I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 12 al 20 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti/Agevolazioni

Dl 17 maggio 2022, n. 50, GU 17 maggio 2022, n. 114

Decreto Aiuti: ulteriori misure di sostegno per imprese e famiglie

Il Decreto contiene ulteriori disposizioni urgenti per contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina. Tra le principali novità di carattere fiscale segnaliamo quelle che seguono.

Caro energia per le famiglie

Le agevolazioni per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica sono estese al terzo trimestre 2022 (per il secondo trimestre si veda l'articolo 3, Dl 17/2022). Beneficiari sono i clienti che hanno un'utenza domestica e che sono svantaggiati (Isee fino a 12.000 euro; cfr. articolo 6, Dl 21/2022) o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007). Prorogata al terzo trimestre anche la compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008). Se l'attestazione Isee valida per il riconoscimento delle agevolazioni è ottenuta a pagamento delle utenze già effettuato, le somme versate in più, rispetto a quanto dovuto applicando le tariffe ridotte, saranno oggetto di automatica compensazione nelle prime bollette successive ovvero, se questo non è possibile, di automatico rimborso o compensazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.

Caro energia per le imprese

Vengono potenziati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, già previsti dai precedenti provvedimenti di aiuto. Si tratta del: bonus 20% per il gas naturale acquistato dalle imprese diverse da quelle «gasivore» (articolo 4, Dl 21/2022), ora innalzato al 25%; bonus del 15% per il gas naturale acquistato dalle imprese "gasivore" (articolo 5, Dl 17/2022), già rafforzato al 20% dal Decreto Ucraina-bis (articolo 5, comma 2, Dl 21/2022), ora ulteriormente incrementato al 25%; bonus del 12% per l'energia elettrica acquistata dalle imprese diverse da quelle «energivore» (articolo 3, Dl 21/2022), ora rideterminato nella misura del 15%.

Tax credit autotrasportatori

Per andare incontro alle imprese che sopportano l'incremento del prezzo dei carburanti da autotrazione viene istituito un nuovo credito d'imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia. La misura sostituisce quella contenuta nel Decreto Ucraina-bis (articolo 17, Dl 21/2022) che, pertanto, viene abrogata. Il bonus è pari al 28% delle spese, al netto dell'Iva, sostenute nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio utilizzato in veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro 5 o superiore. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali. Il bonus non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. Va rispettata la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Imprese «gasivore»

L'agevolazione spettante alle imprese a forte consumo di gas naturale viene estesa ai consumi del primo trimestre 2022, anche se in misura attenuta rispetto a quanto riconosciuto per il secondo trimestre 2021. Il tax credit spetta nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell'ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019. Il credito d'imposta: è utilizzabile solo in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali; non concorre al reddito d'impresa né alla base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti gli stessi costi, sempre che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto; può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate verso soggetti sottoposti a vigilanza (banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Superbonus

Viene prevista una proroga di 3 mesi (fino al 30 settembre 2022) per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del Superbonus in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (es. le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi-detrazione.

Cessione dei crediti

Per facilitare la circolazione dei crediti ceduti (es. quelli di cui all'articolo 121, Dl 34/2020) si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav; cfr. Interrogazione parlamentare 20 aprile 2022, n. 5-07901) possano sempre effettuare cessioni, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti attraverso il modello F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, Dl 50/2022). Il meccanismo di cessione appena descritto sostituisce quello relativo alla quarta cessione a soggetti qualificati che era prevista dall'articolo 29-bis, Dl 17/2022.

Misure per la liquidità

Fino al 31 dicembre 2022, SACE Spa può concedere garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina.

Fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Viene istituito un fondo di 130 milioni di euro per sostenere le imprese (diverse da quelle agricole) che hanno visto una contrazione del fatturato a causa della guerra in Ucraina. La misura di sostegno è riservata ai soggetti che, contemporaneamente: negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale; nell'ultimo trimestre antecedente l'entrata in vigore del Decreto Aiuti hanno subìto un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2021); nel trimestre antecedente l'entrata in vigore del Decreto Aiuti hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Detti soggetti possono fruire di un credito d'imposta (massimo 400.000 per beneficiario e nel limite del Temporary Framework) applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre antecedente all'entrata in vigore del Decreto Aiuti e l'ammontare dei ricavi del corrispondente trimestre del 2019. Su tale perdita, si applica la percentuale del 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, o del 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, si fa riferimento ai ricavi 2021).

