Fuori dal gruppo Iva le stabili organizzazioni all’estero
Dal 1° gennaio 2018 i gruppi societari potranno scegliere se aderire al gruppo Iva, nuovo istituto introdotto dalla legge di bilancio 2017 in recepimento dell’articolo 11 della direttiva n. 2006/112/Ce. Manca però ancora all’appello il provvedimento attuativo per l’esercizio dell’opzione.
La principale caratteristica del nuovo istituto è la “nascita” di un nuovo soggetto passivo Iva, ossia il gruppo Iva che, per effetto dell’opzione, opererà nei confronti di terzi con un’unica partita Iva, adempiendo agli obblighi ed esercitando i diritti derivanti dall’applicazione delle norme Iva, tra cui la fatturazione, registrazione, dichiarazione, pagamenti eccetera. Ne consegue che, fino all’efficacia dell’opzione, la partita Iva dei soggetti partecipanti è sospesa.
In presenza di un unico soggetto passivo, assumono rilevanza Iva solo le cessioni/prestazioni effettuate o ricevute dal gruppo. Tra i principali vantaggi del gruppo si evidenzia l’irrilevanza ai fini Iva delle cessioni di beni e servizi intra-gruppo che si traduce in una riduzione dei costi di compliance, nonché nell’eliminazione in radice dell’indetraibilità che pesa soprattutto in termini di costi finanziari sui gruppi bancari e assicurativi. Quest’ultimi, per limitare l’indetraibilità, non avranno più la libertà di scelta tra l’esenzione ex artiolo 10, comma 2, Dpr 633/1972 e il gruppo Iva alla luce del recente orientamento della Corte di giustizia che ha limitato l’esenzione alle sole associazioni autonome di persone (consorzi) che esercitano un’attività di interesse pubblico. Pertanto, l’unica via d’uscita rimane l’adesione al gruppo.
I destinatari
Possono costituire un gruppo Iva, previa opzione, i soggetti passivi, stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi (articolo 70-ter, Dpr 633/1972). Il vincolo finanziario deve sussistere dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il gruppo potrà essere attivato nel 2019 se il vincolo finanziario sussiste dal 1° luglio 2017.
L’opzione deve essere esercitata dai predetti soggetti, nessuno escluso («all-in, all-out principle»), pena la preclusione ai soggetti passivi che, pur soddisfacendo i vincoli di legge, non vi aderiscono unanimemente. L’adesione al gruppo è espressa mediante opzione esercitata con l’invio telematico di un’apposita dichiarazione da parte del rappresentante del gruppo. Se l’opzione è trasmessa tra il 1°gennaio e il 30 settembre 2018, questa ha effetto dall’anno solare successivo (2019). Se l’opzione è, invece, inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, l’effetto decorre dal secondo anno successivo (2020). In presenza dei vincoli, l’opzione è valida per un triennio. Se non revocata, dopo il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.
Esclusioni
Non possono accedere al gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni all’estero; i soggetti sottoposti a sequestro giudiziario; a procedure concorsuali; i soggetti posti in liquidazione ordinaria e le holding “pure”.
Infine, i soggetti aderenti al gruppo, perdendo temporaneamente la soggettività passiva individuale, non potranno partecipare alla liquidazione dell’Iva di gruppo (art. 73, terzo comma, Dpr 633/1972).