Adempimenti

Fotovoltaico, cumulo conto energia e Tremonti ambiente: la restituzione non si compensa

La risoluzione 16/E individua il codice tributo «8200» e indica le modalità di pagamento (solo telematico)

di Giorgio Gavelli


Prosegue senza intoppi (nonostante le difficoltà contingenti) la procedura per consentire alle imprese, versando integralmente il beneficio fiscale a suo tempo calcolato, di preservare la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE agli impianti fotovoltaici appartenenti al III°, IV° e V° Conto Energia, nei casi in cui tale beneficio sia stato cumulato con la Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000).

Le modalità del versamento

Dopo la diffusione del modello per comunicare la volontà di definire (provvedimento 114266/2020), l’Agenzia, con risoluzione 16/E del 31 marzo, istituisce il codice tributo per il versamento («8200» denominato «definizione incentivi conto energia»), da utilizzarsi con il modello F24 Elide, che impedisce ogni possibilità di compensazione.

Il versamento, in cui vanno lasciati in bianco i campi «elementi identificativi», «codice ufficio» e «codice atto», per i soggetti titolari di partita Iva deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall'articolo 37, comma 49 del Dl 223/2006, ad eccezione dei casi d'esenzione appositamente previsti.

La facoltà di procedere al pagamento definendo eventuali liti in corso è prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019, che, allo scopo, richiede il versamento di un importo ottenuto applicando alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione in cui vi è stata la detassazione l'aliquota d'imposta a suo tempo vigente. Il pagamento deve avvenire, in unica soluzione, entro il 30 giugno prossimo, contestualmente alla presentazione della comunicazione contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

Le conseguenze dell’emergenza Covid-19

Se non fosse intervenuta la pandemia, la possibilità di anticipare il pagamento sarebbe stata utile a qualche impresa, atteso che l'avvenuto versamento sarebbe servito per ottenere dal giudice tributario una sospensione del procedimento in attesa della sua definizione. Ma con le udienze sospese almeno sino al 15 aprile (ex articolo 83 del Dl Cura Italia) – salvo ulteriore probabile proroga – non c'è fretta per nessuno. Anzi, c'è da chiedersi se sia opportuno imporre alle imprese interessate un pagamento non rateizzabile e privo di compensazione proprio nel mese in questi mesi, con una crisi di liquidità che si preannuncia senza precedenti e le risorse da destinarsi a ben altre finalità.

Al di là del merito della definizione (assai discutibile come già sostenuto sul Sole 24 Ore del 16 marzo scorso), quindi, appare importante che il prossimo decreto “Cura Italia” in corso di preparazione non dimentichi di prorogare il termine per definire dal 30 giugno ad una data ampiamente successiva (prevedendo con l'occasione un meccanismo rateale), altrimenti è prevedibile che ben poche imprese aderiranno. Anche perché, per effetto delle perdite fiscali, diverse imprese non hanno ancora fruito per intero del beneficio di cui si impone la restituzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©