Bonus investimenti e formazione «4.0»

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali «Industria 4.0» di cui all'allegato B alla legge 232/2016 (si tratta di spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing) viene rafforzato per il solo anno 2022 (per la quota imputabile per competenza). In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), la misura del bonus passa dal 20%, stabilito dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1058, legge 178/2020), al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. Viene potenziato anche il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (articolo 1, comma 211, legge 160/2019). Le vigenti aliquote del 50% e del 40% (rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese), sono aumentate, rispettivamente, al 70% e al 50%. L'incremento è riconosciuto in presenza di due condizioni: le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del Mise e i risultati in merito all'acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso Dm. Viceversa, per i progetti di formazione avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto Aiuti, in assenza dei requisiti per fruire delle percentuali rafforzate, il credito d'imposta spetterà in misura ridotta: 40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese.

Tax credit sale cinematografiche

Viene potenziato il credito d'imposta sale cinematografiche: è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale. Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Indennità 200 euro

Viene previsto un bonus – una tantum – per aiutare i lavoratori, dipendenti, pensionati, autonomi (rispettivamente articoli 31, 32 e 33 del Decreto Aiuti), colpiti dagli aumenti dei prezzi. Per dipendenti e pensionati la misura di sostegno ammonta a 200 euro, mentre per i lavoratori autonomi (lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza) si attende l'emanazione di un Dm per individuare requisiti e importo dell'indennità.

Bonus trasporti pubblici locali

Le persone fisiche, con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro, sono destinatarie di un buono per l'acquisto (entro fine anno 2022) di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto di 60 euro (per la spesa eccedente, non rimborsata, si può godere della consueta detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Tuir).

Decreto Ucraina/Agevolazioni

Legge 20 maggio 2022, n. 51, GU 20 maggio 2022, n. 117

Decreto Ucraina: conversione in legge

Il Dl 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, nell'iter di conversione in legge (legge di conversione in vigore dal 21 maggio 2022) porta con sé alcune novità di seguito evidenziate.

Buoni carburanti ai dipendenti

La norma estende a tutti i datori di lavoro privati, compresi i professionisti e gli studi professionali (quindi, non più solo alle imprese), la possibilità di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (anche gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l'anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir.

Tutela dei professionisti colpiti da Covid

Si anticipa al 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid.

Credito d'imposta rimanenze di magazzino

Nel testo ante modifiche, era previsto che il credito di imposta di cui all'articolo 48-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) poteva essere utilizzato – esclusivamente in compensazione – nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Quindi, ad esempio, il bonus 2020 (la cui istanza è stata presentata entro il 22 novembre 2021) avrebbe potuto essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021 (quindi le imprese hanno avuto solo un mese di tempo per l'utilizzo in compensazione). Ora si prevede che il bonus (sia quello del 2020 che quello riferito al 2021) si possa utilizzare nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione. In altre parole, il mancato utilizzo immediato consente il riporto nei periodi d'imposta successivi.

Sospensione dei versamenti per i gestori di teatri e sale da concerto

Viene disposta la sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Pagamento degli avvisi bonari

Viene stabilita la proroga a 60 giorni del termine (in luogo dell'ordinario termine di pagamento nei 30 giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462) per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi minori

Viene introdotto l'obbligo dal 2023 – ai fini del riconoscimento del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi contemplati dall'articolo 121, comma 2, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) – di affidare i lavori di importo superiore a 516.000 euro ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della certificazione SOA, oppure, ma limitatamente al periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2023, almeno di un contratto sottoscritto per l'ottenimento del rilascio della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. In quest'ultimo caso, ai fini della fruizione dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° luglio 2023, le imprese devono avere l'attestazione di qualificazione SOA. Tale stretta non si applica: 1) ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022; 2) ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore al 21 maggio 2022. Inoltre, viene modificata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 43-bis, legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che, per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022 (articolo 4, comma 2, Dl 13/2022 e articolo 28-quater, Dl 4/2022), subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali all'indicazione, nell'atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Viene specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70.000 euro e che l'obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall'allegato X al Dlgs 81/2008.

