Controlli e liti

Nel processo tributario doppio ruolo per il Mef

Il rinvio alla Consulta della legge 130/22 si gioca sul conflitto di interessi. L’ordinanza solleva il tema delle condizioni di possibile parzialità dei giudicanti

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Con l’ordinanza nr. 408/2022 la CGT di Venezia, ha investito la Consulta per la sospetta costituzionalità di molte disposizioni introdotte dalla legge 130/2022 concernenti i magistrati tributari, l’accesso ai nuovi ruoli, la dipendenza dal MEF degli stessi giudici e dell’intero apparato amministrativo.

Volendo sintetizzare al massimo la corposa e motivata ordinanza, si può individuare il comune denominatore di tutte le eccezioni nella singolare dipendenza dal MEF dei magistrati tributari e dell’intero apparato che presiede alla giustizia tributaria.

Aldilà del riferimento ad alcune norme (non modificate) che riguardano enti soppressi con l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate (non esiste più la Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario e tantomeno il Dipartimento delle Entrate) non vi è dubbio che si pone un problema di conflitto di interessi e quindi, come rilevato dall’Ordinanza, della presenza di una sorta di “Giano bifronte” che, da un lato gestisce i magistrati tributari e l’intera struttura (reclutamento, formazione, aggiornamento, funzionamento, ecc) e, dall’altro è in qualche modo parte del giudizio.

Anche a voler sostenere che in realtà solo in pochi procedimenti il MEF sia tecnicamente presente in giudizio (si pensi alle controversie sui contributi unificati tributari), in quanto il ruolo di ente impositore è attribuito alle Agenzie fiscali e agli enti locali, è innegabile che il MEF quanto meno non sia terzo rispetto a tali enti.

Basti pensare alle convenzioni stipulate per legge tra MEF e Agenzie, in cui queste ultime si impegnano ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria, e sulle quali vigila proprio il MEF.

Si tratta di un problema preesistente alla riforma (seppur con connotati differenti e ora verosimilmente più accentuati) e che purtroppo non è stato risolto nella naturale sede (la riforma) da chi era a ciò preposto (il Parlamento).

Eppure nel lungo iter della riforma almeno parte delle presunte incostituzionalità evidenziate dalla CGT di Venezia, sono state segnalate da associazioni di categoria, dottrina, esperti, ma senza successo.

È verosimile che questa ordinanza, come avvenne nel 2016 per una precedente e similare iniziativa (seppur con i dovuti distinguo) della CTP di Reggio Emilia, sia destinata ad una censura di inammissibilità/infondatezza.

Ma, nelle more di tale decisione va segnalato che l’ordinanza, individua la rilevanza delle questioni proposte rispetto al giudizio in corso, nella generale “serenità che deve imprescindibilmente presiedere e preesistere all’atto del giudicare e determina – fino al momento dello scioglimento di tali dubbi – la paralisi della funzione decisoria, non più libera di esprimersi in autonomia perché viziata dalla consapevolezza della esistenza di norme che sono idonee ad incidere sullo status dei giudicanti in modo tale da condizionarne decisivamente l’imparzialità”

È superfluo sottolineare che se altri giudici tributari in Italia ravvisassero tale rilevanza rispetto ai procedimenti sottoposti al loro giudizio, si determinerebbe veramente la paralisi della giustizia tributaria (almeno fino alla decisione della Corte Costituzionale)!

Prima che ciò accada, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto ad esaminare serenamente e senza pregiudizi le questioni sollevate. Aldilà dei cavilli, delle motivazioni giuridiche e formali e, soprattutto, di possibili interessi corporativistici, non sembra proprio rispondere alle esigenze – perorate da tutti – di rinnovamento, attrazione di imprenditori e capitali esteri, ecc, l’affidamento di un settore così nevralgico e vitale, ad una delle parti in causa o che comunque vigila e controlla i risultati di una delle parti in causa.

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