I contributi per il sisma non riducono l’iperammortamento
I contributi per le imprese colpite dal sisma del 2012 non riducono i benefici dell’iper ammortamento. L’esenzione Ires e Irap disposta dal Dl 43/2013 consente di considerare il costo degli investimenti agevolabili, su cui si calcolano le maggiorazioni per super e iper ammortamento, al lordo dei contributi ricevuti. Sul punto si è espressa favorevolmente la Dre Emilia Romagna in risposta a un recente interpello.
L’incentivo agli investimenti disposto dalla legge 208/2015, prorogato al 2017 dalla legge 232/2016, che ha pure amplificato l’agevolazione con il cosiddetto iper ammortamento, si calcola applicando le maggiorazioni di legge (40% o 150%) al costo determinato a norma dell’articolo 110 del Tuir. In base a questa norma, si terrà conto oltre che del prezzo applicato dal fornitore, degli oneri accessori (spese di trasporto, installazione ecc.) con esclusione di interessi passivi e spese generali. Gli interessi si considerano solo se iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge; iscrizione che peraltro è consentita dal documento Oic 16 solo per gli oneri riguardanti il finanziamento di beni che richiedono un periodo di costruzione significativo e in ogni caso per la parte maturata fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso.
Il costo rilevante per il super e l’iper ammortamento, secondo quanto indicato dalla circolare 23/E/2016, paragrafo 4 (riferita alla agevolazione di cui alla legge 208/2015, ma certamente applicabile, sul punto, anche alla maggiorazione del 150%), va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, tranne quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Le imprese colpite dal sisma emiliano del 2012, si interrogano sulle modalità di calcolo del super e dell’iper ammortamento e dunque se la maggiorazione del 40 o del 150% spetti al lordo o al netto dei contributi pubblici ricevuti. La questione ha formato oggetto di un interpello esaminato dalla Direzione regionale dell’Emilia Romagna dell’agenzia delle Entrate (909-96/2017). Nella risposta si ricorda che, in base all’articolo 6-novies del Dl 43/2013, i contributi connessi con i citati eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Conseguentemente, conclude la Dre emiliana, le agevolazioni potranno essere computate sul costo determinato nell’accezione stabilita dalla circolare 23/E/2016, cioè al lordo dei contributi rientranti nel disposto del Dl 43/2013.