I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'11 al 18 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Split payment

Sito del Mef

Split payment: elenchi 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione

Sono stati resi disponibili, dal Dipartimento delle Finanze, sul sito Internet https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/archivio2023 gli elenchi per l'anno 2023 dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment, come disposto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972. Per le Amministrazioni pubbliche va fatto riferimento all'elenco pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2022. Infatti, gli elenchi sono aggiornati costantemente durante l'anno, con l'effetto che la disciplina dello split payment si applica o non è più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco (circolare, agenzia delle Entrate n. 9/E/2018). Si ricorda che il meccanismo dello split payment prevede che l'Iva addebitata dal cedente/prestatore nelle fatture emesse venga versata dal cessionario/committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circolare, agenzia delle Entrate n. 1/E/2015). Ecco perché nelle fatture elettroniche, nel campo «Esigibilità Iva», va indicato il codice «S» per indicare che l'operazione è soggetta alla scissione (split) dei pagamenti. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate verso: 1) le Amministrazioni Pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, legge 196/2009 e presenti nell'elenco «IPA» citato; 2) gli enti, le fondazioni e le società individuati dal Dipartimento del Tesoro (articolo 5-ter, comma 2, Dm 23 gennaio 2015), come ad esempio, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 novembre 2022, n. 557

E-Fattura: cessioni verso San Marino da soggetti identificati in Italia

Non sussiste l'obbligo della fatturazione elettronica per documentare le cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale. In base all'articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto. L'obbligo non ricade sui soggetti meramente identificati (direttamente o tramite rappresentante fiscale). Restano, quindi, tuttora valide le indicazioni fornite con la circolare n. 14/E/2019. Anche il Dm 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino, pur stabilendo la fatturazione elettronica come ipotesi ordinaria, ne prevede la non obbligatorietà per le ipotesi escluse da disposizioni di legge. In particolare, la previsione normativa fa salve le ipotesi tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi – da parte di coloro che sono solo identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti – dei soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica. A questi soggetti si applica l'articolo 4, Dm 21 giugno 2021, secondo cui: «1. Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo. 2. La fattura cartacea di cui al comma 1 è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. 3. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 5, lett. b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 Dpr 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi». Resta, pertanto, l'obbligo della fattura analogica, con possibilità – ma solo su base facoltativa – di trasmettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Irpef/Rimborsi forfetari

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 novembre 2022, n. 67/E

Rimborso forfetario ai navigator: trattamento fiscale

Il documento di prassi analizza il trattamento fiscale ai fini Irpef delle somme a titolo di rimborso forfetario delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico di navigator. I navigator hanno stipulato, con ANPAL, un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l'assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l'impiego nella gestione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto. Per l'incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari a 300 euro, a titolo di "rimborso forfettario" delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale. Secondo l'agenzia, gli spostamenti dei navigator all'interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l'esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro e, dunque, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui all'articolo 51, comma 5, del Tuir. Nella risoluzione in esame si afferma che l'importo lordo mensile pari a 300 euro ricevuto dai navigator costituisce rimborso forfetario delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, e non va trattato come indennità di trasferta. Piuttosto, ai compensi ricevuti si applica il cd. principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del Tuir) utilizzabile anche per determinare i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, in virtù delle norme contenute nel Tuir (articoli 50, comma 1, lettera c-bis) e 52, comma 1), anche i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in virtù del quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere, concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In base a detto principio, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato) costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).

Accise/Versamento

Determinazione agenzia delle Dogane 16 novembre 2022, n. 517912/RU e Nota agenzia delle Dogane 16 novembre 2022, n. 517929/RU

Accisa su gas ed energia elettrica: modalità per la rideterminazione dell'acconto mensile

Sono individuate le modalità secondo cui i soggetti, che procedono alla fatturazione del gas naturale e dell'energia elettrica ai consumatori finali, possono richiedere la rideterminazione della rata d'acconto mensile. Le fattispecie che consentono di richiedere una diversa rateizzazione sono ristrette ad ipotesi, congiunte, di forte riduzione dell'ammontare delle vendite di prodotto per usi sottoposti a tassazione e di conseguente grave squilibrio finanziario maturato anche per il sopravvenuto, oggettivo, disallineamento dell'importo della rata mensile di acconto da versare rispetto all'attuale movimento d'imposta (articolo 26, comma 13 e articolo 56, comma 2, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504). La possibilità è ammessa qualora si sia verificata una forte riduzione dell'ammontare delle vendite causata da una delle circostanze contemplate nell'articolo 1, comma 2, della determinazione medesima: a) cessione ad altri operatori economici di blocchi di contratti di vendita di gas naturale o di energia elettrica; b) cessione di ramo d'azienda includente la gestione di contratti di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica; c) mancata riaggiudicazione di gare per la vendita di gas naturale o di energia elettrica di cui era precedente assegnatario, con corrispondente aggiudicazione ad altro soggetto; d) riduzione del consumo medio mensile fatturato per usi sottoposti a tassazione nei mesi, del medesimo anno solare, antecedenti alla data di presentazione della richiesta, a livello complessivo degli ambiti territoriali in cui la ditta rifornisce gli utenti per tutte le destinazioni assoggettate ad accisa, in misura non inferiore al 33% del corrispondente quantitativo medio mensile rifornito nello stesso periodo dell'anno solare immediatamente precedente. A differenza di quelle previste dalle lettere a), b) e c), accomunate dal subentro di altro operatore nella posizione debitoria di soggetto obbligato in ragione di vicende contrattuali connesse alle dinamiche dei mercati di riferimento, la condizione legittimante di cui alla lettera d) ha una distinta efficacia ed è azionabile autonomamente dai casi precedenti derivando da eventi non preventivabili dal richiedente. Deve altresì essere dimostrata dall'operatore economico la conseguente insorgenza di un grave squilibrio finanziario, attraverso la presentazione di una relazione aggiornata contenente informazioni sulle disponibilità liquide dell'azienda e sui dati contabili riferiti alla specifica attività esercitata, nonché di un prospetto riepilogativo, sottoscritto dal legale rappresentante, con i dati mensili dei quantitativi di prodotto forniti da ciascun distributore. L'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale, dev'essere presentata, tramite pec, all'agenzia delle Dogane territorialmente competente sulla base della sede legale del soggetto obbligato e, in caso di riduzione delle vendite in un diverso ambito territoriale, è necessario trasmetterla per conoscenza anche all'Ufficio cui è riservata l'attività di accertamento del relativo debito d'imposta. Nel caso di provvedimento favorevole, il soggetto obbligato è autorizzato alla diversa rateizzazione d'acconto con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale: le somme versate in eccedenza, inclusi i pagamenti effettuati in pendenza del procedimento, potranno essere detratte a partire dai versamenti mensili immediatamente successivi alla data di notifica del provvedimento. In caso di accoglimento parziale, invece, l'Ufficio darà congrua motivazione, definendo il nuovo importo della rata di acconto. L'accoglimento, integrale o parziale, della richiesta di versamento di rata d'acconto di diverso ammontare implica un costante monitoraggio della congruità della stessa e quindi dell'andamento delle forniture e dei volumi fatturati successivamente all'adozione del provvedimento. Per tale ragione il provvedimento potrà contenere, all'occorrenza, prescrizioni cautelative che sottopongano il beneficiario ad un obbligo di rendicontazione periodica dei quantitativi di prodotto complessivamente fatturato, ovvero di comunicazione all'Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, delle variazioni che comportano un maggior debito in relazione a vendite nel territorio nazionale di entità superiore al 10% rispetto a quello dichiarato e riscontrato in sede di rideterminazione.

Diritto camerale/Misura

Nota ministero Sviluppo economico 11 novembre 2022, n. 339674

Diritti camerali 2023: confermati gli importi vigenti

Il ministero dello Sviluppo economico ha confermato anche per il 2023 le misure vigenti del diritto camerale annuale dovute dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati (ad esempio, le società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 e gli altri soggetti iscritti al REA). Così, ad esempio, i piccoli imprenditori dovranno versare 44 euro per la sede, mentre gli altri imprenditori individuali verseranno la somma di 100 euro. Per altre imprese (Snc, Srl, Spa) il diritto è dovuto sulla base del fatturato, secondo le aliquote di cui al Dm 21 aprile 2011.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 novembre 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di ottobre 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Agevolazioni/Indennità una tantum

