Fotovoltaico, la sanatoria sul cumulo costa il 15% del vantaggio fiscale
Spunta una nuova sanatoria nella conversione del Dl n. 119/2018, che prevede per le imprese che hanno fruito del cumulo, l’opzione della rinuncia al 15% della “Tremonti-ambiente” per mantenere la tariffa incentivante.
La conversione del Dl 119/2018 in corso al Senato prova a ipotizzare una soluzione al problema della cumulabilità tra l’agevolazione nota come «Tremonti ambiente» (articolo 6, commi 13 e seguenti, della Legge n. 388/2000) e gli incentivi legati alla tariffa incentivante previsti dai cosiddetti III°, IV° e V° conto energia (Decreti 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012). Tema su cui si attendevano istruzioni dal Mise, dal Gse e dall’agenzia delle Entrate in attesa della scadenza del 21 novembre (si veda “Il Sol 24 Ore” del 9 novembre).
Entro tale data, infatti, secondo un comunicato del Gse apparso sul sito il 22 novembre 2017, in considerazione dell’ipotizzato divieto di cumulo, le imprese interessate dovrebbero rinunciare al beneficio fiscale goduto, manifestando tale volontà all’agenzia delle Entrate «secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione» del comunicato, dando evidenza al GSE dell’avvenuta rinuncia. A pena, evidentemente, di perdere (per il futuro) e dover restituire (per il passato) la tariffa incentivante.
Come detto, un emendamento presentato al Senato in sede di conversione al Dl 119/2018 cerca di trovare una soluzione al problema, trattandola come una sorta di sanatoria ex post (si introdurrebbe una nuova definizione all’articolo 9-bis del decreto). Nell’emendamento si sprevede che la fruizione della detassazione Tremonti ambiente può essere definita con la rinuncia (tramite restituzione) al 15% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente.
In sostanza, stando a quanto si comprende dal testo (in verità non troppo chiaro), il calcolo dovrebbe essere il seguente: per ogni 100mila euro di sovraccosto, l’importo da restituire dovrebbe essere pari al 15% dell’aliquota Ires vigente nel periodo in cui si è beneficiato della Tremonti. Ipotizzando una aliquota Ires del periodo pari al 27,5%, l’onere per l’imprese ammonterebbe a poco più del 4% della variazione in diminuzione operata.
Il testo dell’emendamento precisa che l’opzione per questa definizione va comunicata alle Entrate e al Gse entro il 31 maggio 2019, mentre gli importi da versare dovrebbero essere corrisposti in sei rate trimestrali a partire dal 30 giugno 2019. Viene anche precisato che la rinuncia così operata (che vale indipendentemente dalla procedura seguita per fruire del bonus: dichiarazione originaria, dichiarazione integrativa, istanza di rimborso, etc.) determina la definizione di tutte le liti pendenti ed il riconoscimento di eventuali perdite residue da portare in dichiarazione (oltre ovviamente a quelle già utilizzate).
È chiaro che l’efficacia della sanatoria ipotizzata dall’emendamento ha un senso se viene prorogato il termine del 21 novembre previsto l’anno scorso dal Gse, in modo da permettere alle imprese di avvalersi della definizione.