Imposte

Gli incentivi «coprono» l’80% dell’investimento

di Emilio Abruzzese e Gianluca Settepani

Il 2017 rappresenta un ottimo anno per investire nelle start up innovative, grazie al cosiddetto “pacchetto competitività” inserito nella legge di Bilancio 2017 . Le nuove disposizioni, infatti, oltre a potenziare le agevolazioni fiscali per chi decidesse di investire in queste nuove società (si veda l’articolo a lato), prevedono una serie di altri incentivi a carattere fiscale, che vedono tra i naturali beneficiari proprio questi particolari soggetti la cui attività, relativa allo sviluppo e alla produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, presuppongono il sostenimenti di forti investimenti nella fase iniziale della propria attività. Ci si riferisce in particolare alla revisione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, ai benefici della nuova Sabatini, alle disposizioni agevolative dei super e iperammortamenti e alle possibilità di cumulo di queste agevolazioni tra loro.

Il pacchetto delle agevolazioni

Il nutrito pacchetto agevolativo previsto dalla legge di Bilancio non prevede, infatti, a livello normativo specifiche forme di divieto sull’utilizzo dell’incentivo, ove per lo stesso investimento si decida di usufruire di un altro contributo pubblico (come chiarito anche dalle circolari 5/E e 23/E 2016 delle Entrate), permettendo interessanti forme di combinazione fiscale anche intersoggettiva tra investitore e start up. Si pensi ad esempio all’effetto “moltiplicativo” del beneficio di un aumento di capitale pari a un 1 milione di euro in una start up che debba realizzare un investimento di 1 milione di euro, nel primo anno di vita, per la realizzazione di un brevetto innovativo e che tale investimento venga utilizzato interamente per spese di R&S. In questa esemplificazione, la stessa somma investita permetterebbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l’80% dell’investimento. In particolare, l’investitore persona fisica beneficerebbe di una detrazione Irpef di 300mila euro (pari al 30% dell’investimento massimo annuo, prevista dal nuovo articolo 29 Dl 179/2012). Lo stesso investimento permetterebbe alla start up di ottenere un credito d’imposta di 500mila euro per l’attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell’investimento, in virtù del potenziamento dell’aliquota previsto nel nuovo articolo 3 Dl 145/2013 previsto dalla legge di Bilancio). Si ricorda infatti come l’investimento in R&S effettuato nel primo anno sia interamente agevolabile senza la necessità di calcolare l’eccedenza della media dei precedenti periodi d’imposta. L’effetto cumulativo aumenterebbe ancora se - per esempio - all’interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumentali potenzialmente beneficiari del super/iper ammortamento. Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazioni fiscali cosiddette “work for equity” (previste dall’articolo 27, comma 4, Dl 179/2012) ove - per esempio - una parte delle attività di R&S fossero state realizzate da un soggetto che si volesse coinvolgere nella compagine sociale mediante la conversione della prestazione ottenuta in aumento di capitale sociale. In questa particolare ipotesi, la conversione del credito in aumento di capitale permetterebbe al nuovo socio di beneficiare della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzare queste spese tra quelle per R&S. Infine, a questi nuovi benefici se ne possono aggiungono altri già previsti a regime, quali l’agevolazione Ace sull’aumento di capitale e quella Patent box per l’utilizzazione economica del brevetto realizzato, rendendo l’investimento in una start up innovativa un vero “giacimento” di opportunità fiscali.

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