Iva/Corrispettivi

Risposta consulenza giuridica 13 maggio 2022, n. 5

Attività di bike sharing: obbligo di corrispettivi telematici

L'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) è posto anche in capo al soggetto passivo che noleggia veicoli condivisi, fra cui il servizio di bike sharing, con abbonamento tramite App (oppure tessera) e pagamento elettronico che consente l'automatica disponibilità del mezzo. Il servizio, a consumo o sotto forma di abbonamento, viene addebitato sulla carta di pagamento dell'utente al raggiungimento di un importo prestabilito e dopo un periodo di tempo prefissato. L'agenzia precisa che, in assenza di un'indicazione normativa che disponga diversamente, al contribuente non spetta alcuna esenzione per detta attività. Infatti, come già chiarito con Risposta Interpello 396/2019 e Rm 478/E/2008, l'attività descritta rappresenta un servizio complesso (che include la locazione onerosa delle biciclette, la manutenzione, la gestione dei veicoli, ecc.) che non rientra nei casi di esonero individuati dal Dm 10 maggio 2019. Il contribuente potrebbe avvalersi della fatturazione differita, emettendo un solo documento per più operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese al raggiungimento di determinate soglie. Ulteriore soluzione, parimenti legittima, potrebbe consistere nell'utilizzo di abbonamenti «precaricati con somme cui attingere per l'addebito dei vari importi» (es. tramite tessere prepagate). In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di bike sharing, il momento rilevante ai fini Iva sarà quello della ricarica (in tal senso Risposta Interpello 52/2022).

Ires/Agevolazioni

Circolare agenzia delle Entrate 17 maggio 2022, n. 15/E

Aziende e presidi ospedalieri: riduzione a metà dell'aliquota ordinaria

Con particolare riguardo alle «aziende ospedaliere» e ai «presidi ospedalieri» delle Aziende Sanitarie Locali di natura pubblica, l'agenzia fornisce indicazioni circa la portata e l'ambito applicativo dell'agevolazione consistente nella riduzione a metà dell'aliquota Ires ordinaria (attualmente 24%), prevista dall'articolo 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 601, in favore dei soggetti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale (quindi anche fondazioni di origine bancaria ed enti religiosi civilmente riconosciuti). Sotto il profilo soggettivo, la riduzione a metà dell'aliquota spetta ai soggetti espressamente indicati nella norma e dotati di personalità giuridica. Il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza (rilevanza della utilità sociale) sull'attività svolta dall'ente, da cui derivano ricavi da assoggettare a imposta. In tema di Ires di recente è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità chiarendo che le società private che gestiscono un ospedale pubblico, in regime di sperimentazione, attraverso la costituzione di una società mista a prevalente partecipazione pubblica, non possono essere ricomprese tra gli «enti ospedalieri» (di cui all'articolo 2, comma 2, legge 132/1968) con conseguente inapplicabilità in via estensiva della riduzione della metà dell'imposta (Corte di Cassazione, sentenza 24 gennaio 2022, n. 2031; cfr. anche Corte di Cassazione n. 9758/2010 e n. 25586/2016). Con riferimento all'ambito oggettivo, la riduzione dell'aliquota si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul trattamento tributario degli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, ha affermato che l'agevolazione in esame non ha natura meramente soggettiva in quanto se, da un lato, non è applicabile a soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma, ancorché svolgenti attività analoga, essa non spetta, tuttavia, per il solo fatto della natura del soggetto (Consiglio di Stato, parere 8 ottobre 1991, n. 1296). Concorde anche la recente giurisprudenza di legittimità laddove ha chiarito che la riduzione del 50% dell'aliquota Ires in favore degli enti di religione e di culto, equiparati a quelli di beneficenza e assistenza, può essere riconosciuta solo ed esclusivamente per i redditi derivanti da un rapporto di «strumentalità immediata e diretta» con il fine di religione e di culto, tipico dell'ente ecclesiastico (Corte di Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 339). Quanto alle fondazioni di origine bancaria, l'agevolazione è astrattamente applicabile alle stesse, le quali hanno l'onere di dimostrare la ricorrenza in concreto dei requisiti richiesti. Quanto agli enti religiosi civilmente riconosciuti, in tale categoria rientrano gli enti religiosi che abbiano ottenuto normativamente l'equiparazione agli enti con finalità di beneficenza o di istruzione e che possiedano personalità giuridica agli effetti civili.

