conseguenza che, pur in presenza del controllo indiretto della Srl, la causa ostativa non opera.
Infatti, l’Agenzia ha dato risalto alla circostanza secondo la quale la “riconducibilità” di una attività ad un’altra si verifica quando le medesime attività appartengono alla stessa sezione Ateco ed è, invece, esclusa in caso contrario.
Nella fattispecie, quindi, l’attività del professionista non era compresa nella medesima sezione dell’altra attività di elaborazione elettronica di dati contabili. In effetti, il riferimento alle sezioni di Ateco può comportare, come nel caso in esame, che due attività appartenenti a sezioni diverse (m e j) siano più simili di quanto invece non accade rispetto ad attività che, invece, appartengono alla medesima sezione.
Gli approfondimenti
Nuovo regime forfetario (clicca qui per consultarlo)
a cura dello Studio associato Cmnp
Tratto da Smart Fisco 24
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 137/2019