I conferimenti riducono la base dell’aiuto alla crescita economica
I
Per quanto concerne le fattispecie che comportano la sterilizzazione, è prevista innanzitutto una riduzione della base Ace, in capo al conferente, per i conferimenti in denaro a favore di soggetti del gruppo (articolo 10, comma 2); come evidenziato i conferimenti vanno sterilizzati indipendentemente dalla circostanza che i destinatari siano inclusi nell’ambito di applicazione dell’Ace.
Il comma 3 individua tre ulteriori ipotesi di sterilizzazione, già previste dal decreto del 2012:
•l’acquisizione di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti del gruppo;
•l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
•l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.
Anche per queste ipotesi il concetto di “gruppo” dovrebbe includere i soggetti “non Ace”.
Viene invece esclusa dalle fattispecie antielusive l’ipotesi prevista dal decreto del 2012, relativa ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (white list), se controllati da soggetti residenti.
Infatti, a seguito della sterilizzazione di tutti i conferimenti a società del gruppo, anche non residenti, il rischio che un apporto proveniente dall’Italia possa essere veicolato a un soggetto non residente e da questi utilizzato per duplicare il beneficio Ace è di fatto eliminato.
Mantenuta invece l’irrilevanza dei conferimenti provenienti da soggetti – anche non soci - localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, ovvero non inclusi nella lista del Dlgs 239/1996 (white list). A tal fine, come evidenziato dalla relazione accompagnatoria, vanno considerati esclusivamente i Paesi inclusi nella white list al 1° gennaio 2011, non essendo possibile – per gli Stati inclusi dopo (ad esempio Svizzera) - esaminare i flussi di denaro nei periodi precedenti.
Per identificare la provenienza dei conferimenti, è necessario risalire l’intera catena societaria (look through approach). Tuttavia, il decreto introduce due esimenti:
per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti, se esistenti;
in presenza di un fondo di investimento localizzato in Stati white list non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo.
Resta ferma la possibilità di richiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive mediante interpello probatorio, dimostrando che a fronte di una sola immissione di denaro non possa essersi moltiplicata la base di calcolo dell’Ace. Tale dimostrazione, peraltro, non è sufficiente per i conferimenti da Paesi non collaborativi, in relazione ai quali sarà necessario dimostrare, oltre all’assenza di fenomeni moltiplicativi nella catena societaria, l’effettiva provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white list.
Ace - Dm Economia 3 agosto 2017
Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017