Imu e Impi/Coefficienti

Dm 9 maggio 2022, GU 19 maggio 2022, n. 116

Fabbricati del gruppo catastale «D»: aggiornati i coefficienti per il 2022

Sono stati individuati i coefficienti ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dei tributi locali (Imu, Imposta sulle piattaforme marine-Impi) dovuti dalle imprese per gli immobili non accatastati. Si tratta dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come i capannoni e i centri commerciali), non iscritti in Catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l'altro, del costo del terreno e delle spese incrementative, e al lordo delle quote di ammortamento – Rm 28 marzo 2013, n. 6/DF), distintamente contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019 – Legge di bilancio 2020). I coefficienti sono stabiliti nella seguente misura (anno/coefficiente): 2022/1,04; 2021/1,08; 2020/1,09; 2019/1,09; 2018/1,11; 2017/1,11; 2016/1,12; 2015/1,12; 2014/1,12; 2013/1,13; 2012/1,15; 2011/1,19; 2010/1,21; 2009/1,22; 2008/1,27; 2007/1,31; 2006/1,35; 2005/1,38; 2004/1,47; 2003/1,51; 2002/1,57; 2001/1,61; 2000/1,66; 1999/1,68; 1998/1,71; 1997/1,75; 1996/1,81; 1995/1,86; 1994/1,92; 1993/1,96; 1992/1,98; 1991/2,02; 1990/2,11; 1989/2,21; 1988/2,30; 1987/2,50; 1986/2,69; 1985/2,88; 1984/3,07; 1983/3,24; 1982/3,45.

Imposta di soggiorno/Dichiarazione

Dm 29 aprile 2022, GU 12 maggio 2022, n. 110

Approvato il modello di dichiarazione

È stato approvato e pubblicato, con le istruzioni e le specifiche tecniche, il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno (Dl 78/2010 e Dlgs 23/2011), che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio nazionale devono trasmettere telematicamente entro il 30 giugno 2022 ai Comuni, dove è stata istituita. La scadenza dichiarativa riguarda la dichiarazione dell'anno 2020, da trasmettere unitamente a quella del 2021. A regime, la dichiarazione va presentata in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Si ricorda che il tributo, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio dei Comuni che l'hanno deliberata, si applica, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei connessi servizi pubblici. Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono i gestori delle strutture ricettive, compresi i titolari di bed & breakfast e coloro che stipulano contratti di locazione breve «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare» (Dl 50/2017), con diritto di rivalsa sui propri clienti.

Agevolazioni/Start up

Dm Sviluppo economico 24 febbraio 2022, GU 17 maggio 2022, n. 114

Riordino degli interventi di sostegno alle start up innovative

Il Decreto, che modifica il precedente Dm 24 settembre 2014, intende riordinare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative. In attesa di un intervento di prassi ministeriale (da parte del Mise), che fornisca i primi chiarimenti e le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche, il Decreto introduce le seguenti definizioni: equity, quasi-equity, investitori terzi (che possono essere acceleratori e incubatori, business angels, family offices e gestori autorizzati). Inoltre, viene previsto che le start-up innovative, beneficiarie delle agevolazioni previste, possano richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dpcm 6 aprile 2022, GU 16 maggio 2022, n. 113 e Circolare Mise 16 maggio 2022

Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

Vengono definiti gli incentivi per l'acquisto – anche tramite leasing – di veicoli non inquinanti (individuati dal Mise), immatricolati in Italia. Le risorse disponibili ammontano a 650 milioni di euro per ciascuna annualità di durata dell'incentivo. Con un comunicato stampa il Mise individuerà la piattaforma – che riaprirà alle ore 10 del 25 maggio 2022 – dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto da effettuarsi dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino al 31 dicembre 2024. Per informazioni ulteriori è stata aperta apposita pagina all'indirizzo www.ecobonus.mise.gov.it. Il Decreto stabilisce, altresì, i requisiti per il mantenimento della proprietà (o del possesso) del veicolo (esclusi quelli commerciali) acquistato con l'incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica; 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. I venditori dovranno confermare le operazioni – attraverso la medesima piattaforma informativa utilizzata per la prenotazione dell'incentivo – entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione (articolo 6, comma 2, Dm 20 marzo 2019). Le modalità di fruizione del contributo sono le medesime di quelle già previste nel Dm 20 marzo 2019, che ha disciplinato l'analogo incentivo di cui all'articolo 1, commi 1031 e seguenti, legge 145/2018. Nello specifico, il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo che, però, non riduce la base imponibile Iva). I venditori dei veicoli saranno a loro volta rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia Entrate 17 maggio 2022, n. 14/E

Industria 4.0 e altri crediti d'imposta: novità della Legge di bilancio 2022

Nel commentare le novità – con particolare riguardo ai crediti d'imposta – introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) l'agenzia ha chiarito che, in relazione alle modifiche previste dall'articolo 1, comma 44, lettera b), legge 234/2021 sul credito d'imposta per investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello «Industria 4.0», di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020), il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0, pari a 20 milioni di euro, va considerato con riferimento alla singola annualità e non per l'intero periodo 2023-2025, come deriverebbe dalla lettera della norma. Tale impostazione sarebbe coerente anche con quanto previsto dalla norma agevolativa per i beni immateriali 4.0. Depone in tal senso la relazione tecnica alla Legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito d'imposta relativo agli investimenti in parola sono stati illustrati in un'apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (ossia, 2023, 2024 e 2025). Al fine di un inquadramento generale della disposizione, si ricorda che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi da 184 a 197, Legge di bilancio 2020, il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come super e iper ammortamento. In sintesi, in base alla normativa recata dalla citata Legge di bilancio 2021: 1) alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione); 2) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali secondo il paradigma Industria 4.0 (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232); 3) è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1 della predetta Legge di bilancio 2021. Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali ordinari, il credito d'imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della Legge di bilancio 2021. I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo sono stati forniti con la Cm 23 luglio 2021, n. 9/E. Nella Circolare in esame vengono forniti chiarimenti anche in ordine ai crediti d'imposta:a) ricerca e sviluppo; b) librerie; c) acqua potabile.

Agevolazioni/Fondo perduto

P rovvedimento agenzia delle Entrate 18 maggio 2022

Discoteche e sale da ballo: presentazione dell'istanza per il contributo

Vengono definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore dei gestori di «Discoteche, sale da ballo, night club e simili», previsto dal Decreto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl 27 gennaio 2022, n. 4). Possono beneficiare degli aiuti discoteche, sale da ballo e attività similari (individuate dal codice Ateco 2007 «93.29.10») con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. I titolari di partita Iva che al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto) avevano l'attività chiusa in osservanza delle misure anti-Covid (articolo 6, comma 2, Dl 221/2021) potranno presentare l'istanza a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022. Le domande dovranno essere inviate tramite il modello approvato dal Provvedimento in esame, utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito dell'agenzia. L'invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o tramite un intermediario incaricato.Nel modulo di istanza il soggetto dichiara: a) di non rientrare fra gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir) o fra gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162 del Tuir); b) di aver attivato la partita Iva prima del 27 gennaio 2022; c) di esercitare a tale data un'attività prevalente individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili); d) di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, Dm Mise/Mef 9 settembre 2021 (fra cui la residenza in Italia e l'assenza di difficoltà economiche al 31 dicembre 2019). Nell'istanza, inoltre, vanno riportati anche l'attestazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato, l'ammontare degli aiuti fruibili in ottemperanza dei limiti previsti dal Temporary Framework della Commissione europea e l'ammontare degli eventuali importi da restituire sempre per il superamento dei massimali (sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea). Il modello accoglie, altresì, i dati dell'Iban del richiedente, per l'accredito del bonus. Le risorse stanziate saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di euro 25.000 euro per ciascun beneficiario. L'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento, o lo scarto motivato dell'istanza, saranno comunicate – al richiedente o al suo intermediario – nell'apposita area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito».

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2022, n. 270

Investimenti in beni strumentali nuovi: riferimenti normativi nei documenti

In relazione al tax credit derivante dagli investimenti in beni strumentali nuovi, secondo la Legge di bilancio 2021, ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l'agevolazione (articolo 1, comma 1062, legge 178/2020). L'istante si chiede se tale indicazione debba essere presente, oltre che nella fattura, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo. L'agenzia precisa che le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l'acquisto di un bene devono contenere l'indicazione delle disposizioni che disciplinano l'agevolazione, mentre l'obbligo non sussiste su documenti diversi da quelli comprovanti l'acquisto (es. il verbale di collaudo o quello di interconnessione, visto che questi ultimi documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 maggio 2022

Reti di imprese agricole: criteri e modalità di applicazione del bonus e-commerce

Sono stati definiti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (rete contratto o rete soggetto, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, Dl 5/2009). Si ricorda che la norma citata estende il credito d'imposta del 40% - previsto per il sostegno del made in Italy (articolo 3, comma 1, Dl 91/2014) - alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle cd. «strade del vino», per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. La comunicazione delle spese per fruire del credito d'imposta va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, dev'essere inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.

Redditi di lavoro dipendente/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 maggio 2022, n. 265

Premi di risultato detassati: condizioni

Sui premi di risultato si applica l'imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle relative addizionali) del 10% (articolo 1, commi 182 e seguenti, legge 208/2015) solo se i criteri (corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) e le modalità di attribuzione dell'incentivo sono definiti da un accordo collettivo aziendale o territoriale (di secondo livello, di cui all'articolo 51, Dlgs 81/2015). Non opera l'agevolazione se il premio discende da un regolamento aziendale, che è uno strumento unilaterale del datore di lavoro. Inoltre, ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale agevolativa è richiesto, tra l'altro, che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio e che la fissazione degli obiettivi incrementali (e non solo la relativa erogazione) avvenga successivamente alla stipula del contratto. Anche i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. L'istanza di interpello è presentata da una società, facente parte di un gruppo, che intende adeguarsi alla policy globale del gruppo stesso prevedendo – tramite la stipula di un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali – un premio erogabile a tutti i dipendenti e di ammontare proporzionato al raggiungimento del risultato operativo del gruppo. L'agenzia nega l'agevolazione in considerazione del fatto che: a) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo sono definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa; b) la verifica e la misurazione dell'incremento devono essere effettuate a livello aziendale dalla singola azienda che eroga il premio di risultato, salvo i casi di contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo. Non è difatti sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal gruppo stesso (Cm 5/E/2018). In altre parole, il premio di risultato nell'ambito dei gruppi può essere detassato solo se l'incremento degli obiettivi, stabiliti dagli accordi, sia raggiunto dalla singola azienda.

Redditi di impresa/Rivalutazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2022, n. 269

Alberghi locati e rivalutazione gratuita dei beni d'impresa

La possibilità di rivalutare i beni d'impresa, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ha interessato il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e/o quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 (articolo 6-bis, Dl 23/2020, Decreto Liquidità). Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita; sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta (rivalutazione gratuita). Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. La Cm 6/E/2022 ha osservato che la norma di interpretazione autentica, contenuta nell'articolo 5-bis, comma 1, Dl 41/2021, ha stabilito che «l'articolo 6-bis (...) si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento». La misura agevolativa richiede la contestuale presenza di due requisiti: deve trattarsi di immobile a destinazione recettiva/alberghiera e il locatario dev'essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale. In caso di utilizzo promiscuo dei beni (es. un albergo e un appartamento classificato nella categoria catastale A), invece, è necessario identificare il valore attribuibile alla parte di bene utilizzata per operare nei predetti settori. Tale identificazione può avvenire sulla base della valutazione di stima operata ai sensi dell'articolo 6, Dm 162/2001 cui rinvia il menzionato articolo 6-bis, ovvero, mediante altro criterio che risulti dimostrabile e controllabile in sede di svolgimento delle attività di controllo.

Dichiarazioni dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 maggio 2022

Modello 730 precompilato: regole per l'accesso da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati

Il Provvedimento, oltre a confermare le disposizioni già previste dal Provvedimento 9 aprile 2018, definisce le regole di accesso alla dichiarazione 730 precompilata. L'accesso è consentito dal 23 maggio, mentre dal 31 maggio 2022 si potrà procedere alla modifica e all'invio (articolo 10-quater, comma 2, Dl 4/2022, Decreto Sostegni-ter). L'accesso è consentito al contribuente e agli altri soggetti autorizzati: in caso di accesso da parte del Caf o del professionista abilitato, se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall'amministratore di sostegno, dal curatore speciale o dall'erede per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita al delegante/rappresentato, il Caf o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno, curatore speciale o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l'accesso alla precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante. Il tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale e il genitore possono inviare la richiesta per ottenere l'abilitazione in via telematica tramite le apposite funzionalità presenti nell'area riservata del sito Internet dell'agenzia, accessibile con credenziali SPID, CNS o CIE, mentre l'erede può accedere alla precompilata del de cuius sia con le modalità già previste dal Provvedimento 7 maggio 2021, sia direttamente dichiarando la propria condizione di erede tramite l'apposito servizio disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'agenzia.

