Imposte

Holding finanziarie, regole Ires e Irap come le banche

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di Marco Piazza

Le società di partecipazione finanziaria applicano le stesse regole di determinazione di Ires e Irap delle banche e sono soggette alla maggiorazione Ires del 3,5%, pur redigendo il bilancio con le regole del Codice civile.

L’aliquota Irap maggiorata di cui all’articolo 16, comma 1-bis, lettera b) del decreto Irap si applica anche alle società di partecipazione non finanziaria.

Per stabilire se una società esercita in via esclusiva attività di assunzione di partecipazioni, si dovrebbero escludere dal «calcolo della prevalenza», i meri investimenti di portafoglio da individuare nelle partecipazioni in società quotate inferiori al 3% o al 5%, se si tratta di Pmi, secondo l’articolo 120 del Tuf. Sul punto però sono attesi chiarimenti delle Entrate.

Queste le prese di posizione di Assoholding - contenute della circolare 2 di ieri – che aiutano, insieme alla circolare Assonime 16/2019, a guidare gli operatori nella complessa applicazione dell’articolo 162 -bis del Testo unico che ha cercato di fornire una univoca classificazione, ai fini fiscali, dei vari attori del settore finanziario.

Viene anche suggerito il percorso per distinguere le società di partecipazione finanziaria da quelle di partecipazione non finanziaria. Occorre in primo luogo stabilire se si tratti di società la cui attività prevalente consista nell’assunzione di partecipazioni in genere. Se il test è superato occorre verificare se prevalgano le partecipazioni in intermediari finanziari o in altri soggetti.

Su una questione molto dibattuta – ossia se anche le società di persone, e in particolare le società semplici, pur non essendo obbligate ad approvare un bilancio siano soggette all’applicazione della normativa di cui all’articolo 162-bis – l’Associazione ritiene che si debba dare cautelativamente risposta positiva.

Le merchant bank, le società captive di gruppo e le società di consulenza finanziaria, nonché le finanziarie di marca non rientrano fra gli intermediari tenuti a redigere il bilancio secondo gli schemi di Banca d’Italia, ma – in presenza dei requisiti di prevalenza – potrebbero rientrare fra le società di partecipazione finanziaria o non finanziaria o fra i soggetti a queste assimilati.

L’Associazione sembra concordare con l’Assonime sull’orientamento che il test della prevalenza vada effettuato solo sull’ultimo bilancio approvato. Pertanto, le comunicazioni mensili all’Anagrafe dei rapporti finanziari dovranno essere effettuate a partire dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio da cui risulti la prevalenza delle attività finanziarie, mentre, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, l’ente è considerato società di partecipazione o soggetto assimilato, se il bilancio dell’esercizio di riferimento supera i test di cui all’articolo 162-bis.

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