Imposte

Fusioni e scissioni, il bonus investimenti può passare di mano

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di Paolo Meneghetti

Il bonus fiscale da super o iperammortamento può “sfuggire” nelle operazioni straordinarie tra aziende. Il tema è quantomai interessante e poco indagato dalla prassi ufficiale. Nelle due circolari che l’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul tema del bonus (la 23/E/16 e la 4/E/17) non viene dedicato molto spazio all’argomento, fatta eccezione per un accenno all’affitto di azienda.

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Quando il bene strumentale è ceduto, si interrompe il beneficio fiscale: per il cedente l’ultima quota sarà proporzionale all’ammortamento pro rata temporis eseguito dal cedente, mentre nessuna deduzione spetta all’acquirente poiché il bene acquisito non risulta nuovo. Ora il punto è capire se il trasferimento del bene strumentale, quale conseguenza della operazione straordinaria, genera i medesimi effetti ( ai fini della fruizione del bonus) della cessione diretta.

La fusione

La fusione è una operazione che concreta un’ipotesi di successione universale con estinzione della società incorporata e contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici, della società incorporante (Cassazione, sentenza 11059/11), successione certamente valida anche ai fini fiscali e confermata dall’articolo 172, comma 4, del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui la società che ha acquistato il bene strumentale che origina il bonus da super/iperammortamento sia incorporata da altra società, il bonus si trasferisce a quest’ultima tramite due diverse modalità a seconda della scelta eseguita in ordine alla retrodatazione dell’effetto della stessa fusione. Se è stabilita la retrodatazione all’inizio dell’esercizio in cui ha avuto effetto la fusione, il bonus per l’esercizio di fusione sarà interamente beneficiato dalla incorporante, diversamente si avrà una ripartizione pro rata temporis della variazione diminutiva calcolata con riferimento sempre all’esercizio di avvenuta efficacia della fusione.

La scissione

Più articolato il ragionamento di fronte alla scissione, non tanto perché sia incerta la natura di successione universale della beneficiaria rispetto alla scissa in merito ai rapporti giuridici trasferiti (peraltro confermata nel Tuir dall’articolo 173, comma 4), quanto per il fatto che con la scissione il patrimonio della scissa viene separato e trasferito in tutto o in parte alle beneficiarie e quindi occorre valutare con quali modalità di calcolo il bonus venga trasferito. Al riguardo l’articolo 173, comma 4, del Tuir fissa due diverse modalità per trasferire le posizioni soggettive della scissa (in questo caso la variazione diminutiva generata dal bonus):

per le posizioni soggettive non connesse a elementi dell’attivo il trasferimento avviene in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile attribuito alla beneficiaria;

per le posizioni soggettive connesse ad elementi del patrimonio netto il trasferimento avviene in toto alla beneficiaria cui è attribuito quell’elemento del netto.
Nel nostro caso si ritiene che la disciplina da applicare sia quella della posizione soggettiva connessa, poiché in caso di cessione del bene il bonus cessa la propria efficacia, e il fatto che il bene sia o meno ceduto è circostanza governabile solo dalla società che detiene il bene strumentale.

Ad esempio, se la scissa ha eseguito un investimento in un bene strumentale che ha generato 100 di variazione diminutiva in quattro anni, e la quota di patrimonio netto contabile attribuita è del 30%, il bonus verrà trasferito interamente alla beneficiaria e non nella quota del 30 per cento. La beneficiaria cui viene intestato il bene non acquista ex novo un cespite, ma prosegue nell’ammortamento e potrà fruire della variazioni diminutive residue di cui non ha beneficiato la scissa.

Affitto di azienda

Per questa operazione c’è un passaggio interpretativo nella circolare 23/E/16 secondo cui il bonus spetta all’affittuario in quanto è colui che stanzia e deduce gli ammortamenti, a meno che non sia disposta in contratto la deroga prevista all’articolo 2561 del Codice civile. In questo caso il diritto al bonus spetta al locatore, soggetto legittimato a dedurre le quote di ammortamento. Si ritiene questa interpretazione sia valida anche nel caso in cui il bene sia acquisito dal locatore prima di sottoscrivere l’affitto dell’azienda e poi trasferito al locatario.

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