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Formazione 4.0, non impatta sul credito il mancato versamento delle ritenute

Per ottenere l’agevolazione bisogna allegare al bilancio una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti

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di Barbara Marini

La domanda

Durante l'esercizio 2022 una società in nome collettivo in contabilità ordinaria sostiene spese rientranti nel Bonus Formazione 4.0 per 60.000 euro. Nel corso del 2022 la società sostiene regolarmente le spese del personale (salari ed oneri contributivi), ma per problemi di liquidità non versa per alcune mensilità le ritenute fiscali dei dipendenti. Nel 2023 il revisore dei conti certifica solo la parte correttamente versata (circa la metà) e il credito d’imposta viene riportato solo parzialmente (per circa 30.000 euro) nel relativo quadro di Unico 2023. A gennaio 2024 la società riacquista liquidità e versa con ravvedimento operoso tutte le ritenute non versate nel 2022. Si chiede se è corretto il comportamento di iscrivere solo parzialmente il credito (i costi del personale sono comunque stati completamente sostenuti) e se, in seguito al ravvedimento, è percorribile la strada di poter far certificare le rimanenti spese e riportare in un unico integrativo il totale del bonus formazione 4.0, tenuto conto che il credito non è ancora stato utilizzato.
A. T. - Perugia

L’articolo 1, commi 46 - 55 della legge 205/2017, come modificato dall’articolo 1, commi 210 e seguenti della legge 160/2019, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0 entro il 31 dicembre 2022. Così come previsto dal Dm 4 maggio 2018, recante le disposizioni attuative della legge 205/2017, si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente...