I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dall'11 al 19 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Import

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, n. 778

Immatricolazione di auto extra-Ue e versamento dell'imposta

L'articolo 1, comma 9, Dl 262/2006 prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 Elide; questo modello di pagamento, per ciascun mezzo di trasporto, deve recare il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Qualora il commerciante di auto nazionale, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita sul mercato nazionale, è comunque tenuto a versare l'Iva. Di conseguenza, il concessionario dovrà versare l'imposta sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, Dpr 633/1972 (ossia sul valore di mercato).Analogamente, per i veicoli oggetto di importazione, è richiesta la presentazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, ai fini della immatricolazione, della documentazione doganale idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell'Iva assolta in sede di importazione dello stesso. Tale disciplina si applica anche alle immatricolazioni di veicoli provenienti da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (ma non all'Unione europea). Nell'ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito Iva, ai fini dell'immatricolazione successiva all'estrazione dal deposito, è necessario attestare l'avvenuto versamento dell'Iva con il modello F24 Elide; pertanto, oltre all'autofattura, si dovrà allegare la documentazione relativa all'estrazione e alla garanzia prestata ai fini del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.Con la Risposta in commento vengono forniti chiarimenti in merito al corretto adempimento degli obblighi Iva ai fini dell'immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue. Viene precisato che, ai fini dell'immatricolazione di tali veicoli, è richiesta la presentazione, all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, della documentazione attestante, alternativamente l'avvenuto versamento dell'Iva con Modello F24 Elide oppure, in caso di applicazione del reverse charge, l'autofattura/fattura integrata e la documentazione relativa all'estrazione dal deposito Iva attestante la produzione dell'idonea garanzia. Tale disciplina trova applicazione sia per i veicoli nuovi sia per quelli usati.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dpcm 30 dicembre 2020, n. 196, GU 17 novembre 2021, n. 274

Tax credit per investimenti pubblicitari in società sportive e associazioni sportive dilettantistiche

E' stato pubblicato il regolamento recante le modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, sugli investimenti pubblicitari (incluse le sponsorizzazioni) in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.In particolare, il Decreto – che entra in vigore il 2 dicembre 2021 – individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020 (articolo 81, Dl 104/2020).Ai fini del contributo sono riconosciute le spese che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o quando la documentazione depositata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 novembre 2021, n. 777

Contributo a fondo perduto ed indennità di maternità

I chiarimenti attengono alla concorrenza dell'indennità di maternità al calcolo della perdita media di fatturato ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41.Viene affermato che «l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso», con l'effetto che, «anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso».

Agevolazioni/Contributi

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 novembre 2021

Comuni con santuari religiosi: determinata la percentuale del contributo per attività economiche nei centri storici

Viene determinata la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell'articolo 59, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi. La percentuale per il calcolo del contributo è pari al 51,605%.

Immobili/Contributi

Ordinanza commissariale 6 maggio 2021, GU 11 novembre 2021, n. 269

Immobili di interesse culturale e paesaggistico – Contributo per il restauro a seguito di danni da eventi sismici

Viene riconosciuto un contributo – di varia misura, ma che può arrivare anche al 100% delle spese sostenute – al fine di realizzare lavori di miglioramento sismico degli immobili di interesse culturale e paesaggistico (Dlgs 42/2004) appartenenti a soggetti privati e danneggiati o distrutti da eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Il contributo verrà riconosciuto a fronte di interventi di restauro, riparazione e ripristino o ricostruzione di detti immobili. Tra i costi sostenuti risulterà possibile, altresì, computare quelli relativi a ulteriori lavorazioni – connesse agli interventi medesimi – finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi.Ai fini dell'erogazione del beneficio, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per poterne fruire dovrà, in ogni caso, essere asseverata dal professionista all'atto della presentazione – tramite procedura informatica – della domanda di contributo, la quale dovrà essere accompagnata dai documenti progettuali, nonché dai dati e dagli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza in esame.

Immobili/Locazioni

Dm Turismo 29 settembre 2021, n. 161, GU 16 novembre 2021, n. 273

Locazioni brevi: realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive

È stato approvato il regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (articolo 13-quater, Dl 30 aprile 2019, n. 34). Il Decreto entra in vigore il 1° dicembre 2021.Nella banca dati sono raccolte e ordinate diverse informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, come la tipologia di alloggio, l'ubicazione, la capacità ricettiva, nonché gli estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene indicato anche il soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve, come pure il codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico. La piattaforma (informatica) del turismo conterrà tutte le informazioni relative alle strutture ricettive e agli alloggi concessi in locazione breve sul territorio nazionale.I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle Province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma verranno stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti l'accessibilità; b) numero dei posti letto e relative dotazioni, attrezzature e strutture a carattere ricreativo; c) attività legate al benessere della persona, aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico sono pubblicati sul sito istituzionale del ministero del Turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico relativo all'alloggio in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano in caso di violazioni reiterate.

Immobili/Detrazioni edilizie

Provvedimento agenzia delle Entrate 12 novembre 2021

Cessione di detrazioni e sconto in fattura: nuovo modello di comunicazione dell'opzione

Il provvedimento adegua al Dl 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto Antifrode) il modello di comunicazione dell'opzione (di cessione del credito o di sconto in fattura) relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Sono approvate anche le istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'agenzia delle Entrate.L'adeguamento si è reso necessario perché il Decreto Antifrode, entrato in vigore il 12 novembre 2021, ha introdotto all'articolo 121, Dl 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, il contribuente deve ottenere il visto di conformità e i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020.Pertanto, tutte le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui al citato articolo 121, esercitate dal 12 novembre 2021, dovranno essere accompagnate – analogamente a quanto già era previsto per il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) – dall'attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.Anche l'attestazione della congruità delle spese era richiesta, si¬no all'11 novembre 2021, solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o Superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con Superbonus.Peraltro, l'attestazione di congruità (per tutte le opzioni esercitate dal 12 novembre 2021) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti), ossia ai prezzari regionali e ai prezzari DEI, ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del ministero della Transizione ecologica (ad oggi non emanato), previsto dal citato comma 13-bis.In definitiva, l'attestazione della congruità dei prezzi è necessaria nel caso dell'ecobonus e del Superbonus 110% (come già previsto anche in precedenza), nonché in caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Non occorre, invece, relativamente alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione Irpef al 50%, per il bonus facciate, per le spese di riduzione del rischio sismico (detrazione 50-70-75-80-85%).Gli interventi interessati dalle novità sono elencati nel comma 2 dell'articolo 121: bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, legge 160/2019 (detrazione al 90%, almeno fino al 2021); interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef al 50%); acquisti di unità immobiliari interamente ristrutturate che danno luogo alla detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del Tuir (Cm 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 5.1.4); interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lettera h) dell'articolo 16-bis, comma 1 del Tuir); interventi finalizzati all' eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e) dell'articolo 16-bis, comma 1 del Tuir); interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14, Dl 63/2013 (cd. ecobonus); interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 (cd. sisma bonus e sisma bonus acquisti); interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, Dl 63/2013.Inoltre, modificando il provvedimento agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847, paragrafi 4.2 e 4.3, anche la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni dev'essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Più nello specifico: 1) la comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità; 2) la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, alternativamente, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998; 3) la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei cd. «condomini minimi» può essere inviata, alternativamente, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o da uno dei condòmini a tal fine incaricato (in tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico); 4) la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 16 novembre 2021, nn. 779 e 780

Superbonus: detrazione per interventi antisismici e per la coibentazione del tetto

La Risposta 780/2021 riguarda la detrazione del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) nell'ambito della realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera che hanno richiesto il rifacimento degli infissi. Si premette che il limite di spesa per i lavori che riguardano un edificio in condominio per la riduzione del rischio sismico di tre villette con tre pertinenze è di 96.000 euro per ciascuna unità. Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie misurata prima dell'intervento edilizio. Questo a garanzia del principio di risparmio energetico.Con la Risposta 779/2021 si afferma che spetta la detrazione nell'ambito di un intervento di demolizione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso per la realizzazione di un locale accessorio non abitabile soprastante. L'intervento, quindi, ha ad oggetto la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico e la realizzazione di pareti perimetrali a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente. Le spese per la coibentazione del tetto danno diritto al Superbonus 110% a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall'istante, il sottotetto non sia riscaldato. Quindi, l'area del sottotetto da cui il titolare di un immobile vuole ricavare un lavatoio dev'essere esclusa dal calcolo della superficie disperdente lorda. Infine, non sarà possibile fruire del Superbonus sugli infissi, essendo di nuova installazione. Per detti interventi il contribuente potrà invece accedere al bonus ristrutturazioni (articolo 16-bis del Tuir, nella misura fissata dall'articolo 16, Dl 63/2013).

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 novembre 2021, n. 781

Ecobonus: no alla detrazione sulla parte nuova del fabbricato

L'analisi riguarda le detrazioni di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) e di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013) nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria. L'agenzia precisa che, se l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento volumetrico di un fabbricato abitativo è classificato dal Comune tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001), il contribuente che sostiene le spese e detiene l'immobile con un titolo idoneo (es. proprietà) può fruire delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Spetta, altresì, la detrazione sugli interventi di risparmio energetico, ma limitatamente al volume originario del fabbricato, escludendo quindi le spese riferite alla parte eccedente il volume originario. A tal fine risulta necessario mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese per gli interventi sul volume ante operam da quelle sul volume ampliato.Si ricorda che, come previsto dal Dl 76/2020, anche l'intervento che comporta un incremento di volumetria è qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia (e non di nuova costruzione).Inoltre, viene affermato che: a) è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Cm 25 giugno 2021, n. 7/E); b) all'intervento si applica l'aliquota Iva del 10% (numero 127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972).

Immobili/Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 novembre 2021, n. 784

Ecobonus e sisma bonus: modello di cessione del credito e sconto in fattura per ogni intervento

Nel caso di diversi interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020) dev'essere comunicata all'Amministrazione finanziaria attraverso l'apposito modulo.Dovrà essere inviato un modulo per ciascuna tipologia di intervento, come stabilisce il provvedimento agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847.Nel caso in esame la Risposta sottolinea quanto segue: «Considerato che, nel caso di specie, l'Istante intende eseguire sull'unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e serramenti, si ritiene che lo stesso debba inviare all'Agenzia delle entrate tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il cd. "sconto in fattura" o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato».Si dovranno quindi utilizzare tre moduli distinti, uno per ogni intervento che dev'essere realizzato. Nel caso di più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è dato dalla somma degli importi di ciascun intervento (Cm 30/E/2020); inoltre, si può beneficiare dell'agevolazione a patto che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi. La soluzione proposta viene fornita sulla base delle istruzioni alla compilazione del relativo modulo alla luce del provvedimento agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 e successive modificazioni. Tale provvedimento prevede che nel campo «Tipologia intervento» debba essere indicato il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione. I lavori dovranno essere distinti tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra: 1) interventi di efficienza energetica; 2) interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3; 3) altri interventi. Il modello per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura è stato recentemente aggiornato sulla base delle novità previste dal Decreto Antifrode (Dl 157/2021), in vigore dal 12 novembre 2021.

Redditi di lavoro dipendente/Retribuzione convenzionale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 novembre 2021, n. 783

Lavoro dipendente svolto all'estero: no alla retribuzione convenzionale per le somme derivanti dal patto di non concorrenza

Un ex lavoratore dipendente di una società svizzera ha percepito, in costanza di rapporto di lavoro, delle stock option, il cui vesting period terminerà successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.Inoltre, al momento della cessazione del rapporto di dipendenza è stata erogata una somma (in due rate, pagate nel 2020 e nel 2021) a titolo di patto di non concorrenza.Il lavoratore dichiara di essere sempre stato residente in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir e dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia e dalla Svizzera.Durante tutto il periodo di maturazione dei diritti, l'istante rappresenta di aver svolto la sua attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo all'estero mantenendo la propria residenza fiscale in Italia; pertanto, ha assoggettato a tassazione in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti, incluso il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero. Quest'ultimo è stato assoggettato ad imposizione in Italia in base alle retribuzioni convenzionali, stante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 8-bis del Tuir.Con riferimento alle stock option maturate interamente in Svizzera nel periodo ricompreso tra l'assegnazione delle stesse e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che entreranno nella disponibilità dell'istante alle date di vesting previste dal piano incentivante, l'agenzia precisa che l'articolo 51 del Tuir stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»: rientrano, quindi, in tale ultima disposizione, anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro valore normale, così come determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir. La norma nazionale va altresì coordinata con l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976, che, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello Ocse, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede al paragrafo 1, che «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe», come le stock option, «che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato».A mente dell'articolo 51, comma 8-bis del Tuir «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 4, comma 1 Dl n. 317/1987, convertito in legge 398/1987». Questa disposizione è applicabile ai lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir. Per tali lavoratori il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale, stabilita con apposite tabelle ministeriali, senza, pertanto, tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore. In sostanza, una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione.Questa è la regola che si applica al valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro, ricevute dal contribuente in esecuzione del piano incentivante al quale è stato ammesso: si tratta di valori già inclusi nella retribuzione convenzionale.A diversa conclusione si giunge per le somme erogate a fronte del patto di non concorrenza. A mente dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir, alla somma percepita dall'istante, con due distinte erogazioni, a seguito dell'assunzione di obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in Svizzera, risulta applicabile in Italia l'istituto della tassazione separata. In assenza di un sostituto d'imposta che effettua le ritenute, il contribuente dovrà provvedere ad indicarli nella propria dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 3, Dpr 600/1973), nel quadro RM relativi agli anni in cui le somme sono percepite.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 novembre 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di ottobre 2021

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2021. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del Tuir, nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi diversi/Capital gain

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 novembre 2021, n. 782

Cessione di partecipazioni: clausole contrattuali di aggiustamento del prezzo

Le clausole contrattuali di aggiustamento o di integrazione del prezzo di compravendita (cd. clausole di earn out) possono prevedere una rettifica del corrispettivo di vendita in funzione di indicatori economico-patrimoniali conseguiti dalla società della quale sono state acquistate le quote di partecipazione.Queste impattano sul capital gain conseguito. Si ricorda che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli similari al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir). La plusvalenza – assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 26% (misura in vigore dal 1° gennaio 2019) – è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione.Le plusvalenze s'intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle azioni o delle quote, e non nell'eventuale diverso momento in cui viene incassato il corrispettivo della cessione. Nello specifico: il momento di realizzo della plusvalenza determina il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito dev'essere assoggettato a tassazione.Così, in una cessione di quote con pagamento del prezzo fisso al momento della cessione e di un eventuale corrispettivo variabile in un momento successivo (al realizzarsi di certe performance aziendali): 1) al momento del perfezionamento della cessione delle quote (cd. closing) viene incassato il corrispettivo in misura fissa, che concorre a determinare un reddito diverso; 2) successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.Negli anni, diverse volte il legislatore ha concesso di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate (articolo 5, legge 448/2001), versando un'imposta sostitutiva. Ai sensi del comma 6 di questa disposizione l'assunzione del valore rideterminato, quale valore di acquisto della partecipazione, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del Tuir (nel senso che le minusvalenze non sono ammesse in compensazione delle plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi).L'agenzia delle Entrate precisa che la modalità di pagamento del corrispettivo non deve originare una doppia imposizione qualora nel contratto di cessione siano previste clausole di earn out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione. Pertanto, in questo caso non dev'essere assoggettato ad imposizione il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione.Al fine di compilare il modello Redditi (quadro RT), per evitare che sia evidenziata una minusvalenza (non riportabile), l'agenzia suggerisce questa procedura: a) se la parte fissa del corrispettivo risulta inferiore al valore rideterminato della partecipazione, dovrà essere indicato come «costo» il medesimo valore del corrispettivo percepito; b) nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn out), in sede di dichiarazione il cedente dovrà tener conto dell'eccedenza di costo non utilizzato (differenza tra corrispettivo fisso e quota di costo non utilizzato nella dichiarazione in cui è evidenziato il prezzo fisso), indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 («Totale dei costi o valori di acquisto») la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 novembre 2021

Isa: comunicazioni di anomalia per il triennio 2016-2018

Sono definite le modalità con cui l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) di cui all'articolo 9-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50 elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente (e i loro intermediari che hanno accettato, nella dichiarazione dei redditi, di riceverle) e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali. La finalità è quella di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190.Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria comunicherà possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati (ai fini degli studi di settore o degli Isa) dai contribuenti che applicano gli Isa, con riferimento al triennio 2016-2018, rilevate dal Fisco analizzando i dati stessi e le altre informazioni disponibili.Le anomalie (allegato 1 al provvedimento) sono analoghe a quelle riferite al triennio 2017-2019 (provvedimento agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, n. 196552): 1) imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino; 2) soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2019 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli Isa per importi superiori a 2.000 euro; 3) soggetti che hanno attestato l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore/Isa per il triennio 2016–2018 indicando nel modello Redditi «Periodo di non normale svolgimento dell'attività» (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni); 4) imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2018, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; 5) imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2018, tra l'Isa presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso; 6) soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2018, incongruenze tra l'Isa presentato e il quadro dei dati contabili; 7) intermediari del commercio che presentano per il 2018 incongruenze tra l'Isa presentato e le modalità di svolgimento delle attività dichiarate; 8) contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo; 9) soggetti che, per i periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, hanno indicato nel modello Redditi la causa di esclusione «1–Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta»; 10) soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di «Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale» e tale informazione non trova riscontro con quanto risulta dalla CU 2019; 11) soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di «Pensionato» e tale informazione non trova riscontro nella CU 2019; 12) professionisti che, per il periodo 2018, hanno indicato nel quadro G del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (G01) e il volume d'affari (G16) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2019; 13) professionisti che, per il 2018, hanno dichiarato nel Quadro C (Elementi specifici dell'attività) del modello Isa un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2019.La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'agenzia, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail e/o sms ai recapiti indicati.I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate e possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software gratuito reso disponibile dall'agenzia sul proprio sito istituzionale. Ove il contribuente riconosca un errore – relativa all'anomalia segnalata – potrà sanare la situazione (presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta) e fruire della riduzione delle sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

Regime forfetario/Professionisti

Risposta Interpello, DRE Emilia-Romagna 27 settembre 2021, n. 909-1960/2021

Regime forfetario: anche per i professionisti senza vincolo triennale

L'articolo 1, comma 70, legge 190/2014 stabilisce che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime forfetario possano optare per il regime ordinario (con applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito) con opzione triennale. Per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973), però, dato che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata sono regimi naturali, è possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio minimo (Rm 64/E/2018 e Cm 9/E/2019, paragrafo 3.1). Il vincolo triennale opera, invece, per gli imprenditori in contabilità ordinaria (Cm 9/E/2019, paragrafo 3.2) e per i lavoratori autonomi professionali (Risposta Interpello 107/2019).Invero, anche per questi ultimi il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile naturale, applicabile indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti (articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 695/1996), salva opzione per il regime ordinario (articolo 1, comma 1, Dpr 442/1997).La DRE Emilia-Romagna estende ai professionisti i chiarimenti resi con la Rm 64/E/2018 rilevando che «nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d'impresa, si ritiene che l'interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest'ultima categoria analoghe condizioni». Nel caso specifico, viene riconosciuta l'applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso, «non si deve scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due regimi naturali». Al momento la Direzione Centrale dell'agenzia delle Entrate non ha confermato questo nuovo orientamento.