Imposte

Frodi carosello e rimborsi Iva, sanzioni Ue a doppio binario

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di Benedetto Santacroce

Le gravi frodi Iva internazionali entrano a pieno titolo tra i reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni amministrative alla persona giuridica di cui al Dlgs 231/2001. La persona giuridica riconosciuta responsabile della frode potrebbe essere sottoposta anche a una delle sanzioni accessorie previste dalla direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea (direttiva 2017/1371), quale l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica ovvero l’interdizione dall’esercizio di un’attività commerciale. Questa è la stringente delega affidata al governo dalla legge europea 2018 approvata definitivamente dal Parlamento (si veda il Sole 24 Ore di ieri) che dovrebbe avere, almeno in base alle intenzioni del legislatore, degli effetti deterrenti piuttosto gravi e puntuali per le organizzazioni criminali che gestiscono le frodi.

Più in dettaglio la delega impone un vero e proprio ampliamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e che non siano già compresi nelle predette disposizioni.

Tra questi vi rientra anche l’ipotesi di frode Iva quando presenti i caratteri di gravità definiti dall’articolo 2, comma 2, della direttiva 2017/1371. Tale norma prevede che la frode Iva è grave quando «le azioni od omissioni di carattere intenzionale siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari almeno a 10 milioni di euro».

Sul piano della condotta l’ipotesi di reato considerata si realizza attraverso: a) l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’Iva, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; b) la mancata comunicazione di un’informazione relativa all’Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero c) la presentazione di dichiarazioni esatte relative all’Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’Iva.

Per la determinazione del danno complessivo bisogna far riferimento all’intero interesse finanziario violato sia quello dei singoli Stati membri che dell’Unione Euopea, escludendo dal calcolo gli interessi e le sanzioni applicabili.

In pratica, la norma ha l’obiettivo di colpire tutti quei fenomeni di evasione Iva commessi a livello unionale come le frodi carosello ovvero le frodi realizzate per inadempienza del contribuente. La stretta cerca di ridurre il gap Iva che è determinato proprio dalla realizzazione di frodi intraunionali stimato dalle autorità di Bruxelles in oltre 50 miliardi di euro l’anno.

La delega conferita al governo stabilisce, con formula meno cogente, la previsione di introdurre, in aggiunta alle già gravi sanzioni amministrative di cui agli articoli da 9 a 23 del Dlgs 231/2001, alcune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva Ue 2017/1371. Le predette sanzioni comprendono, tra l’altro: a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; c) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) l’applicazione di provvedimenti giudiziari di scioglimento; f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

L’ulteriore stretta alle norme di tutela degli interessi finanziari presenta non pochi rischi nella sua traduzione normativa, in quanto ha l’effetto di colpire, secondo l’attuale atteggiamento delle autorità investigative e della relativa giurisprudenza, non solo l’artefice della frode (ad esempio, l’emittente delle fatture false), ma anche il destinatario delle stesse che in molte ipotesi ha pochi strumenti per difendersi.

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