Circolare Inps 16 novembre 2022, n. 127

Indennità una tantum 150 euro a pensionati: istruzioni

Vengono fornite istruzioni in materia di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti previste dall'articolo 19, Dl 144/2022. All'erogazione in favore dei lavoratori dipendenti è stata dedicata la circolare Inps 116/2022 (Dm 19 agosto 2022). A differenza del bonus da 200 euro (previsto per questi dal Decreto Aiuti), per quello da 150 euro in molti casi è stato abbassato il requisito reddituale, che passa da 35.000 a 20.000 euro. Per i pensionati e i disoccupati, l'indennità viene erogata d'ufficio dall'Inps, nel mese di novembre 2022, ai soggetti titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, trattamenti di mobilità in deroga o indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al Dl 41/2021 e al Dl 73/2021, e a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, Dl 50/2022. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità una tantum di cui all'articolo 19, commi 11, 13 e 14, Dl 144/2022 (collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), per accedere al beneficio devono presentare, entro il 31 gennaio 2023, domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto. L'erogazione avverrà nel febbraio 2023.

Immobili/Assicurazioni

Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 15 novembre 2022

Immobili da costruire: disciplina e modello standard della polizza assicurativa

Il documento interviene a commento del Dm 20 luglio 2022, n. 154, che costituisce propaggine normativa degli articoli 4, comma 1-bis, Dlgs 20 giugno 2005, n. 122, e 389, comma 3, Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, ed innesta nel sistema ordinamentale della disciplina sugli immobili da costruire il regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. L'obbligo di adeguamento allo schema-tipo della polizza assicurativa decennale postuma riguarda le sole polizze assicurative stipulate successivamente alla data del 5 novembre 2022. Posto il limite minimo di 500.000 euro per la sola responsabilità civile, la copertura assicurativa è ispirata al criterio della copertura tendenzialmente integrale del danno, salvo limiti di indennizzo, scoperti e franchigie eventualmente previsti nella stessa scheda tecnica o nelle condizioni generali di assicurazione. Tale troncone regolamentare - composto di tre articoli, unitamente ad altrettanti allegati recanti, rispettivamente, il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A-Schema Tipo»; la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B-Scheda Tecnica»; l'attestazione di conformità̀ della polizza assicurativa «Allegato C-Attestazione di conformità» - è una disciplina di dettaglio del contenuto e delle caratteristiche idonee a fare assolvere alla polizza indennitaria decennale le finalità protettive del «contraente debole», ossia dell'acquirente o assegnatario dell'immobile o di parti di esso, in favore del quale la stessa viene rilasciata da parte del costruttore. La prescritta disciplina di dettaglio si applica, come già evidenziato, alle sole polizze stipulate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, quindi a quelle emesse a partire dal 5 novembre 2022. Non si applica, invece, alle polizze emesse anteriormente a tale data, ferma la facoltà del contraente di chiedere a sue spese l'adeguamento della polizza al modello. Per gli atti di compravendita da stipularsi dopo la data del 5 novembre 2022, restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. «di attivazione» o definitive. Il costruttore, che abbia già stipulato una postuma e che non intenda avvalersi della facoltà̀ di richiederne l'adeguamento, non sarà considerato inadempiente nei confronti dell'acquirente in ordine all'obbligo di consegna della postuma (articolo 4, Dlgs 20 giugno 2005, n. 122). L'acquirente a sua volta, in tal caso, non soltanto non potrà pretendere l'adeguamento della postuma già stipulata, ma non potrà neppure recedere dal contratto ed escutere la fideiussione (articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 20 giugno 2005, n. 122). In sede di stipula, se la polizza è anteriore al 5 novembre 2022, quindi non adeguata al modello standard, può essere opportuno (sebbene assolutamente non necessario) inserire in atto la dichiarazione del contraente di non voler richiedere l'adeguamento a sue spese della polizza postuma.

Terzo Settore/Bilanci

Nota ministero Lavoro e Politiche sociali 15 novembre 2022, n. 17146

ETS: redazione e deposito del bilancio

Il ministero risponde ad alcuni quesiti in materia di redazione e deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli recentemente iscritti al RUNTS (ai sensi dell'articolo 48, comma 3, Dlgs 117/2017). Di seguito gli aspetti più significativi dell'intervento ministeriale.

Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel 2022 e deposito bilanci 2021

Detti soggetti potrebbero aver approvato il bilancio dopo la presentazione dell'istanza di iscrizione e, in tale sede, potrebbero aver allegato – quali ultimi due bilanci approvati – quelli delle annualità 2019 e 2020. In tal caso vale quanto già affermato in relazione agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto del Dm 5 marzo 2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al RUNTS nei 90 giorni successivi all'iscrizione (nota 5 aprile 2022, n. 5941). Con riferimento invece agli enti che solo successivamente, e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l'iscrizione al RUNTS, risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo Settore (CTS), ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell'atto conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa. Resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario. L'insussistenza dell'obbligo di deposito, tuttavia, non esclude che l'ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturare dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell'ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

La domanda è volta a conoscere se l'obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore contabile. Tali relazioni, pur non essendo parte integrante del bilancio, non possono essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire (si veda l'articolo 3, comma 2, Dlgs 117/2017 che permette, anche in via analogica, di integrare l'articolo 48, comma 3, Dlgs 117/2017 con l'articolo 2435 Codice civile).

ETS dotati di personalità giuridica con ricavi inferiori a 220.000 euro

Per questi soggetti, il rendiconto può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (articolo 13, Dlgs 117/2017). Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, viene evidenziato che la rappresentazione per cassa potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente; ad esempio, per le fondazioni vige l'obbligo dell'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, Dlgs 117/2017) difficoltà nell'effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo, in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale. Invero, la redazione del bilancio in forma di rendiconto di cassa (Dm 5 marzo 2020) è una facoltà di cui gli amministratori possono avvalersi o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia, ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Spetta, quindi, agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione risulteranno dall'atto notarile), l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio. All'esito della valutazione gli stessi potranno, in ogni caso, optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.

Raccolta fondi e pubblicità attraverso il RUNTS

I chiarimenti richiesti riguardano le modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (occasionale o abituale; cfr. articolo 7, Dlgs 117/2017) al RUNTS e in particolare se l'inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni. I dati finanziari saranno inseriti in corrispondenza della macro-voce C) dedicata agli oneri e alle entrate derivanti dalla raccolta fondi; nel bilancio di esercizio, predisposto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Dlgs 117/2017, al punto 24 della relazione di missione dovrà essere riportata una descrizione delle attività, riguardante anche la raccolta di fondi abituale. Le informazioni relative a ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate alla relazione di missione o al rendiconto per cassa, compilando il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa. Tutto ciò premesso, alla luce del criterio della prevalenza dell'elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale, deve ritenersi conforme al dettato normativo dell'articolo 48, comma 3, Dlgs 117/2017, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l'ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi.

Dogane/Nomenclatura

Regolamento Ue 20 settembre 2022, n. 2022/1998, GUUE 31 ottobre 2022, n. L 282 e Avviso agenzia delle Dogane 14 novembre 2022

Nomenclatura combinata 2023: pubblicazione

La pubblicazione della nomenclatura combinata 2023 – necessaria per l'espletamento di tutte le formalità doganali, compresa l'applicazione dei dazi e della corretta aliquota Iva – consiste nella modifica all'allegato I del Regolamento Ce 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria (NC) e statistica ed alla Tariffa doganale comune. A seguito della soppressione di taluni codici e dell'inserimento di nuovi, è possibile consultare la versione completa e aggiornata dei codici di nomenclatura combinata, da utilizzare per l'identificazione doganale delle merci a partire dal 1° gennaio 2023 (ad esempio, ai fini dell'applicazione delle misure di politica commerciale con restrizioni quantitative e dei divieti economici, come pure per individuare le disposizioni sanitarie o fitosanitarie e le merci rientranti nel dual use di cui al Regolamento Ue 2021/821), unitamente alle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate a livello unionale. Si ricorda che la nomenclatura combinata si compone: 1) delle disposizioni preliminari, ossia le norme generali di classificazione, le disposizioni speciali e la legenda per le abbreviazioni; 2) della tabella dei dazi, che si articola in XXI sezioni ove sono riepilogate categorie merceologiche e relative aliquote. In genere, si applicano i dazi ad valorem, mentre le ipotesi di tassazione con dazi specifici (rapportati ad una certa unità di misura) sono relegate a settori merceologici marginali; 3) degli altri allegati tariffari, che riguardano specifici prodotti agricoli e le sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 novembre 2022, n. 66/E

Accertamento sulle accise: codici tributo per il versamento delle somme dovute

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento. Nello specifico, i codici da utilizzare sono i seguenti: 2950 (Accisa sull'alcole – Accertamento), 2951 (Accisa sulla birra – Accertamento), 2952 (Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento), 2953 (Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento), 2954 (Accisa sull'energia elettrica – Accertamento), 2955 (Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento), 2956 (Denaturanti- Contrassegni di Stato – Accertamento), 2957 (Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento), 2958 (Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento), 2959 (Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento), 2960 (Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento), 2961 (Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo – Accertamento), 2962 (Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento), 2963 (Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento), 2964 (Accisa sull'alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento), 2965 (Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento), 2966 (Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo – Accertamento). Infine, il documento di prassi provvede a ridenominare taluni codici già istituiti (con risoluzioni 14 gennaio 2001, n. 22/E; 11 febbraio 2008, n. 40/E; 29 aprile 2016, n. 33/E) e utilizzabili per i versamenti spontanei e per i versamenti a seguito dell'attività di reclamo e mediazione.

Decreto Aiuti ter/Agevolazioni

Legge 17 novembre 2022, n. 175, GU 17 novembre 2022, n. 269

Decreto Aiuti ter: conversione in legge

La legge di conversione del Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter) conferma le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto: a) i crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022. Si ricorda che il Decreto Aiuti quater, in corso di emanazione, conferma i bonus anche per il mese di dicembre 2022 e proroga il termine per il loro utilizzo al 30 giugno 2023; b) il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca; c) le garanzie gratuite del Fondo Pmi e della SACE per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per il pagamento delle fatture per consumi energetici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; d) l'aumento da 35.000 a 62.000 euro dell'importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall'articolo 20, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti), rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle Pmi agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime; e) l'incremento di 10 milioni di euro delle risorse stanziate per il bonus trasporti; f) la nuova indennità una tantum da 150 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza, autonomi e professionisti. Su questo tema intervengono alcune novità: 1) nell'articolo 18, che ha introdotto il bonus per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con una retribuzione fino a 1.538 euro, viene specificato che i dipendenti pubblici non dovranno presentare alcuna autodichiarazione per ottenere il pagamento dell'indennità contro il caro prezzi. Grazie a uno scambio di dati tra Inps e Mef, in presenza dei requisiti richiesti l'erogazione avviene in via automatica nel caso in cui le retribuzioni del personale siano gestite dal sistema informatico del Mef di cui all'articolo 11, comma 9, Dl 6 luglio 2011, n. 98; 2) il comma 13 dell'articolo 19 prevede che il bonus venga erogato ai lavoratori stagionali «con rapporti di lavoro» a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli 13-18, Dlgs 81/2015, fermi restando il requisito delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000 euro; tale intervento di fatto sembra limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, escludendo, invece, quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità. La legge di conversione introduce ulteriori novità: a) viene prevista la proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 della sanatoria del credito d'imposta ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) e la possibilità di certificare le attività. Il versamento delle somme illegittimamente compensate può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di dicembre 2023 oppure in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2025. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell'istituto della compensazione; b) è introdotta la possibilità per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i residenti degli IACP e i giovani under 36, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, di accedere al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa (garanzia massima dell'80% del prezzo dell'immobile, compresi gli oneri accessori) anche nel caso in cui il tasso del finanziamento (tasso effettivo globale) sia superiore a quello medio trimestrale pubblicato dal ministero dell'Economia (tasso effettivo medio globale, pubblicato ai sensi dell'articolo 2, legge 108/1996). È richiesta la presenza di un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Decreto Aiuti quater/Agevolazioni

Dl 18 novembre 2022, n. 176, GU 18 novembre 2022, n. 270

Decreto Aiuti quater: pubblicazione del testo

In data 19 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Aiuti quater, i cui contenuti sono stati annunciati dal Governo già diverse giorni prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono confermate le misure – già previste dall'articolo 1, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti ter) – riguardanti l'estensione al mese di dicembre 2022 del tax credit energia e gas, come pure, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, la riduzione delle accise sui carburanti e l'aliquota ridotta al 5% dell'Iva sul gas naturale (metano) per autotrazione. Confermata anche la possibilità per le imprese di rateizzare in 36 rate mensili le bollette per i consumi energetici dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Trova anche posto nel testo del Decreto l'innalzamento da 600 a 3.000 euro per il limite di esenzione dei fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 3 del Tuir. Confermate anche le annunciate modifiche al Superbonus 110%, con la riduzione della detrazione spettante al 90%. Rispetto al testo annunciato dal Governo, in Gazzetta Ufficiale non compare l'aumento della soglia di utilizzo del denaro contante (fino a 4.999,99 euro), a causa della mancanza di urgenza. La disposizione, secondo il Governo, sarà inserita nella Legge di bilancio 2023.