Imposte

I diritti d’autore alla Srl non precludono il forfettario al socio

La risposta a interpello 554 pone l’attenzione sul rischio che il valore dei diritti possa configurare il controllo di fatto

I diritti d’autore possono precludere il regime forfettario ma non se sono gestiti da una società a responsabilità limitata. È la conclusione a cui si può giungere leggendo la risposta a interpello 554/2020 delle Entrate diffusa il 23 novembre.

L’interpello veniva presentato da un contribuente forfettario intenzionato, insieme ad altri quattro soci, a costituire una società a responsabilità limitata, finalizzata alla programmazione e realizzazione di corsi di aggiornamento e alla edizione di libri, opuscoli e altre pubblicazioni simili.

L’istante rappresentava che ciascun partecipante (senza vincoli di parentela l’uno con l’altro) avrebbe avuto una partecipazione del 20%, che nessuno avrebbe fatturato alcuna prestazione alla società, ma che ciascuno avrebbe atteso la distribuzione dei dividendi. Ogni socio, inoltre, avrebbe concesso gratuitamente alla costituenda srl lo sfruttamento economico dei diritti d’autore.

L’agenzia delle Entrate veniva interpellata in merito all’operatività della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 della legge 190/2014, la quale dispone che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dal contribuente forfettario.

La risposta dell’agenzia delle Entrate è favorevole alla applicazione del regime forfettario da parte dei soci. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Anzitutto, l’Agenzia rileva come il valore economico della cessione gratuita del diritto d’autore potrebbe far scattare il cosiddetto “controllo di fatto”. Inoltre, qualora l’attività svolta dalla Srl si concretizzi unicamente nello sfruttamento dei diritti d’autore, occorre accertare quale sia l’effettiva attività svolta dai soci che ove sia la medesima precluderebbe il regime forfettario anche se società e soci appartengono a sezioni Ateco diverse.

Se fossero verificare queste condizioni, il regime forfettario sarebbe precluso. Con la risposta in commento, l’Agenzia sembra consentire la tassazione del diritto d’autore in diverso modo rispetto a quanto affermato in precedenza. Infatti con la circolare 9E/2019, l’Agenzia aveva inizialmente chiarito che i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno da parte dell’autore sono rilevanti ai fini della verifica della soglia di 65mila euro prevista per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo.

Con la risposta 517/2019, era poi stato chiarito che questi proventi correlati all’attività svolta, si determinano con le regole Irpef ma sono tassati con l’imposta sostitutiva del regime forfettario. In sostanza, i proventi devono essere ridotti del 25 o del 40% (a seconda dell’età del percipiente) e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell’allegato 4) della legge 190/2014 e differenziati in base all’attività esercitata. Sull’ammontare complessivo va poi applicata l’imposta sostitutiva del regime forfettario (5% o 15%).

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