Accertamento delle imposte/Isa

Dm 29 aprile 2022, GU 13 maggio 2022, n. 111

Indici sintetici di affidabilità fiscale: correttivi e ulteriori cause di esclusione

Con il Decreto in esame vengono recepite le ulteriori cause di esclusione dall'applicazione dagli Isa (legate all'emergenza Covid-19). In particolare, le nuove cause di esclusione – che si aggiungono a quella applicabile ai soggetti che hanno subìto una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi 2021 rispetto a quelli del 2019 – riguardano i contribuenti che: a) hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 in poi. Questa causa di esclusione opera indipendentemente dall'aver subìto una riduzione dei ricavi 2021. In tal caso, va comunque compilato il modello Isa, per la sola acquisizione dati, e va indicato a rigo RF1/RG1/RE1 del modello Redditi 2022 il codice «16»; b) esercitano in maniera prevalente le attività contraddistinte dai codici Ateco di cui all'Allegato 11 del Decreto Mef. Si tratta di 29 attività (rispetto alle 167 individuate per l'anno 2020) riguardanti prevalentemente il settore dei servizi (ad esempio, teatri, cinema, attività di intrattenimento, trasporto con taxi, agenzie di viaggio, tour operator, palestre). Al sussistere della causa di esclusione Isa in esame va comunque compilato il modello Isa, per la sola acquisizione dati, e va indicato a rigo RF1/RG1/RE1 del modello Redditi 2022 il codice «17». Quanto alla riduzione dei ricavi, si ricorda che gli Isa non sono applicabili dai soggetti che hanno subìto una diminuzione dei ricavi 2021 – di cui all'articolo 85, comma 1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Tuir – o di compensi 2021 – di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir – di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019. Al sussistere della causa di esclusione Isa in esame va comunque compilato il modello Isa, per la sola acquisizione dati, e va indicato a rigo RF1/RG1/RE1 del modello Redditi 2022 il codice «15». In presenza di una delle predette 3 nuove cause di esclusione, i soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa ai fini della sola comunicazione dei dati. Il Decreto in esame approva anche i correttivi per il periodo d'imposta 2021. Si ricorda che i soggetti che hanno sopportato le difficoltà economiche causate dal Covid-19, ma che non rientrano tra le cause di esclusione, non possono applicare la causa generica riferita al periodo di non normale svolgimento dell'attività. Infatti, a seguito dell'introduzione degli appositi correttivi, può essere ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli Indici (Cm 16 giugno 2020, n. 16/E). Inoltre, il contribuente che ottiene un basso punteggio di affidabilità ha la possibilità di evidenziare nelle note aggiuntive le specifiche circostanze riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, ancorché non annoverate tra quelle che determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli Isa.

Servizi telematici/Accesso

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 maggio 2022

Rappresentanti legali, tutori e curatori: accesso ai servizi telematici delle Entrate

L'agenzia stabilisce la procedura da seguire (e i moduli da utilizzare) – a partire dal 23 maggio 2022 – per poter richiedere l'abilitazione all'utilizzo dei propri servizi on line, da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e dei soggetti che agiscono in nome e per conto di altri sulla base del conferimento di una procura. Si tratta dei tutori e degli amministratori di sostegno nominati dall'autorità giudiziaria al fine di operare a tutela o a sostegno di persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; dei curatori speciali nominati dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di persone minorenni; delle persone di fiducia. Il rispetto della procedura consente ai soggetti elencati di utilizzare i servizi on line disponibili nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate, accessibile con le proprie credenziali, vale a dire, per i cittadini, tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In fase di prima applicazione, tale procedura sarà utilizzabile per: 1) la dichiarazione precompilata 2022; 2) le attività di consultazione e ricerca di documenti, quali il cassetto fiscale, la fatturazione elettronica e la stampa dei modelli F24; 3) la trasmissione dell'istanza per il duplicato della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale; 4) la ricezione di comunicazioni; 5) i servizi di utility e verifica. Le autorizzazioni del rappresentante e della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi descritti sono valide fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono attivate, salvo richiesta di disabilitazione che può essere presentata da chiunque abbia interesse. La richiesta di rinnovo può essere inviata all'ufficio anche con semplice mail, fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante.